F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 11/CF del 21 maggio 2001 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., EX ART. 16 COMMA 1 C.G.S., SUL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA L.N.D., IN RAPPORTO ALLE NORME STATUTARIE E DI LEGGE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 11/CF del 21 maggio 2001 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., EX ART. 16
COMMA 1 C.G.S., SUL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA L.N.D., IN
RAPPORTO ALLE NORME STATUTARIE E DI LEGGE
II Commissario Straordinario della F.I.G.C., con nota 11 aprile 2001 Prot. n. 5701/CP/gb, ha
chiesto a questa Corte di pronunciarsi in sede interpretativa su quesiti di legittimità; a lui posti, del
contenuto del Regolamento Elettorale deliberato, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo della Lega
Nazionale Dilettanti, il 5 aprile 2001, in sostituzione del precedente, reso esecutivo dal Presidente
Federale in data 25.10.2000 (Com. Uff. n. 53/A) e tuttora in vigore.
Tale richiesta è avvenuta su segnalazione del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale
per l'Attività Interregionale, dei Delegati eletti nell'ambito dello stesso Comitato per la
partecipazione all'Assemblea Federale, nonché dei Delegati eletti allo stesso fine dalla Divisione
Calcio a Cinque, i quali hanno fatto pervenire, prima ancora che il Commissario Straordinario
provvedesse al controllo di conformità (art. 7, comma 2, dello Statuto Federale), vari esposti che
sollevano dubbi sulla legittimità di alcune disposizioni del nuovo Regolamento deliberato dal
Consiglio Direttivo della Lega.
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a sua volta, ha controdedotto, confutando le
critiche come sopra proposte e ribadendo la piena legittimità dél nuovo Regolamento, il quale, con
le modifiche apportate a quello in vigore, dovrebbe costituire ottemperanza alle indicazioni date da
questa Corte, col parere formulato nella seduta del 30 marzo 2001, in risposta a diverso quesito,
posto sempre dal Commissario Straordinario, riguardante la legittimità del vigente Regolamento
Elettorale in relazione all'att. 12, commi 2 e 7, dello Statuto Federale, il quale prevede la
partecipazione al voto delle società del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per l'Assemblea
Federale tramite la Lega Nazionale Dilettanti.
In particolare i dubbi di legittimità proposti e concernenti il nuovo Regolamento in itinere
sono così riassunti:
a) pur essendo stato deliberato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, per.
l'importanza dei contenuti e perché incide notevolmente, contrariamente al precedente, sulla
rappresentatività delle varie componenti (Comitati e Divisioni) della Lega Dilettanti, doveva essere
elaborato previa ampia e doverosa consultazione e non costituire proposta di una commissione di tre
persone, peraltro portata con urgenza al Consiglio Direttivo senza il necessario conforto ed il più
ampio contraddittorio, non solo nell'ambito della Organizzazione della Lega, ma anche in seno allo
stesso Consiglio;
b) l'attribuzione diretta al Settore Giovanile e Scolastico di sei Delegati per l'Assemblea Federale,
così come prevista, potrebbe legittimarsi solo se il Settore Giovanile. entrasse a far parte degli
organismi componenti la struttura istituzionale della Lega Nazionale Dilettanti, ma a tal punto
sarebbe necessaria la modifica dello Statuto che; come il precédente, annovera il Settore Giovanile
non già tra le componenti associative della Federazione bensì tra gli organi funzionali della
F.I.G.C.;
c) l'attuazione o "riserva" di sei Delegati, per l'Assemblea Federale, al Settore Giovanile e quindi ad
organismo rientrante tra le "Funzioni Tecniche" della F.I.G.C., comporterebbe una sostanziale
riduzione del peso elettorale della Lega Dilettanti previsto nel 35% dei voti totali dell'Assemblea
Federale, riducendolo al 32% circa in violazione di quanto dispone l'art. 17, comma 2, dello Statuto;
d) il nuovo Regolamento ammetterebbe (art. 2) all'Assemblea della Lega con diritto di voto non più
le società iscritte nei Comitati e nelle Divisioni, come finora sempre previsto, ma solo i Delegati,
nell'ambito di questi ultimi eletti per l'Assemblea Federale, con palese limitazione della più ampia
espressione democratica da parte delle singole società addirittura nell'Assemblea della Lega;.
