F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’U.S. CATANZARO S.p.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 C.G.S., E DEL SIG. SOLURI GIUSEPPE,CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C ED AMMINISTRATORE UNICO DELL’U.S. CATANZARO S.p.A., AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'U.S. CATANZARO S.p.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 C.G.S., E DEL SIG. SOLURI GIUSEPPE,CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C ED AMMINISTRATORE UNICO DELL'U.S. CATANZARO S.p.A., AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. La Corte Federale osserva che il Soluri Giuseppe e la Società sono stati deferiti a questa Corte per non aver prodotto, prima alla CO.VI.SO.C. e poi all'Ufficio Indagini, gli originali delle ricevute, emesse dalla SE.GRA.P. a fronte dei pagamenti ricevuti dal 20.7 al 30.12.1996. I1 procedimento era iniziato a seguito di segnalazione, in data 7.6.1997, della Commissione Vigilanza Società di Calcio diretta all'Ufficio Indagini, con la quale si segnalava la necessità di procedere ad una indagine su eventuali collegamenti tra i soci dall'U.S. Catanzaro e la s.r.l. SE.GRA.P., per accertare la possibilità di un interesse particolare a porre in essere una operazione, che aveva comportato ingenti pagamenti da parte della società di calcio a favore della s.r.l. Era, così, risultato che, a fronte di detti pagamenti, la SE.GRA.P. aveva rilasciato 40 ricevute, delle quali venivano esibite le fotocopie. Con memoria difensiva diretta a questa Corte, veniva fatto presente che, nel corso delle indagini, era stato spiegato che le ricevute originali non si trovavano in sede o perchè presso il commercialista o perchè asportate dalla Guardia di Finanza, unitamente ai libri sociali e contabili e a molti altri documenti, nell'ambito di una verifica fiscale. La Corte, con ordinanza in data 12.9.1997, disponeva un supplemento di indagini al termine delle quali, con relazione 18.10,1997, l'Ufficio Indagini informava che, nel frattempo, era pervenuta una missiva del Soluri, con la quale il predetto comunicava che era a disposizione dell'Ufficio la documentazione originale, non disponibile all'epoca dei primi accertamenti. Venivano acquisiti, tosi, gli originali delle ricevute già prodotte in fotocopia. Attese queste risultanze, rilevato che le ricevute erano esistenti e rilevato altresì che non si vede per quale motivo la società avrebbe dovuto non produrre gli originali delle stesse, emesse a fronte di reali pagamenti, si impone il proscioglimento degli incolpati. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Soluti Giuseppe e l'U.S. Catanzaro S.p.A. dalla incolpazione loro ascritta.
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