F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 18/CF del 25 maggio 1999– pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL’ART. 9, COMMA 9, C.G.S., RELATIVAMENTE ALLA ESECUZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 18/CF del 25 maggio 1999– pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA
1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL'ART. 9, COMMA 9,
C.G.S., RELATIVAMENTE ALLA ESECUZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI.
Con nota del 20 maggio 1999, diretta al Presidente della F.I.G.C., la Lega Nazionale
Professionisti espone che l'U.E.F.A., nell'ambito della riforma delle Coppe Europee per la stagione
1999/2000, ha previsto che la vincente della Coppa nazionale (Coppa Italia) sia qualificata alla
Coppa U.E.F.A.. Peraltro, qualora la vincente sia già qualificata alla Champions League, è previsto
che acceda alla Coppa U.E.F.A. l'altra finalista; e se anche quest'ultima si sia già qualificata alla
Champions League, è stabilito che il posto spetti a quella delle due semifinaliste che si aggiudichi
uno spareggio appositamente organizzato.
Rileva in proposito la L.N.P. che tale spareggio, che va considerato come una sorta di finale per
il terzo posto della Coppa Italia, pur non essendo previsto dal regolamento della competizione, si
rende necessario per l'eventualità, come quella in esame, in cui entrambe le finaliste della Coppa
nazionale si siano già qualificate per la Champions League ed occorra provvedere all'accesso in
Coppa U.E.F.A. della squadra meglio graduata, dopo le due finaliste, nella medesima Coppa Italia.
Tanto premesso, la L.N.P. osserva che, poiché l'art. 9, comma 9, del Codice di Giustizia
Sportiva sancisce la separazione delle sanzioni, inflitte a dirigenti, soci e tesserati in gare di Coppa
Italia, da quelle relative ad ogni altra competizione, occorre stabilire, con una univoca
interpretazione, se nelle due partite di spareggio sì debbano applicare solo le sanzioni irrogate in
gare di Coppa Italia ovvero quelle inflitte in relazione ad altre competizioni ufficiali ovvero ancora
nessuna di esse.
II Presidente Federale, ravvisata l'esigenza di una univoca interpretazione delle disposizioni
surrichiamate, ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi, ai sensi dall'art. 16, comma 1, lett. a),
C.G.S., sui quesiti come sopra formulati.
Ritiene la Corte Federale che abbia carattere preliminare l'esame del quesito concernente il
carattere da assegnare alla prevista gara di spareggio fra le due semifinaliste rimaste soccombenti.
Invero, nonostante che il regolamento della Coppa Italia non preveda lo spareggio fra queste ultime,
pare corretto e ragionevole ricondurre tale gara nell'ambito della Coppa nazionale, come una fase di
completamento della medesima, diretta a consentire l'accesso alla Coppa U.E.F.A. della squadra
meglio classificata dopo le due finaliste. La circostanza che l'esigenza di tale completamento sia
sorta per effetto della riforma per ultimo deliberata dall'U.E.F.A. (e di cui alle premesse) non incide
sul ritenuto carattere di fase della Coppa nazionale, di momento comunque a questa riconducibile,
ma anzi conferma detta conclusione: trattasi infatti all'evidenza di un ulteriore evento che, secondo
ragione, si colloca nell'ambito della Coppa stessa e che sarebbe fuori di luogo pensare di dover
disciplinare con disposizioni ad essa estranee.
Se questa è la risposta da dare al primo quesito, non sembra conseguentemente dubbio che, nella
fattispecie, debba farsi applicazione dei criteri ermeneutici già adottati da questa Corte in occasione
dell'interpretazione data all'att. 9, comma 9, C.G.S..
Invero, con pronuncia del 17 luglio 1998, su richiesta del Presidente Federale, la Corte
richiamate le disposizioni dei punti 1 e 3 dell'anzidetto comma 9 - ha motivatamente chiarito che
dette norme pongono un collegamento necessario fra il tipo di competizione in occasione della
quale l'illecito è stato commesso, od a cui l'illecito fa comunque riferimento, e la competizione nella
quale la sanzione deve essere scontata; e che conseguentemente lasciano altrettanto chiaramente
intendere che la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla quale l'illecito è
stato commesso.
Nel ribadire tali principi, la Corte esprime l'avviso che, anche nella fattispecie in esame
concernente le partite di spareggio - le quali vanno considerate, come si è precisato, alla stregua di
una ulteriore fase della Coppa Italia - si debbano applicare soltanto le sanzioni inflitte in relazione a
gare disputate nella medesima competizione.
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