F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 1 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CERINA ANGELO, COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO CENTRALE DELL’A.I.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI ALLA REPUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 1 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CERINA
ANGELO, COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO CENTRALE
DELL'A.I.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE, NEL CORSO
DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI
ALLA REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE.
II Procuratore Federale, con atto del 14.12.1999, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Angelo
Cerina per rispondere della violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per
avere, quale Componente del Comitato Nazionale e del Consiglio Centrale dell'A.I.A., espresso, nel
corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, giudizi lesivi della reputazione
dell'Organizzazione federale; come riportati dai seguenti Organi di Stampa: "Tuttosport" del
20.11.1999: "In questo momento la Federcalcio non è un interlocutore valido, subentri pure il
C.O.N.I., magari commissariando la Federazione stessa"; "Corriere della Sera" del 20.11.1999: "La
Federcalcio ormai è delegittimata, noi riconosciamo solo il C.O.N.I."; "L'Unione Sarda" del
20.11.1999: "In questo momento la Federcalcio non è un interlocutore valido, subentri pure il
C.O.N.I., magari commissariando la Federazione stessa"; "La Nuova Sardegna" del 20.11.1999,
dopo avere riportato la medesima frase suindicata, prosegue: "Del Sindacato sono pronto a parlare
pubblicamente alla Procura della Repubblica, però il palazzo della Federazione è troppo piccolo.
Altre sedi decideranno della opportunità di certe iniziative. Il problema degli arbitri è molto serio
evidentemente e se mi faranno la guerra personale vorrà dire che non hanno capito l'entità del
problema. Ne riparleremo altrove".
Con una prima lettera del 13.12.1999 il Cerina ha genericamente precisato che "si tratta solo di
equivoci" e che "è pronto ad ogni chiarimento". Con successiva nota di deduzioni a difesa in data
27.12.1999, il Cerina "smentisce in maniera categorica ed assoluta di aver rilasciato qualsiasi
intervista di qualsivoglia tenore a alcuna testata giornalistica"; produce copia di intervista rilasciata
all'Unità" del 18.11.1999, "che corrisponde in pieno al pensiero dello scrivente"; chiarisce che, alle
ore 19 del 19.1 1.1999, era stato raggiunto da una telefonata dell'agenzia Ansa di Roma, nel corso
della quale apprendeva che il Procuratore Federale aveva dichiarato che egli "doveva dimettersi
dall'incarico di componente del Comitato Nazionale dell'A.I.A. per incompatibilità o inopportunità"
con la funzione di segretario del S.I.A.C. (Sindacato Italiano Arbitri di Calcio);
precisa dì essersi limitato a dichiarare all'Ansa che "il Procuratore Federale poteva soltanto
richiedere un parere alla Corte Federale e non già pronunciare una sentenza per cui se ciò non fosse
stato smentito il fatto era gravissimo e poteva essere opportuno un intervento del C.O.N.I.";
chiarisce, ancora, che all'affermazione del giornalista dell'Ansa "ma il C.O.N.I. potrebbe
commissariare la F.I.G.C." aveva risposto "il C.O.N.I. può far tutto"; e conclude "che si sia trattato
di un equivoco attribuibile ad una dichiarazione errata o improvvida o comunque male interpretata
dal Procuratore Federale, che anticipava (peraltro in maniera errata come i fatti hanno poi
dimostrato) una decisione che era della Corte Federale".
All'udienza del 21.1.2000, il Cerina ha ribadito la propria linea difensiva; in particolare, ha negato
di avere rilasciato dichiarazioni dì sorta ai giornali suindicati, nonché di avere profferito le frasi
attribuitegli nell'atto di deferimento; a domanda del Presidente della Corte - come mai non avesse
smentito le dichiarazioni virgolettate attribuitegli dalla Stampa - ha precisato di non averlo fatto per
non aver avuto modo di leggere i giornali che le riportavano.
Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare a carico del
Cerina, chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per mesi sei.
La difesa ha chiesto il proscioglimento del Cerina.
Questa Cotte ritiene che debba essere riconosciuta la responsabilità disciplinare del Cerina per
l'addebito mossogli.
