F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 3 ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESSENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELL’UFFICIO INDAGINI IN MATERIA DI CONTROLLO GARE, AI SENSI DELL’ART. 21 C.G.S., E CIRCA LA VALENZA DI ATTO UFFICIALE, AI SENSI DELL’ART. 25 C.G.S., DEL RAPPORTO DEL COLLABORATORE DELL’UFFICIO INDAGINI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 3 ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESSENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT.
A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO
INDAGINI IN MATERIA DI CONTROLLO GARE, AI SENSI DELL'ART. 21 C.G.S., E CIRCA
LA VALENZA DI ATTO UFFICIALE, AI SENSI DELL'ART. 25 C.G.S., DEL RAPPORTO DEL
COLLABORATORE DELL'UFFICIO INDAGINI.
La Corte Federale, sulla interpretazione delle norme relative alla competenza di accertamento
probatorio dell'Ufficio Indagini, come in epigrafe richiesta, ha così deliberato:
"L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinato disposto
degli art. 22 comma l'art. 1 comma 1 (responsabilità "per ogni rapporto di natura sociale") e arti.
6bis e 6ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice dl
Giustizia Sportiva.
In base all'att. 25, comma 1, dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini "costituisce atto
ufficiale ad ogni effetto".
Sarà compito negli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio
Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dell'art. 25 del Codice di Giustizia
Sportiva".
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