F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALBERTINI ENZO, COMPONENTE DEL COMITATO DI UDINE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN OCCASIONE DELLA GARA SAN GIOVANNI/RAPPRESENTATIVA UDINE DEL 2.6.1996 VALEVOLE PER IL TORNEO INTERNAZIONALE N. ROCCO.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALBERTINI
ENZO, COMPONENTE DEL COMITATO DI UDINE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN
OCCASIONE DELLA GARA SAN GIOVANNI/RAPPRESENTATIVA UDINE DEL 2.6.1996
VALEVOLE PER IL TORNEO INTERNAZIONALE N. ROCCO.
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte Federale il Sig. Albertini Enzo, Componente del
Comitato di Udine, per rispondere della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., poiché nei corso
della gara Giovanissimi, valevole per il Torneo Internazionale N. Rocco, San
Giovanni/Rappresentativa Udine, disputatasi il 2.6.1996, della quale ultima era il Dirigente
Accompagnatore ufficiale, entrava sul terreno di giuoco ed apostrofava il sig. Nesich Daniele,
allenatore della S.S. San Giovanni con la frase "Slavo non capisce un cazzo, venga qui che
l'ammazzo".
Il deferito con propria memoria ha contestato l'addebito, negando di aver pronunciato la frase in
questione.
La Corte Federale, ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha ribadito la
responsabilità del deferito ed ha chiesto l'irrogazione a carico dello stesso della sanzione
dell'inibizione per giorni 20; esaminati gli atti del procedimento dai quali emerga chiaramente la
responsabilità dell'Albertini, il quale, da parte sua, ha fornite saio delle mere allegazioni difensive
che come tali non possono in alcun modo inficiare l'attendibilità delle risultanze documentali,
ritiene che deve essere dichiarata la responsabilità dell'Albertini per quante contestatogli.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte ritiene equo infliggere all'Albertini la sanzione
dell'inibizine per mesi 1.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Enzo Albertini responsabile della violazione ascrittagli e 91i
infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a
ricoprire cariche federali ed rappresentare le società nell'ambito federale, per la durata di mesi 1.
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