F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PASTENA BRUNO,COMPONENTE DELLA COMMISSIONE FEDERALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI E PRESIDENTE DELL’U.S. BATTIPAGLIESE, E TASCONE CARMINE, PRESIDENTE DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLO ART. 102 BIS N.O.I.F., NONCHE’ DELL’ U.S. BATTIPAGLIESE E DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION, AI SENSI DELL’ART 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PASTENA BRUNO,COMPONENTE DELLA COMMISSIONE FEDERALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI E PRESIDENTE DELL'U.S. BATTIPAGLIESE, E TASCONE CARMINE, PRESIDENTE DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLO ART. 102 BIS N.O.I.F., NONCHE' DELL' U.S. BATTIPAGLIESE E DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. La Corte osservato: - che Tascone Carmine, Presidente della S.C. Damiano Promotion, in data 19.2.1997, lamentava di avere, con scrittura privata 27.7.1995, stipulato un accordo con il Presidente dall'U.S. Battipagliese, Pastena Bruno, in base al quale due calciatori, in comproprietà tra le parti, anche se ceduti ad altra società, dovevano in tendersi, comunque, al 50% e la loro gestione, al termine della stagione 1995/96, sarebbe stata di competenza di esso Tascone; che lo stesso accordo prevedeva che altri due calciatori, ceduti ad altra società a titolo definitivo, dovevano, in effetti, intendersi a titolo temporaneo e, in caso di cessione, il Tascone ed il Pastena avrebbero diviso il ricavato al 50%; che, infine, la scrittura privata prevedeva che, anche per altri due calciatori, in caso di cessione, il Tascone ne avrebbe avuto diritto a1 50% del ricavato; che il Pastena, ignorando gli accordi, aveva ceduto, per conto suo, i calciatori, incassando i ricavati; - che, interrogato, il Pastena, assumeva di non aver avuto più contatti con il Tascone dal giugno 1996 e di non aver ricevuto richiesta in relazione alla convenzione stipulata. Rilevato che, da quanto precede, emerge che i due presidenti hanno violato quanto dispone l'art. 102 bis N.O.I.F., che prevede che l'eventuale accordo di partecipazione, in caso di cessione di calciatori, deve essere redatto su apposito modulo predisposto dalle Leghe, sottoscritto delta società e dai calciatori e depositato in Lega,e non certo con scrittura privata; - ritenuto che quanto sostenuto dal Tascone in propria difesa, con la memoria in data 14.4.1998, e cioè di avere, in effetti, stipulato un accordo in violazione delle norme federali, ma di averlo fatto perché quello era l'unico modo per tutelare i suoi interessi, non può essere preso in considerazione, rimanendo, comunque, la violazione regolamentare, ammessa dal Tascone e non negata dal Pastena; - ritenuto che, in definitiva, deve essere affermata la responsabilità dei due deferiti, per i quali sanzione congrua appare quella dell'inibizione, di cui allo art. 9 lett. e) C.G.S., per la durata di giorni 20; che per le due società, a norma dall'art. 6 comma 1 C.G.S., consegue la sanzione dell'ammenda, che si ritiene di determinare in maniera differenziata (L. 2.000.000 per la Battipagliese e L.1.000.000 per la Damiano Promotion), atteso il diverso settore di appartenenza. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i Sigg.ri Pastena Bruno e Tascone Carmine, nonché l'U.S. Battipagliese e la S.C. Damiano Promotion responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge ai Sigg.ri Pastena Bruno e Tascone Carmine la sanzione dell'inibizione per giorni 20, all'U.S. Battipagliese la sanzione dell'ammenda di L. 2.000.000 ed alla S.C. Damiano Promotion quella dell'ammenda di L. 1.000.000.
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