F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ART.l6 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEL COMMA 3 DELL’ART. 6 BIS C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART.l6 COMMA 1
LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE
DEL COMMA 3 DELL'ART. 6 BIS C.G.S.
Con atto del 15.10.1997 il Procuratore Federale, sulla scorta della relazione del
Collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della gara Voghera/Pro Patria del
14.9.1997, deferiva l'A.C. Voghera.alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C per rispondere della violazione dell'ari 6 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva.
Osservava in proposito il Procuratore Federale che, prima della gara, l'A.C. Voghera aveva
omesso di avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle società, in conseguenza del
compimento, da parte di sostenitori, di fatti via lenti anche se commessi fuori dallo stadio, e che
tale condotta integrava gli estremi della violazione di cui al cennato art. 6 bis, comma 3,de1
Codice di Giustizia Sportiva.
Nel procedimento conseguente al deferimento, 1'A.C.Voghera eccepiva la mancata
previsione di una sanzione per il fatto contestato dal momento che il nuovo testo dell'art.6 bis,
comma 5, non sembrava far riferimento alla fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo
articolo.
Con Ordinanza del 21.11.1997, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C, dopo aver osservato che la volontà del Legislatore Sportivo novellante era quella di
mantenere la violazione già prevista allo art.6 bis, comma 5, essendo stata essa riproposta nel
nuovo testo dell'art. 6 bis, al comma 3, ha, adesso segnalato al Presidente Federale 1'opportunità
di richiedere alla Corte Federale una interpretazione univoca dell'art.6 bis del Codice di
Giustizia Sportiva, nella parte riguardante l'esistenza, o meno, di una sanzione per la violazione
di cui al medesimo art.6 bis, comma 3.
Con atto del 9.1.1998 il Presidente Federale ha investito la Corte Federale della questione.
L'art.6 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo previgente alle modifiche introdotte il
9.2.1995, nel disciplinare, secondo quanto espressamente previsto nella rubrica, una serie di
ipotesi di responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti, disponeva al comma 5,
che "prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni
previste a carico delle società in conseguenza del compimento , da parte dei sostenitori, di fatti
violenti, anche se commessi fuori dallo stadio". Secondo i1 medesimo art. 6, la violazione di
quanto disposto dal comma 3 era punita con la sanzione dell'ammenda di L. 25.000.000 (art.6,
comma 7). Veniva, in questo modo, prevista una identica sanzione per illeciti diversi (art.6,
comma 7, cit.), fra i quali anche quelli eventualmente commessi dalle società nell'intrattenere
rapporti con gruppi organizzati di sostenitori al di fuori delle condizioni espressamente precisate
dal Codice di Giustizia Sportiva (art.6, comma 1), e nel non procedere immediatamente alla
sospensione con i gruppi di sostenitori organizzati ai quali appartengono persone responsabili
di fatti violenti (art.6, comma 1).
I1 sistema così descritto è stato, peraltro, profondamente mutato a seguito delle modifiche
introdotte il 9.2.1995. I1 nuovo testo dell'art.6 bis, contiene, infatti, adesso, al comma 1, un
generale divieto, per le società, di intrattenere rapporti di sostegno con gruppi, organizzati e non,
di sostenitori, mentre la violazione di tale precetto è sanzionata con l'ammenda fino a lire
100.000.000 e, nei casi di reiterata collusione, con la misura dell'obbligo di disputare una o più
gare a porte chiuse (art.6, comma 5): con sanzioni, cioè, ben più gravi, rispetto a quelle previste
dall'originario art.6 bis in relazione al fatto di quelle società che avessero, al di fuori dei casi
previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, intrattenuto o proseguito rapporti con propri
sostenitori.