e) la prevista redistribuzione tra le varie articolazioni della Lega Nazionale Dilettanti dei Delegati
complessivamente alla stessa attribuiti in base ad un criterio puramente matematico (rapporto tra il
numero delle società appartenenti ad ogni singola articolazione ed il numero complessivo di
Delegati della L.N.D.), aggravata peraltro dall'attribuzione di ben sei Delegati al Settore Giovanile e
Scolastico a scapito degli altri soggetti, senza tener conto della incidenza degli interessi e
dell'importanza organizzativa nell'ambito della Lega di ciascun Comitato o Divisione, in ispecie nei
confronti dei Comitato Interregionale (riduzione da 9 a 3) non perseguirebbe esigenze di giustizia
sostanziale con alterazione degli equilibri di rappresentatività, a favore del Settore Giovanile e con
esorbitanza delle indicazioni e degli indirizzi espressi dalla Corte Federale col suo parere del 30
marzo 2001;
f) possibile violazione dell'art. 17, comma 1 (in relazione al comma 7), dello Statuto Federale
nell'ipotesi di immediata attuazione del Regolamento mediante una prevista immediata
convocazione di Assemblea per l'elezione dei Delegati in vista di quella prossima Federale.
Si verrebbero cioè a vulnerare i diritti associativi acquisiti dai Delegati in carica, prima della
scadenza del quadriennio dalla loro nomina.
Così riassunti i motivi di censura, la Corte osserva:
1°) La Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti da un lato ed il Comitato Nazionale per l'Attività
Interregionale dall'altro, sostengono contrapposte interpretazioni del parere della Corte emesso nella
seduta del 30 marzo 2001, relativamente alla legittimità, del Regolamento Elettorale della
Lega Nazionale Dilettanti, approvato il 25.10.2000, con riferimento al disposto di cui all'art. 12,
commi 2 e 7, dello Statuto Federale.
Si rende perciò necessario un intervento chiarificatore della portata di quel parere col quale,
è bene precisare, non si è inteso riconoscere (tanto meno pronunciare) nullità o illegittimità di
alcuna disposizione contenuta nel vigente Regolamento.
E' stato solo segnalato un vuoto normativo relativamente ad una necessaria disciplina puntuale e
unitaria dell'esercizio di, elettorato attivo da patte delle società del Settore giovanile e Scolastico per
l'Assemblea Federale nell'ambito delta Lega Nazionale Dilettanti:
Infatti, come è dato anche di rilevare dalla memoria 20 aprile 2001 del Comitato
Interregionale, parrebbe che la partecipazione delle società del Settore Giovanile sia stata realizzata
con procedure non uniformi e comunque lasciate alla iniziativa dei vari Comitati, seguendo nel
migliore.dei casi mediante-aggiustamenti le regole anteriori all'entrata in vigore del nuovo Statuto,
In quello precedente non esisteva quella ponderazione dei voti dette singole componenti della
Federazione, introdotta con l'attuale (art. 17).
Pur nella identità dell'enunciazione del principio di partecipazione delle società del Settore
Giovanile e Scolastico alle votazioni per l'Assemblea Federale sia nel precedente (art. 9, comma 2,
ultimo periodo) ' come nel nuovo Statuto (art. 12, comma 2, ultimo periodo), allora non sorgeva
problema per l'attuazione di tale partecipazione perché, osservato l'art, 14 comma 6, che
disciplinava le modalità dei mandati collettivi per la Lega Dilettanti e per il Settore Giovanile, 1',art.
-21 del Regolamento del Settore Giovanile, così come le correlative disposizioni del Regolamento
della Lega Dilettanti, dettavano disciplina pér le separate e rispettive assemblee regionali elettive.
All'Assemblea Federale partecipavano al voto sia i Delegati della Lega Dilettanti sia quelli
del Settore Giovanile con pari diritti di espressione di voto.
