F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 7 settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 C.G.S., IN ORDINE ALL’INTERPRETAZIONE DEL COM. UFF. N. 104/A DEL 4.6.1998 CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSlZIONI IN ORDINE ALL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI 1998/99.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 7 settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 C.G.S., IN ORDINE
ALL'INTERPRETAZIONE DEL COM. UFF. N. 104/A DEL 4.6.1998 CON RIFERIMENTO
ALLE DISPOSlZIONI IN ORDINE ALL'AMMISSIONE AI CAMPIONATI 1998/99.
Il Presidente Federale, con nota n. 5806/CP/ra del 22.7.1998, ai sensi dell'art.l6 comma 1/a del
Codice di Giustizia Sportiva, ha posto a questa Corte il quesito di seguito riportato con riferimento
alle "Disposizioni in ordine all'ammissione ai campionati 1998/99" pubblicate sul Com. Uff. n.
104/A del 4 giugno 1998:
"Se debba essere fatto riferimento al criterio espresso nel Comunicato Ufficiale anzidetto, in base al
quale il Consiglio Federale procede a valutazione delle società da ammettere per il completamento
dell'organico in questione - su proposta del Consiglio Direttivo della Lega - sulla base di specifica
graduatoria tra le società retrocesse nei gironi di Serie C2 effettuata utilizzando prestabiliti criteri
ovvero se si debba fare riferimento alla classifica finale del Girone A (Serie C2) nella quale sono
collocate le società Leffe e Cremapergo".
In fatto, la società S.C. Leffe S.r.l., dopo aver disputato la gara di Play-out con l 'U.S. Cremapergo
1908 S.r.l. nel Girone A del Campionato di Serie C2 1997/ 1998, si e classificata al 15° posto della
classifica del girone evitando così la retrocessione.
L'U.S. Cremapergo 1908 S.r.l. conseguentemente si e classificata al 16° posto e quindi dovrebbe
considerarsi retrocessa alla Lega Nazionale Dilettanti.
Sennonché, in data 30.6.1998, ultimo glomo della stagione sportiva 1997/ 1998, la S.C. Leffe ha
presentato "rinuncia ad ogni attività ufficiale" e non soltanto all'iscrizione al Campionato di Serie
C2.
Le disposizioni di cui al ridetto Comunicato Ufficiale per quanto concerne le sostituzioni
disciplinano per quanto qui interessa, soltanto quelle relative alle società "non ammesse al
Campionato di Serie C2 1998/99", demandandone la proposta di sostituzione alla Lega
Professionisti di Serie C e la valutazione, nonché l'ammissione, al Consiglio Federale.
La Corte ritiene che, nella fattispecie, - stante la rinuncia della S.C. Leffe, espressa "entro" la
stagione sportiva ormai decorsa, ad ogni attività ufficiale, assorbente rispetto alla rinuncia alla
disputa del campionato di Serie C2 1998/99 pure enunciata - si è verificata la decadenza della
rinunciante dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dall'art. 16, comma 2 lett. a), N.O.I.F., con
effetto dalla stessa data nella quale la rinuncia è stata espressa, dato che la prevista deliberazione in
proposito del Presidente Federale (art.l6, comma 1, N.O.I.F. ) non può avere se non effetto
dichiarativo, quindi efficacia ex tunc.
La perdita di ogni rilevanza associativa e sportiva nell'ambito della F.I.G.C., avvenuta nel corso
della stagione sportiva, anche se nell'ultimo giorno, porta come conseguenza anche la perdita del
titolo sportivo connesso alla posizione acquisita in classifica dalla società incorsa nella decadenza
dall'affiliazione il cui posto si rende vacante (diverso sarebbe se vi fosse solo rinuncia alla disputa
del futuro campionato in quanto in tal caso la società conserverebbe, perdurando l'affiliazione, il
titolo sportivo acquisito nel precedente campionato interamente disputato).
Tale situazione porta all'automatico subentro, nella posizione di classifica della società decaduta
dall'affiliazione, della società risultante perdente nel Play-out e cioè dell'U. S. Cremapergo 1908,
che sale dal 16° al 15° posto della classifica per diritto di titolo sportivo nel rispettivo girone di
appartenenza.
Questa Corte, sia pure per diversa fattispecie, ha già in precedenza affermato che l'attribuzione di un
posto in classifica non può effettuarsi se non "per relationem" a quello che precede talché venendo
meno questo, il vuoto viene automaticamente colmato da chi segue (vedi parere 16.4.1998).
E' pacifico poi che, per ottenere l'iscrizione al Campionato di Serie C2, l'U.S. Cremapergo 1908
come tutte le altre aventi titolo, dovrà ottemperare a quelle disposizioni contenute nel Titolo II
(Campionato di Serie C1 e Serie C2 ), secondo capoverso, ("per essere iscritte ai campionati di
competenza le Società devono ..."), del Comunicato Ufficiale n. 104/A del 4 giugno 1998.
Per questi motivi la Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota
5806/CP/ra in ordine alla situazione determinatasi nel Girone A della Serie C2, in seguito alla
rinuncia della società vincitrice del relativo Play-out, esprime l'avviso, in coerenza con quanto
deciso nel proprio parere del 16 aprile 1998, che la società subentrante debba essere identificata in
quella risultata perdente nel predetto Play-out, in quanto dotata di prioritario titolo sportivo nel
rispetto del girone di appartenenza - in applicazione delle disposizioni del Comunicato Ufficiale n.
104/A del 4 giugno 1998, Titolo II, secondo capoverso - ferma restando la valutazione di
adeguatezza dei titoli della società avente diritto al subentro.
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