Le espressioni a lui attribuite sono obiettivamente lesive, e in misura rilevante, della reputazione
della Organizzazione federale. Affermazioni come quelle volte a considerare la Federcalcio "ormai
delegittimata", "interlocutore non valido", "palazzo troppo piccolo", tanto da ritenere che debba
essere riconosciuto "solo il C.O.N.I.", provenienti da chi, come il Cerina, è investito nell'ambito
della Federazione di un incarico di livello nazionale, rappresentano sicuramente, sia per il loro
univoco significato sia per l'intento che dalle medesime palesemente traspare, un grave vulnus alla
reputazione dell'Organizzazione federale, incidendo fortemente sulla sua credibilità, che costituisce
l'essenza di ogni istituzione. I problemi che si agitano nell'ambito di questa devono trovare sede
appropriata al suo interno, con tutti gli strumenti a ciò deputati e comunque con la dialettica, anche
vigorosamente critica, che non sia però diretta a minare le basi stesse della sua esistenza.
Il Cerina, per vero, nega di avere mai usato le espressioni addebitategli. E, addirittura, nega di avere
avuto modo di prenderne conoscenza dalla lettura dei giornali che le riportano virgolettate. Ma tale
linea difensiva non è né verosimile né credibile. Se può dirsi rispondente al vero la circostanza che
le dichiarazioni siano state rese nel corso dell'intervista telefonica con un giornalista dell'Ansa,
come emerge dal carattere ripetitivo delle frasi riportate dai giornali, non può però darsi credito
all'assunto che la loro mancata smentita sia dipesa dal fatto che il Cerina non abbia avuto modo di
venirne a conoscenza per non avere letto nessuno dei medesimi: ciò appare del rotto inverosimile in
ragione della personalità ed esperienza del deferito, degli incarichi da lui ricoperti, dei rapporti
sociali che intrattiene nell'ambiente in cui vive, dai contatti con la Stampa (vedi intervista all'Unità"
del 18.11.1999) e, non ultimo, dal fatto che di tale circostanza egli non aveva fatto cenno alcuno,
nonostante la sua essenzialità, nella nota a difesa del 27.12.1997, e nemmeno in sede di
interrogatorio all'udienza del 21 gennaio, essendo stato sollecitato dalla Corte a chiarire appunto
perché mai non avesse immediatamente smentito, com'è prassi costante, le dichiarazioni a lui
erroneamente attribuite dalla Stampa. E, d'altra parte, questa Corte non può non sottolineare come il
comportamento del Cerina sia apparso in udienza, sul punto, non del tutto lineare.
E' opportuno, peraltro, ricordare come questa Corte abbia, in sede interpretativa, su richiesta del
Presidente Federale, manifestato l'awiso che non sia configurabile incompatibilità, espressa o
implicita, fra cariche federali e cariche sindacali, ma come tuttavia la titolarità di cariche arbitrali .di
vertice per- nomina presidenziale presenti elementi di inopportunità con la contemporanea titolarità
di cariche di vertice in una associazione sindacale che ha fra i suoi scopi anche la riforma di tale
metodo di nomina presidenziale (parere del 1° dicembre 1999). Orbene, è ragionevole pensare che
il Cerina, avendo ricevuto dal giornalista dell'Ansa notizia della presunta, ma non provata,
dichiarazione attribuita al Procuratore Federale circa la doverosità delle dimissioni del Cerina
stesso, abbia considerato tale dichiarazione come una indebita interferenza proveniente da un
organo a tal uopo incompetente e ne sia rimasto particolarmente colpito; ma tale circostanza non
giustifica la gravità della sua reazione "a caldo", obiettivamente eccessiva e tale da trasmodare in un
vero e proprio attacco alla reputazione dell'intera istituzione federale, inammissibile da parte di chi,
come il Cerina, ricopre nella stessa un importante incarico nazionale.
Questa Corte, peraltro, nel quantificare la misura della sanzione da irrogare al Cerina, non può non
tenere debito conto sia del contesto nel quale l'episodio va collocato sia della reale rilevanza dei
problemi che agitano il Settore Arbitrale e di cui è cenno nella intervista rilasciata all'Unità" del
18.11.1999 dallo stesso Cerina, in forma appropriata e con animo pacato; ritiene, pertanto, congruo
applicargli la sanzione della inibizione, dalle cariche federali rivestite e da ogni attività in seno alla
Federazione, per la durata di mesi due.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il deferito responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la
sanzione della inibizione per mesi due.
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