Lo stesso nuovo testo dell'art.6 bis prevede, altresì, come già il precedente, altre ipotesi di
responsabilità delle società, nel quadro della prevenzione di fatti violenti (art.6, comma 2:
esposizione di scritte o simboli incitanti alla violenza; art.6, comma 4: dichiarazioni e
comportamenti di dirigenti, soci e tesserati che possano contribuire a determinare fatti di
violenza), nonché le relative sanzioni (art.6 bis, comma 5). I1 cennato nuovo testo dell'art.6 bis,
dispone, infine, come già il precedente,.l'obbligo delle società di avverti re il pubblico,prima
dell'inizio della gara, delle sanzioni previste per le società nel caso di compimento, da parte dei
sostenitori, di fatti violenti (art.6 bis, comma 3), ma non prevede espressamente, contrariamente
a quanto avveniva in precedenza, una sanzione specifica per la violazione di tale obbligo.
Tale essendo il quadro normativo, appare evidente che il quesito prospettato consiste nello
stabilire quale sia la sanzione predisposta dal Codice di Giustizia Sportiva per la violazione del
precetto contenuto nell'att. 6 bis, comma 3.
A1 riguardo, deve, innanzi tutto essere osservato che non può essere condivisa la tesi,
sostanzialmente adombrata nell'ordinanza di rimessione, di un "errore materiale" nella
riformulazione del cennato art.6 bis, con conseguente erronea omissione dell'indicazione della
sanzione per la violazione dell'art.6 bis, comma 3; sanzione che, invece, potrebbe essere
individuata in quella contenuta "nell'art.6 bis comma 5, nella misura prevista per la violazione di
cui al comma 5".
Ed infatti, mentre dello "errore materiale" in tal modo profilato non appare sussistere alcuna
traccia, appare evidente che la tesi prospettata nell'ordinanza di rimessione sembra trovare il
proprio tacito fondamento logico nella necessità di mantenere, nel nuovo testo dell'art.6 bis,
quanto al rapporto fra precetto e sanzione, lo "schema" già presente nel testo previgente del
medesimo articolo.
L'art.6 bis, vecchio testo, infatti, adottava uno schema che sottoponeva alla medesima
sanzione il fatto delle società che intrattenevano o proseguivano rapporti con i propri sostenitori
al di fuori delle condizioni previste dal codice ed il fatto della società che avesse omesso di
avvertire il pubblico, prima della gara, delle sanzioni previste per il compimento, da parte dei
sostenitori, di fatti violenti; allo stesso modo, i1 nuovo testo dell'art.6 bis dovrebbe essere
caratterizzato dal medesimo schema logico, sicché la sanzione per la violazione del disposto del
comma 3 dovrebbe essere identificata in quella prevista per la violazione del divieto di
intrattenere rapporti con i sostenitori (art.6 bis, comma 1), mentre l'omesso richiamo, nella
prima parte del comma 5 - concernente 1e sanzioni applicabili - a11'illecito di cui a1 comma 3
dovrebbe, appunto, essere attribuito ad.un mero "errore materiale".
In contrario, deve, peraltro, essere osservato che non sussiste alcuna ragione, logica o
giuridica, per la quale la soluzione adottata dal vecchio testo dall'art. 6 bis, con riferimento al
sistema sanzionatorio per gli illeciti concernenti la responsabilità delle società per la
prevenzione di fatti violenti, debba trovare posto anche nel "sistema" previsto dal nuovo art. 6
bis. Si deve, anzi, osservare che un tal modo di procedere non avrebbe alcun senso nel nuovo
sistema introdotto a seguito delle modifiche del 9.2.1995. Ed infatti, il testo dell'art.6 bis
previgente a tale data sottoponeva alla medesima sanzione (l'ammenda fino a L. 25.000.000),
oltre all'omesso avvertimento del pubblico,da parte delle società, delle sanzioni previste per ì
fatti di violenza dei sostenitori, il mancato rispetto, da parte delle società, delle con_ dizioni per
intrattenere o proseguire ì rapporti di sostegno con i propri sostenitori: rapporti, questi che, nel
rispetto delle cennate condizioni, dovevano essere considerati leciti.
