F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 14/CF del 12 marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it ERRATA CORRIGE al Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 24.2.1999 riportante le motivazioni relative al deferimento operato nei confronti dei Sigg.ri Giulivi Elio, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, D’Elia Pietro, Arbitro benemerito, già Commissario della C.A.N. D, Ramicone Domenico, già Vice Commissario della C.A.N. D, Belfiori Giuliano, Commissario di campo, Graziani Mario, Collaboratore del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalla Procura Federale, in data 12 novembre 1998, per rispondere della violazione dall’art. 1, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva e nei confronti dei Sigg.ri Marrazzo Salvatore, Arbitro effettivo presso la C.A.N. D, e Tedone Aldo, Arbitro benemerito, per rispondere della violazione della medesima norma nell’ambito dello stesso contesto.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 14/CF del 12 marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it ERRATA CORRIGE al Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 24.2.1999 riportante le motivazioni relative al deferimento operato nei confronti dei Sigg.ri Giulivi Elio, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, D'Elia Pietro, Arbitro benemerito, già Commissario della C.A.N. D, Ramicone Domenico, già Vice Commissario della C.A.N. D, Belfiori Giuliano, Commissario di campo, Graziani Mario, Collaboratore del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalla Procura Federale, in data 12 novembre 1998, per rispondere della violazione dall'art. 1, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva e nei confronti dei Sigg.ri Marrazzo Salvatore, Arbitro effettivo presso la C.A.N. D, e Tedone Aldo, Arbitro benemerito, per rispondere della violazione della medesima norma nell'ambito dello stesso contesto. II punto 6 (pag. 3) della decisione che qui di seguito si trascrive: 6. Nel maggio 1998, il Marrazzo ed il D'Elia incontravano il Giulivi e, successivamente, nel corso di una manifestazione svoltasi in un teatro di Salemo, si incontravano con il Presidente Federale Avv. Nizzola. In tale circostanza - secondo quanto emerge dalle deposizioni del Marrazzo e del Nizzola - il Marrazzo veniva rassicurato in ordine all'esito della vicenda, "non potendosi dimenticare un arbitro in momentanea difficoltà". deve leggersi casi corretto: 6. Nel maggio 1998, il Marrazzo ed ì1 D'Elia incontravano il Giulivi: e, successivamente, nel corso di una manifestazione svoltasi in un teatro di Salerno, si incontravano con il Presidente Federale Avv. Nizzola. In tale circostanza - secondo quanto emerge dalle deposizioni del Marrazzo e del D'Elia e dalle dichiarazioni rese alla Stampa dal Nizzola - il Marrazzo veniva rassicurato in ordine all'esito della vicenda, "non potendosi dimenticare un arbitro in momentanea difficoltà".
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it