Il disposto dall'art. 9 comma 2 del precedente Statuto (letteralmente identico all'att. 12
comma 2 dell'attuale) trovava quindi applicazione solo ai fini del computo del quorun dei voti,
necessario per l'approvazione di deliberazioni o per le elezioni, riferito a ciascuna Lega (art. 16,
comma 2; art. 17, comma 7; art. 20, comma 4 del precedente Statuto) per cui appunto i Delegati
delle società del Settore Giovanile facevano numero insieme a quelli dèlla Lega Dilettanti ai fini del
calcolo del quorum.
Con la nuova introdotta ponderazione dei voti (art. 17 comma 2) con riferimento esclusivo
alle Leghe (oltre alla novità della partecipazione delle componenti tecniche) la reiterata previsione
della partecipazione delle società del Settore Giovanile al voto per l'Assemblea Federale
"nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti", non trova strumento idoneo nell'att. 21 del
Regolamento del Settore e cioè nella possibilità di libera e separata designazione da parte
dell'Assemblea del Comitato Regionale di Delegati propri da aggiungere a quelli. della Lega
Dilettanti come attuato in precedenza, stante il numero chiuso di Delegati assegnati peraltro alla
sola Lega Dilettanti.
Devono pertanto ricercarsi modalità di partecipazione al voto nell'ambito della Lega
Dilettanti, compatibili col limite numerico sopra ricordato e coi disposti dall'art. 17 comma 2 del
vigente Statuto.
Va precisato, per completezza, che la Corte non ha inteso affermare che la disciplina di elettorato
attivo, da parte delle società del Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito della Lega Dilettanti,
debba prevedere necessariamente una "riserva" di delegati a favore di quelle, perché per
ottemperare al dettato statutario è sufficiente assicurare, regolamentandola, una partecipazione di
tali società ad assemblee regionali unitarie da indire, ad esempio, dai Comitati Regionali della
L.N.D. con diritto di voto e di proposizione limitata di candidature a "Delegati" per l'Assemblea
Federale.
La "riserva", poi, di un certo numero di delegati a favore della società del Settore non appare
di per sè illegittima rispetto alla disposizione Statutaria che afferma soltanto il generale principio di
partecipazione, lasciandone ai regolamenti le modalità nel rispetto dei principi di democrazia
interna.
A tal fine non andrà trascurato ed anzi dovrà formare oggetto di particolare ponderazione il
rispetto dell'equilibrio di rappresentatività all'interno della Lega, poiché la fissazione del numero di
Delegati che dovessero attribuirsi alle società del Settore Giovanile comporta certamente la
riduzione e quindi la rinuncia ad altrettanti Delegati da parte della società di Lega Dilettanti, i cui
effetti provocherebbero evidentemente una redistribuzione fra i Comitati di Lega da effettuarsi
secondo criteri di razionalità ed equità.
E' dubbio poi che la futura regolamentazione possa trovar sede soltanto nel Regolamento
Elettorale della Lega, dopodiché non vi è alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione tra la
Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore Giovanile e Scolastico; più aderente alla distinzione delle
due componenti federali previste nello Statuto, sarebbe la contemporanea modifica dall'art. 21 del
Regolamento del Settore Giovanile per adeguarlo appunto alla nuova disciplina, modifica che
richiede l'intervento del Consiglio Federale e, in mancanza, del Commissario Straordinario.
2°) La richiesta di parere del Commissario Straordinario in ordine alla legittimità del nuovo
Regolamento Elettorale appare propedeutica al controllo di conformità ed ha quindi finalità di
prevenzione di quel possibile conflitto (art. 7, comma 2, dello Statuto) che, allo stato, non può
essere ancora insorto. La Corte è quindi investita della competenza più generale prevista dell'art. 32,
comma 6, escluso il potere di annullamento, in quanto l'iter di approvazione del nuovo
Regolamento Elettorale oggetto di esame non è perfezionato e quindi come tale non può ancora
essere oggetto di annullamento in quanto norma non ancora esistente.
