F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELL’UFFICIO INDAGINI IN MATERIA DI CONTROLLO GARE, AI SENSI DELL’ART. 21 C.G.S., E CIRCA LA VALENZA DI ATTO UFFICIALE, AI SENSI DELL’ART. 25 C.G.S., DEL RAPPORTO DEL COLLABORATORE DELL’UFFICIO INDAGINI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1
LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA COMPETENZA
DELL'UFFICIO INDAGINI IN MATERIA DI CONTROLLO GARE, AI SENSI
DELL'ART. 21 C.G.S., E CIRCA LA VALENZA DI ATTO UFFICIALE, AI SENSI
DELL'ART. 25 C.G.S., DEL RAPPORTO DEL COLLABORATORE DELL'UFFICIO
INDAGINI.
Il Presidente Federale, con nota 15 luglio 1998 Prot. n. 11.54, ai sensi dall'art. 15 punto 1
lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, ha posto a questa Corte quesito sulla "interpretazione" in
ordine alla competenza dell'Ufficio Indagini in materia di "controllo gare", ai sensi dall'art. 21
C.G.S., circa la valenza di "atto ufficiale", ai sensi dall'art. 25 stesso codice, del rapporto di un
collaboratore dell'Ufficio Indagini.
Risulta dagli atti in fatto:
- la Procura Federale, su denuncia dell'Ufficio Indagini in merito a quanto riportato nella relazione
compilata da un proprio collaboratore, incaricato del controllo della gara Juventus/Miian del
28.4.1998, deferiva entrambe le società per condotte ritenute integrare violazione degli arti. 6
comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F..
Ne seguiva l'applicazione della sanzione dell'ammenda alle due società da parte della
Commissione Disciplinare competente.
- proponeva appello l'A.C. Milan, confermando la tesi pregiudiziale di diritto sostenuta in primo
grado e precisamente l'inutilizzabilità della prova rappresentata dal verbale-relazione del
collaboratore dell'Ufficio Indagini di fini della decisione, in quanto atto compiuto da un
collaboratore di quell'Ufficio al di fuori di ogni competenza attribuito dal Codice di Giustizia
Sportiva allo stesso, contrariamente d quanto invece ritenuto dalla Commissione Disciplinare.
- la C.A.F., con Ordinanza 26.6.1998 nel procedimento di appello, ha ritenuto di rimettere i1 quesito
interpretativo riportato in epigrafe dl Presidente Federale il quale ha disposto per l'inoltro a questa
Corte.
Si osserva:
- le funzioni inquirenti dell'Ufficio Indagini sono riconosciute dallo Statuto Federale all'art. 27
comma 4. In particolare il comma 1° stabilisce che gli Organi della giustizia sportiva "agiscono in
condizioni di piena autonomia, assicurata da specifiche norme".
- l'art. 17 C.G.S. comprende l'Ufficio Indagini tra gli Organi di giustizia sportiva, talché per lo
stesso valgono le garanzie di autonomia statutariamente previste e confermate dalla sopracitata
norma regolamentare (comma 1).
- l'art. 21 C.G.S. individua i compiti di indagine, anche d'ufficio, dell'inquirente nelle materie di cui
agli arti. 1, 2, 3 e 4 stesso Codice, escludendo, per ragioni evidentemente pratiche di funzionalità,
solo la materia concernente i casi di tesseramenti nell'ambito regionale tuttavia facoltizzando i
Comitati Regioni ad avvalersi dell'Ufficio Indagini anche in detta materia.
- infine l'ultimo periodo del citato comma 1 prevede che l'Ufficio inquirente debba eseguire ogni
altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.
Tale descritto quadro normativo ha dato luogo a problemi di interpretazione.
Si sostiene che i compiti dell'Ufficio Indagini sono "limitati"
Le materie nelle quali esso avrebbe potere di procedere d'ufficio sarebbero esclusivamente:
a) le violazioni di doveri ed obblighi generali (dai quali si ritengono escluse le violazioni di cui
agli arti. 6, 6 bis e 6 ter C.G.S., il cui accertamento non sia stato espressamente richiesto da
organi federali);
b) l'illecito sportivo;
c) l'illecito amministrativo;
d) le violazioni dei doveri e divieti di tesseramento, trasferimento e cessioni.
Questa Corte non condivide tale tesi interpretativa, restrittiva dei poteri e compiti
dell'Ufficio Indagini.
Con la codificata possibilità di agire "in piena autonomia" da parte degli Organi di giustizia
sportiva, dei quali l'Ufficio Indagini è parte, appare del tutto incompatibile una limitazione dei
suoi compiti che, come eccezione alla regola, dovrebbe essere espressamente prevista, così
come è stata prevista l'esclusione, dall'iniziativa d'ufficio, delle indagini in materia di
tesseramento "nell'ambito regionale".
Quindi il richiamo contenuto nell'att. 21 comma 1 C.C.S., alle materie di cui ai precedenti
arti. 1, 2, 3 e 4 C.G.S., non può essere di per sé in qualche modo limitativo dei compiti di
indagine d'ufficio e dell'autonomia, nè può trarsi sussidio interpretativo in contrario dalla
prescrizione contenuta nell'ultimo periodo dello stesso comma, che è volta solo a codificare i1
"dovere" dell'Ufficio di svolgere indagini a richiesta degli Organi Federali, laddove il termine
"ogni altra indagine" sta evidentemente per indagini di qualsiasi genere (quindi anche al di fuori
di materie e fatti che possono dare origine a procedimenti strettamente disciplinari) quali, ad
esempio, in materia di vertenze economiche o sullo svolgimento delle assemblee federali al fine
di fornire elementi di informazione in caso di gravami contro la validità delle stesse e relative
deliberazioni.
D'altra parte appare errato il ritenere che quest'ultima disposizione conforti la tesi sostenuta
della limitazione della competenza dell'Ufficio Indagini, perché così interpretata la norma
consentirebbe a qualsiasi Organo federale di promuovere l'indagine, negandola all'Ufficio
Indagini nonostante che sia anch'esso Organo federale, con violazione peraltro del principio
statutario di autonomia.
Inoltre non appare condivisibile l'esclusione dall'amplissimo contenuto dell'art. 1 C.G.S., e
cioè dai doveri generali di comportamento e correlativa responsabilità soggettiva ed oggettiva,
di quelli concernenti l'osservanza delle norme federali in ogni rapporto ivi compreso quello
"sociale", talché gli arti. 6, 5 bis e 6 ter C.G.S. (responsabilità per comportamenti di
accompagnatori e sostenitori, responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti
violenti) non possono non ricondursi tra i doveri di osservanza dette norme federali.
Deve quindi affermarsi la piena competenza dell'Ufficio Indagini a svolgere i propri compiti
d'istituto, anche d'ufficio ed autonomamente, in materia di controllo gare, con la conseguenza
che gli accertamenti in proposito compiuti hanno efficacia probatoria, perché il rapporto, allo
scopo redatto, costituisce "atto ufficiale ad ogni effetto" trattandosi di documento proveniente
da Organo della F.I.G.C..
Esso è liberamente apprezzabile dagli Organi giudicanti nel rispetto delle disposizioni di cui
all'att. 25 C.G.S..
Per questi motivi la Corte Federale, sulla interpretazione delle norme relative alla
competenza di accertamento probatorio dell' Ufficio Indagini, come in epigrafe richiesta, ha così
deliberato:
"L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinano
disposto degli art. 22 comma 1, art. 1 comma 1 (responsabilità"per ogni rapporto di natura
sociale") e artt. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti
violenti) del Codice di Giustizia Sportiva.
In base all'art. 25 comma 1 dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini "costituisce atto
ufficiale ad ogni effetto".
Sarà compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti
dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dall'art. 25 del Codice di
Giustizia Sportiva".
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