F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA I LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL’ART. 9, COMMA 9, C.G.S., RELATIVA ALL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DI SQUALIFICA AD UN CALCIATORE ORIGINATA NON DA INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO DELLA GARA, BENSI’ DA DICHIARAZIONI E SUCCESSIVO DEFERIMENTO.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA I LETT.
A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL'ART. 9, COMMA 9, C.G.S., RELATIVA
ALL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DI SQUALIFICA AD UN CALCIATORE
ORIGINATA NON DA INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO DELLA GARA, BENSI' DA
DICHIARAZIONI E SUCCESSIVO DEFERIMENTO.
Con nota del 13 luglio 1998, la Lega Nazionale Professionisti esponeva che il calciatore Ronaldo
aveva ricevuto dalla Commissione Disciplinare la sanzione, poi confermata dalla C.A.F., di una
giornata di squalifica, per aver rilasciato dichiarazioni in violazione dall'art. 1 C.G.S. al termine di
una gara di Campionato.
Ciò premesso, la Lega chiedeva alla F.I.G.C. di conoscere, se il calciatore predetto - considerato che
la sanzione originava non già da un provvedimento assunto nel corso di una gara, ma da
dichiarazioni e da un successivo deferimento - dovesse scontare la squalifica nella prima gara
ufficiale (di Coppa Italia), ovvero se la distinzione operante dall'art. 9 comma 9 C.G.S. fosse
operante anche nella fattispecie cui si riferiva il quesito, imponendo di scontare la sanzione in gara
diversa dalla Coppa Italia.
Il Presidente Federale, ravvisata la necessità di una interpretazione univoca dall'art. 9 comma 9
C.G.S., chiedeva alla Corte Federale, ai sensi dall'art. 16 comma 1 lett. a) stesso Codice,
l'instaurazione del relativo procedimento.
L'art.9 del Codice di Giustizia Sportiva, dopo aver indicato al comma 1 le sanzioni previste a carico
di dirigenti, soci e tesserati per la violazione di norme dello Statuto, dei Regolamenti federali o altre
disposizioni vigenti, dispone, al successivo comma 9, punto 1, che "Le sanzioni di cui alle lettere a,
b,c,d,g, del medesimo comma 1, inflitte dagli Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia
si scontano nella stessa competizione".
Lo stesso art. 9, comma 9, precisa al successivo punto 3, che "Le medesime sanzioni, inflitte in
relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa
dalla Coppa Italia".
Dal sopra richiamato quadro normativo discende con chiarezza che il Codice di Giustizia Sportiva
pone un collegamento necessario fra il tipo di competizione in occasione nella quale l'illecito è stato
commesso, od a cui l'illecito fa comunque riferimento, e la competizione nella quale la sanzione
deve essere scontata. In particolare, la disciplina del Codice di Giustizia Sportiva lascia chiaramente
intendere che la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla quale l'illecito è
stato commesso.
Deriva da ciò che, nel caso rappresentato, la sanzione deve essere scontata in gara di attività
ufficiale diversa dalla Coppa Italia, avendo l'infrazione riferimento a dichiarazioni rilasciate al
termine di una gara di campionato.
Per questi motivi, sul quesito proposto dal Presidente Federale circa l'interpretazione dall'art. 9
comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale ritiene che la sanzione inflitta per un
illecito comunque connesso ad una gara diversa da quella della Coppa Italia debba essere scontata
in gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, ciò in quanto il Codice di Giustizia Sportiva
pone uno stretto col legamento tra il tipo di competizione cui l'illecito è relativo, o comunque fa
riferimento, e l'assolvimento della sanzione.
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