Una situazione del genere è del tutto venuta meno a seguito delle modificazioni introdotte
nel febbraio 1995, dal momento che il nuovo testo dell'art.6 bis prevede, adesso,un nuovo
generale divieto per le società - prima inesistente - di intrattenere rapporti di sostegno con i
propri sostenitori e sanziona tale (nuovo) divieto con una nuova e più severa sanzione,
consistente nell'ammenda di L. 100.000.000,ovvero, nell'obbligo di disputare una o più gare a
por te chiuse.
Sarebbe allora del tutto illogico ritenere che una nuova sanzione, prevista per un nuovo
illecito, debba estendersi a disciplinare anche la violazione di cui al comma 3 del nuovo testo
dell'art.6 bis, e cioè un illecito già in precedenza previsto, ed in precedenza sottoposto ad una
diversa meno grave sanzione, applicabile anche ad una disciplina meno rigorosa, e non più
evidente, dei rapporti fra società e sostenitori organizzati.
I1 nuovo testo dell'art.6 bis ha, pertanto, da una parte abrogato gli i1lecìti già previsti
dall'art.6 bis, commi 1 e 4, vecchio testo, sostituendoli con una più ampia e rigorosa fattispecie
(art.6 bis, comma l, nuovo testo); dall'altra, ha sottoposto la nuova fattispecie, e soltanto essa, ad
una nuova più dura sanzione (art.6 bis, comma 5, nuovo testo).
Lo stesso nuovo testo dell'art.6 bis ha mantenuto, invece, inalterata la previsione
dell'obbligo, per 1e società, di avvertire i1 pubblico delle sanzioni previste in caso di
compimento, da parte dei sostenitori, di fatti violenti; ma, avendo, in via generale, con una
nuova previsione, ritenuti illeciti i rapporti di sostegno, finanziario, economico o di altra utilità,
tra società e sostenitori, non ha ritenuto di estendere la nuova sanzione per tale fattispecie
previste a quella, già sanzionata in precedenza ed ora disciplinata dall'art.6 bis, comma 3.
In tale situazione, il Collegio ritiene che la sanzione per la fattispecie disciplinata dal nuovo
testo dell'art.6 bis, comma 3, debba essere rinvenuta nel1'art.8 del Codice di Giustizia Sportiva,
che costituisce norma di chiusura del sistema per quanto riguarda l'identificazione delle sanzioni
a carico delle società.
L'art.8 identifica, infatti, elencandole espressamente, le sanzioni applicabili nei confronti
delle società che si rendano responsabili della violazione "delle norme della Statuto, delle norme
federali e di ogni altra disposizione vigente". La stessa norma precisa, altresì, che le società
sono punibili "con una o più" delle sanzioni previste e "secondala natura e la gravità dei fatti
commessi"
L'art.8 del Codice di Giustizia Sportiva fornisce, pertanto, il quadro generale del sistema
sanzionatorio previsto nei confronti delle società e delle regole volte ad indirizzare la
discrezionalità degli organi giudicanti nell'applicazione di esse. L'art.6 bis (nuovo testo) ritaglia,
peraltro, nell'ambito di tale quadro generale, una speciale disciplina sanzionatoria per alcuni casi
di responsabilità delle società nella prevenzione di fatti violenti, identificando le sanzioni
applicabili e fissandone il limite massimo, sicché appare evidente che, nell'assenza di una
specifica norma volta ad identificare la sanzione per il fatto di cui all'art.6 bis, comma 3, debba
trovare applicazione la generale disciplina predisposta dal cennato art.8 del Codice.
Nell'identificare la sanzione applicabile alla violazione dell'art.6 bis, comma 3 (nuovo testo),
e nel determinarne la misura, gli organi giudicanti terranno, peraltro, conto del criterio generale
enunciato dal medesimo art.8, primo comma, mentre utili indicazioni potranno essere tratte
dalla considerazione delle specifiche sanzioni che il Codice ha voluto riservare alle altre ipotesi
di responsabilità delle società per 1a prevenzione di fatti violenti.
Pertanto, la Corte Federale ritiene che la sanzione applicabile per 1'ipotesi di violazione di cui
all'art.6 bis comma 3 C.G.S. debba essere rinvenuta nello art.8 C.G.S.
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