F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 7 settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 C.G.S., IN ORDINE ALL’INTERPRETAZIONE DEL COM. UFF. N. 104/A DEL 4.6.1998 CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSlZIONI IN ORDINE ALL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI 1998/99.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 7 settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 C.G.S., IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE DEL COM. UFF. N. 104/A DEL 4.6.1998 CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSlZIONI IN ORDINE ALL'AMMISSIONE AI CAMPIONATI 1998/99. Il Presidente Federale, con nota n. 5806/CP/ra del 22.7.1998, ai sensi dell'art.l6 comma 1/a del Codice di Giustizia Sportiva, ha posto a questa Corte il quesito di seguito riportato con riferimento alle "Disposizioni in ordine all'ammissione ai campionati 1998/99" pubblicate sul Com. Uff. n. 104/A del 4 giugno 1998: "Se debba essere fatto riferimento al criterio espresso nel Comunicato Ufficiale anzidetto, in base al quale il Consiglio Federale procede a valutazione delle società da ammettere per il completamento dell'organico in questione - su proposta del Consiglio Direttivo della Lega - sulla base di specifica graduatoria tra le società retrocesse nei gironi di Serie C2 effettuata utilizzando prestabiliti criteri ovvero se si debba fare riferimento alla classifica finale del Girone A (Serie C2) nella quale sono collocate le società Leffe e Cremapergo". In fatto, la società S.C. Leffe S.r.l., dopo aver disputato la gara di Play-out con l 'U.S. Cremapergo 1908 S.r.l. nel Girone A del Campionato di Serie C2 1997/ 1998, si e classificata al 15° posto della classifica del girone evitando così la retrocessione. L'U.S. Cremapergo 1908 S.r.l. conseguentemente si e classificata al 16° posto e quindi dovrebbe considerarsi retrocessa alla Lega Nazionale Dilettanti. Sennonché, in data 30.6.1998, ultimo glomo della stagione sportiva 1997/ 1998, la S.C. Leffe ha presentato "rinuncia ad ogni attività ufficiale" e non soltanto all'iscrizione al Campionato di Serie C2. Le disposizioni di cui al ridetto Comunicato Ufficiale per quanto concerne le sostituzioni disciplinano per quanto qui interessa, soltanto quelle relative alle società "non ammesse al Campionato di Serie C2 1998/99", demandandone la proposta di sostituzione alla Lega Professionisti di Serie C e la valutazione, nonché l'ammissione, al Consiglio Federale. La Corte ritiene che, nella fattispecie, - stante la rinuncia della S.C. Leffe, espressa "entro" la stagione sportiva ormai decorsa, ad ogni attività ufficiale, assorbente rispetto alla rinuncia alla disputa del campionato di Serie C2 1998/99 pure enunciata - si è verificata la decadenza della rinunciante dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dall'art. 16, comma 2 lett. a), N.O.I.F., con effetto dalla stessa data nella quale la rinuncia è stata espressa, dato che la prevista deliberazione in proposito del Presidente Federale (art.l6, comma 1, N.O.I.F. ) non può avere se non effetto dichiarativo, quindi efficacia ex tunc. La perdita di ogni rilevanza associativa e sportiva nell'ambito della F.I.G.C., avvenuta nel corso della stagione sportiva, anche se nell'ultimo giorno, porta come conseguenza anche la perdita del titolo sportivo connesso alla posizione acquisita in classifica dalla società incorsa nella decadenza dall'affiliazione il cui posto si rende vacante (diverso sarebbe se vi fosse solo rinuncia alla disputa del futuro campionato in quanto in tal caso la società conserverebbe, perdurando l'affiliazione, il titolo sportivo acquisito nel precedente campionato interamente disputato). Tale situazione porta all'automatico subentro, nella posizione di classifica della società decaduta dall'affiliazione, della società risultante perdente nel Play-out e cioè dell'U. S. Cremapergo 1908, che sale dal 16° al 15° posto della classifica per diritto di titolo sportivo nel rispettivo girone di appartenenza. Questa Corte, sia pure per diversa fattispecie, ha già in precedenza affermato che l'attribuzione di un posto in classifica non può effettuarsi se non "per relationem" a quello che precede talché venendo meno questo, il vuoto viene automaticamente colmato da chi segue (vedi parere 16.4.1998). E' pacifico poi che, per ottenere l'iscrizione al Campionato di Serie C2, l'U.S. Cremapergo 1908 come tutte le altre aventi titolo, dovrà ottemperare a quelle disposizioni contenute nel Titolo II (Campionato di Serie C1 e Serie C2 ), secondo capoverso, ("per essere iscritte ai campionati di competenza le Società devono ..."), del Comunicato Ufficiale n. 104/A del 4 giugno 1998. Per questi motivi la Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota 5806/CP/ra in ordine alla situazione determinatasi nel Girone A della Serie C2, in seguito alla rinuncia della società vincitrice del relativo Play-out, esprime l'avviso, in coerenza con quanto deciso nel proprio parere del 16 aprile 1998, che la società subentrante debba essere identificata in quella risultata perdente nel predetto Play-out, in quanto dotata di prioritario titolo sportivo nel rispetto del girone di appartenenza - in applicazione delle disposizioni del Comunicato Ufficiale n. 104/A del 4 giugno 1998, Titolo II, secondo capoverso - ferma restando la valutazione di adeguatezza dei titoli della società avente diritto al subentro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it