F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROOCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DELL’ASCENZA GIOVANNI PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE DI CASSINO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE IN RELAZIONE ALL’ATTIYITA’ SYOLTA NELL’AMBITO DEL COMITATO STESSO.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROOCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DELL'ASCENZA GIOVANNI PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE DI CASSINO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE IN RELAZIONE ALL'ATTIYITA' SYOLTA NELL'AMBITO DEL COMITATO STESSO. La Corte osserva che al Sig. Dell'Ascenza viene addebitato il fatto di avere trasmesso alla Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C. una attestazione non rispondente al vero in ordine alla posizione di tesseramento di otto calciatori, tesserati per la stagione sportiva 1996/97 della A.S. Colfelice -. L'attestazione obiettivamente non corrispondente al vero - in quanto in essa si dava atto che i giovani non risultavano tesserati nelle stagioni sportive 1991/92, 1992/93 e 1993/94 - induceva la Commissione ad accogliere, con delibare non impugnabili, i ricorsi proposti dal G.S. L'Alternativa Colfelice contro 1'A.S. Colfelice per il mancato pagamento dei, premi di preparazione asseritamente dovuti, ai sensi dall'art. 96 N.O.I.F,relativi ai calciatori di che trattasi. Il Dell'Ascenza, interrogato, si giustificava asserendo che, evidentemente, i relativi cartellini gli dovevano essere sfuggiti "perchè custoditi in maniera non perfetta". Aggiungeva di avere agito in buona fede e precisava di dovere da solo sbrigare tutti gli incombenti del Comitato, mancando, da circa un anno, il Segretario, perchè gravemente ammalato. La Corte ritiene che non sia stata raggiunta la prova che l'incolpato abbia voluto deliberatamente favorire il G.S. L'Alternativa Colfelice, come è dimostrato, fra l'altro, dalla mancata incolpazione della società o di un suo dirigente. Si impone, pertanto, il proscioglimento dell'Ascenza. Per questi motivi la Corte federale,pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal procuratore federale, proscioglie il Sig. Giovanni Dell'Ascenza dall'incolpazione ascrittagli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it