F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 18 COMMA 5, ULTIMA PARTE, DELLO STATUTO FEDERALE, INERENTE LE DIMISSIONI O LA DECADENZA DEL VICE-PRESIDENTE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 18
COMMA 5, ULTIMA PARTE, DELLO STATUTO FEDERALE, INERENTE LE DIMISSIONI O
LA DECADENZA DEL VICE-PRESIDENTE.
La Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota 17.3.2000 prof.
n. 5.390/CP/gb, in ordine alla situazione creatasi con le dimissioni del Vice-Presidente della
F.I.G.C., esprime l'avviso:
"a) che sussiste il dovere istituzionale del Consiglio Federale di procedere all'elezione del nuovo
Vice-Presidente, sulla base del vincolante disposto dall'art. 18, comma quinto, ultima parte, dello
Statuto Federale;
b) che all'elezione del Vice-Presidente debba partecipare ai fini del quorum strutturale
(determinazione del numero legale) l'intero Consiglio Federale, ferino restando che per il quorum
funzionale (maggioranza richiesta per l'elezione) debba concorrere il requisito del voto favorevole
dei tre quarti dei Consiglieri eletti dall'Assemblea;
c) che l'eleggibilità a Vice-Presidente, nel caso di specie, debba essere limitata ad uno dei
componenti eletti del Consiglio Federale, e ciò in base alla considerazione che il Consiglio Federale
assume, nella fattispecie, in via straordinaria una funzione elettiva esercitata, in via normale,
dall'Assemblea e deve pertanto esprimere, sia pure come organo di secondo grado, una
legittimazione derivata dal corpo elettorale; sicché appare ragionevole che l'elettorato passivo sia
limitato a quei soggetti che, attraverso l'elezione del Consiglio, abbiano già conseguito la fiducia
della Assemblea:
d) che, comunque, fino all'elezione del nuovo Vice-Presidente, secondo il comma 5, ultima parte
dall'art. 18 dello Statuto Federale, per le necessità urgenti federali, corrispondenti a tale carica,
debba farsi capo alla disposizione dello stesso comma che prevede in caso di assenza l'esercizio di
funzioni da parte del Consigliere più anziano nella carica o per età".
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