F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 N. 1 LETT.B) C.G.S., DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ DELL’ART. 26 COMMA 9, ULTIMA PARTE C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 N. 1 LETT.B)
C.G.S., DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELL'ART. 26 COMMA 9,
ULTIMA PARTE C.G.S.
Alla riunione del 15.4.1998 1a Corte Federale è stata chiamata dal Presidente Federale, a
seguito della richiesta del 6.3.1998 (prot.n. 5.320/98), a pronunciarsi sulla legittimità dall'art. 26
comma 9, ultima parte, del Codice di Giustizia Sportiva.
Con la richiesta sopra richiamata i1 Presidente Federale individuava due profili di pretesa
illegittimità sui quali la Corte Federale è chiamata ad esprimere il suo giudizio a norma del
dettato dall'art. 16 n. l, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
I1 Presidente Federale ravvisa la possibile illegittimità della norma che vieta il reclamo con
procedura d'urgenza avverso 1e squalifiche per una giornata effettiva di gara laddove la
disposizione dall'art. 26 n.9 C.G.S. non consente il reclamo d'urgenza avverso le squalifiche per
una giornata che non sono conseguenti ad un provvedimento di espulsione decretato dall'arbitro
nel corso della gara.
Altro profilo di illegittimità viene individuato dal quesito del Presidente Federale nella disparità
di trattamento che potrebbe determinarsi tra soggetti, colpiti dalla stessa sanzione, che, per
circostanze contingenti (quali, ad esempio,la sospensione dei campionati), possano utilmente
reclamare in via ordinaria.
A1 fine di verificare la illegittimità o meno dall'art. 26 comma 9, ultima parte, del Codice di
Giustizia Sportiva occorre muovere dall'analisi del testo dell'articolo in esame, relativo alla
regolamentazione del giudizio di secondo grado.
Esso così recita, nella sua ultima stesura modificata alla data del 30 giugno 1997: "Per i
procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni Disciplinari presso la Lega Nazionale
Professionisti, la Lega Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti, esclusi quelli
relativi ai Tornei minori ed ai Campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere
richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto con
comunicazione telegrafica alla competente Commissione Disciplinare entro le ore 12 del giorno
seguente a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione;
contemporaneamente deve essere avvisata telegraficamente la eventuale controparte, la quale
può formulare anche telegraficamente le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo
devono essere depositati presso la Commissione Disciplinare prima del dibattimento. Le parti,
ove lo richiedano alla Commissione Disciplinare, possono prendere visione dei documenti
ufficiali immediatamente dopo l'arrivo alla Commissione medesima del telegramma di reclamo;
possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della
trattazione. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di sanzioni che
comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo il caso che il provvedimento di
squalifica si assuma irrogato a soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso
l'infrazione."
In particolare,ciò che ha determinato la richiesta del Presidente Federale e la conseguente analisi
della Corte Federale è 1a fase del procedimento di urgenza, il quale non può essere richiesto nel
caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo il caso che
i1 provvedimento si assuma irrogato a soggetto diverso da quello che ha effettivamente
commesso la infranzi- one.
La modifica inserita nell'ultima parte del punto 9 dall'art. 26 prende le mosse dalla deliberazione
del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n. 704 del 27 luglio 1994.
Con quella delibera, integrante la rideterminazione dei principi degli Statuti Federali, venivano,
nella seconda parte, chiariti i principi informatori della Giustizia Sportiva.
In detta disposizione si prevedeva: "il diritto all'impugnativa di tutti. i provvedimenti
sanzionatori e cautelari" unica eccezione prevista è "la squalifica per una giornata di gara,
quando dovesse risultare oggettivamente impossibile l'espletamento del secondo grado di
giudizio".
Le direttive impartite dal C.O.N.I. fasciavano, quindi, alle singole Federazioni, nell'ambito del
loro potere discrezionale, l'applicazione concreta di tale principio. In detto ambito ed in virtù dei
principi sanciti dal Comitato Olimpico, la Federazione ha inteso innovare le procedure dettate
per i procedimenti cautelaci, nel modo previsto dall'ultima parte del punto 9 dall'art. 26 del
Codice di Giustizia Sportiva, che regola con il suo dettato l'intera materia dei procedimenti di
seconda istanza.
La scelta fatta dai conditores della Federazione non appare, però, in alcun modo illegittima, in
quanto il dettato della norma in esame è legato a ragioni di economia processuale ed è il portato
dell'impossibilità, connessa a profi1i temporali, di poter far svolgere il doppio grado di giudizio
"in caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori..." con l'unica
eccezione dei procedimenti relativi agli errori di persona, che costituendo una fattispecie di
natura "eccezionale" non sono tali da determinare un appesantimento della macchina
processuale.
Alla luce di queste considerazioni è ora necessario verificare in concreto se sussistano i profili
di illegittimità paventati dal Presidente Federale nella sua richiesta del 6.3.1998.
Invero, dall'analisi sin qui svolta e dai criteri ispiratori del C.O.N.I., dettati con la delibera n.
704 del 27.7.1994, non sussiste alcun profilo di illegittimità della norma in esame che appare
perfettamente rispondente sia ai dettami della normativa statutaria, che ai principi ispiratori del
C.O.N.I..
Del resto non sono ravvisabili, in concreto, neppure le ipotetiche questioni di disparità di tutela
contenute nella istanza del Presidente Federale, in quanto a parità di condizioni garantisce a tutti
i tesserati l'identica tutela sotto il profilo procedimentale.
In conclusione, sul quesito proposto dal Presidente Federale, in data 6 marzo 1998, in merito
alla legittimità del dettato dell'ultima parte del nono comma dall'art. 26 del Codice di Giustizia
Sportiva, la Corte Federale, nella riunione del 15 aprile 1998, ha ritenuto che non sussiste detta
illegittimità in quanto detta norma non contrasta, né con la normativa statutaria, né con i principi
generali dettati dal C.O.N.I., in materia di Giustizia Federale, nella seconda par te, lettera bì,
della delibera del 27 luglio 1994 n. 704.
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