F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 17/CF del 10 maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA’ DELL’ART. 10, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 17/CF del 10 maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it
GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' DELL'ART. 10, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. IN
RELAZIONE ALL'ART. 23, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE
Con lettera del Presidente Federale, in base ali art. 16, lettera b, del Codice di Giustizia
Sportiva, la Corte Federale è stata chiamata a giudicare sulla legittimità dall'art. 10, comma 5, delle
N.O.I.F., in relazione all'articolo 23, comma 1, dello Statuto Federale sui requisiti e le
incompatibilità per la elezione a cariche federali.
Al riguardo la Corte Federale ha osservato che la norma delle N.O.I.F. è da considerarsi
integrativa e non contraddittoria con quanto disposto dallo Statuto Federale, regolarmente in vigore
dopo l'approvazione del C.O.N.I..
La norma dall'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F. deve infatti, con normale procedimento di
interpretazione sistematica, essere letta congiuntamente con quanto disposto dell'art. 23, comma 1,
dello Statuto. II combinato disposto conduce infatti ad una formulazione complessiva del seguente
tenore: "non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrono in delitti
non colposi sanzionati con condanna del giudice penale" (art. 10, comma 5, N.O.I.F.) che comporti
la perdita "della capacità elettorale politica attiva e passiva" (art. 23, comma 1, dello Statuto). Per
quanto concerne il possesso di tale capacità e le cause della sua perdita è evidente che lo Statuto
opera un rinvio recettizio mobile alle disposizioni di legge che regolano l'elettorato politico. Così
come è evidente che lo statuto ricomprenda nella sua previsione anche cause di ineleggibilità
diverse da quelle originate da condanna penale (e si ponga pertanto, anche sotto questo profilo - non
rilevante peraltro ai fini del presente giudizio - in rapporto di necessaria integrazione con le
N.O.I.F.).
Di conseguenza, la norma dall'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F. intanto può essere considerata
legittima in quanto consente la predetta integrazione. Una considerazione autonoma di tale norma
condurrebbe infatti ad una evidente violazione statutaria, perché porterebbe ad allargare anche ai
delitti non colposi che non comportano la perdita della capacità elettorale politica attiva e passiva,
l'ineleggibilità a cariche federali.
Si verificherebbe, cioè, una insanabile contraddizione con lo Statuto, in una materia, quale
quella della restrizione dei diritti, che non consente di essere ampliata attraverso una normativa di
rango inferiore a quello della prescrizione principale.
L'applicazione integrata della disposizione delle N.O.I.F. e della disposizione statutaria
consente, invece, di giudicare statutariamente legittima tale norma secondaria.
P.Q..M.
"la Corte Federale giudica legittima la norma contenuta nell'att. 10, comma 5, delle N.O.I.F., in
quanto tale norma è compatibile, per combinato disposto, con I'art. 23, comma 1, dello Statuto, con
riferimento al possesso della capacità elettorale politica attiva e passiva ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge."