F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 novembre 1999 – pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE IN ORDINE ALL’ART. 1 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, ANNESSO ALL’ACCORDO COLLETTIVO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETA’ SPORTIVE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 novembre 1999 – pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE IN ORDINE ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, ANNESSO ALL'ACCORDO COLLETTIVO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETA' SPORTIVE Il Presidente Federale con nota prof. n. 5.1164/99/CP/gb del 7. 10.1999 ha posto a questa Corte il seguente quesito: "....individuare il Collegio competente a dirimere la controversia fra tesserati allenatori e società retrocesse dal settore professionistico a quello dilettantistico, nell'ipotesi di contratto pluriennale le cui spettanze maturino in parte, in epoca di militanza di uno dei soggetti in ambito dilettantistico". L'intervento della Corte è richiesto perché due diversi Collegi Arbitrali, quello presso 1a Lega Nazionale Professionisti Serie C e quello presso la Lega Nazionale Dilettanti, aditi da un allenatore professionista, in successione di tempo, per una controversia relativa al pagamento di emolumenti dipendenti da contratto, hanno declinato la propria competenza a deciderla, l'uno a favore dell'altro. Il Collegio presso la Lega Nazionale Serie C, primieramente adito, si era dichiarato incompetente perché la società, nel momento della proposizione della domanda da parte dell'allenatore, disputava un campionato della Lega Nazionale Dilettanti, essendo retrocessa dalla Serie C2; quello omologo presso quest'ultima Lega, successivamente adito dall'allenatore, richiamando l'art. 1, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, annesso all'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive professionistiche, ha declinato a sua volta la propria competenza, affermando invece quella del Collegio preventivamente adito. La Corte osserva: i Collegi Arbitrali pur svolgendo funzione giurisdizionale non sono Organi della Giustizia Sportiva, puntualmente elencati nell'att. 17 C.G.S., con quella integrazione contenuta nell'att. 42 comma I, dello stesso codice. Quest'ultima norma, nel prevedere le giurisdizioni residuali in materia disciplinare, ne individua gli organi di giustizia con riferimento a quanto in proposito previsto dai Regolamenti dell'A.I.A. e del Settore Tecnico. Più generalmente, i Collegi Arbitrali non possono definirsi neppure organi "tout court" della F.I.G.C., in assenza di un rapporto organico, congiunto a quello di servizio. L'esistenza, la composizione e la nomina di tali Collegi, nonché la loro giurisdizione, trovano la propria genesi nella libera contrattazione collettiva fra contrapposti soggetti con livello paritetico, prevista dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91: da un lato la F.I.G.C. e dall'altro le rappresentanze sindacali degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, etc.). La stessa legge (art. 4, 5° comma) ammette la stipulazione della clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie, clausola "che dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli". Poiché quindi i Collegi Arbitrali non sono Organi della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., deve escludersi che questa Corte abbia competenza a dirimere il conflitto insorto tra i due Collegi Arbitrali in parola (art. 16, comma 1/d, C.G.S.). Tuttavia è competenza della Corte dare una interpretazione, con effetti precettivi, della norma oggetto della richiesta del Presidente Federale, che ha rilevato in proposito un contrasto tra i due Collegi Arbitrali. L'Ordinamento Federale riconosce piena efficacia alle decisioni pronunciate dai Collegi Arbitrali e riconosce altresì la natura normativa degli Accordi Collettivi che li costituiscono e degli allegati Regolamenti. Questo implica che tutti i soggetti degli Accordi, i relativi atti e decisioni, debbono uniformarsi all'Ordinamento e comunque debbono ritenersi assoggettati alle garanzie dallo stesso previste (art. 24 dello Statuto Federale e segg., artt. 8 e 13 dell'Accordo Collettivo richiamato), e così, per quanto qui interessa, assoggettati alla funzione ermeneutica, di tutti gli atti a contenuto normativo, di questa Corte. Dopo questa premessa, resa necessaria dalla problematica procedurale sollevata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e segnalata dal Presidente Federale, per il quesito valgono le considerazioni che seguono. L'art. 1 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, allegato al vigente Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive, stabilisce che le controversie concernenti rapporti regolati dall'Accordo vanno decisi dal Collegio Arbitrale "anche nel caso di avvenuta retrocessione della società e/o iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti". Si tratta di una particolare "perpetuatio iurisdictionis", norma che ha natura di specialità rispetto alla regola generale che individua la competenza di ciascuno dei tre Collegi in base alla Serie di appartenenza della società, al momento della proposizione della domanda. A causa di ciò la norma speciale non può non prevalere su quella generale. Per questi motivi la Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota del 7 ottobre 1999 prof. n. 5.1164/99 in ordine alla competenza a dirimere le controversie economiche insorte tra tesserati e società retrocesse dal Settore Professionistico a quello Dilettantistico, afferma la competenza del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionistica di competenza all'epoca della conclusione del contratto.
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