Potendo peraltro la Corte rilevare anche d'ufficio, in qualunque momento, l'esistenza di possibili
illegittimità di norme e atti posti in essere da organi federali anche al fine di prevenirle, deve subito
opinarsi per l'illegittimità della prevista modalità di espressione di voto "per acclamazione", posto
peraltro su un piano paritetico con le altre espressioni di voto, per alzata di mano e mediante
scrutinio segreto (art. 3 ultimo camma e art. 10).
Infatti nessuna funzione dell'Assemblea di Lega e delle Assemblee dei Comitati e Divisioni sia che
riguardi elezioni o designazione di persone, sia che riguardi approvazione di atti di rendiconto, può
rimettersi ad una espressione di voto plebiscitaria, incontrollata ed incontrollabile certamente in
contrasto con gli universali e accettati principi di corretta manifestazione della volontà assembleare.
Così pure non può limitarsi l'adozione di elezione per scrutinio segreto quando lo richieda
l'interessato se si tratta di elezione di persona.
Appare inoltre viziata da irragionevolezza, e come tale lesiva dei principi di
rappresentatività, la "riserva" di sei Delegati a favore delle società del Settore Giovanile e
Scolastico, con riduzione di pari entità del numero di quelli riservati al Comitato Interregionale, ed
inoltre, la redistribuzione eseguita del numero di Delegati disponibile sulla base esclusiva di una
asserita proporzionalità col numero delle società di ciascun Comitato e Divisione.
Postochè si voglia insistere col metodo della "riserva" di un certo numero di Delegati alle
Società del Settore Giovanile e Scolastico, criterio prevalente deve essere quello "guida" che si
rinviene nell'art. 17 comma 2, dello Statuto, laddove infatti nella ponderazione del voto in relazione
al numero delle società appartenenti alle singole Leghe, si privilegia la maggiore consistenza
economico-societario delle stesse e principalmente il ruolo esercitato dalle società nell'attività
sportiva con riferimento all'importanza del Campionato.
Infatti vi si stabilisce che il peso elettorale delle Leghe professionistiche è pari a quello della Lega
Dilettanti, nonostante l'entità numerica delle società associate a quest'ultima sia infinitamente
superiore a quella delle associate alle Leghe Professionistiche.
Così pure nell'ambito delle Leghe Professionistiche, secondo il Regolamento Elettorale
emanato dal Consiglio Federale, la ponderazione del voto della Lega Nazionale Professionisti è pari
a quello della Lega Professionisti Serie C nonostante che quest'ultima abbia un numero di associate
enormemente superiore a quello della prima.
Analogo criterio andrebbe quindi adottato quando si volesse ricorrere alla cosiddetta
"riserva" del numero di Delegati a favore della società del Settore Giovanile con contemporaneo
recupero di egual numero dai Comitati e dalle Divisioni.
In particolare, da un lato, nella determinazione del numero di Delegati assegnandi alle società di
Settore Giovanile dovrà tenersi presente i1 carattere pressoché residuale della prescrizione
statutaria della loro partecipazione alle votazioni per l'Assemblea Federale, dall'altro lato, che
la conseguente riduzione dell'attuale consistenza numerica dei Delegati assegnati ai singoli
Comitati e Divisioni della Lega dovrà avvenire non soltanto in base all'entità numerica delle
società associate a ciascun Comitato o Divisione, il che potrebbe giustificarsi solo tra i Comitati
posti sullo stesso piano funzionale, ma principalmente col rispetto del ruolo tecnico - sportivo -
economico quando si tratti del Comitato Interregionale, il cui maggiore rilievo rispetto agli altri
Comitati ed alle Divisioni non solo è statutariamente affermato e riconosciuto quando si è stabilito
che ha diritto alla designazione di un Consigliere Federale (art. 23 comma 1), ma è anche insito
nella sua struttura, accertabile mediante il semplice raffronto fra l'art. 14 e l'art. 16 del Regolamento
della Lega Dilettanti.
3°) Le critiche mosse al proposto nuovo Regolamento sintetizzate nella premessa, per quanto non
trovino già risposta o accoglimento nelle sopra fatte considerazioni, non sono condivisibili.
Così l'iter. seguito per l'approvazione non è viziato di illegittimità perché il testo normativo è
stato approvato, sia pure a maggioranza, dal Consiglio Direttivo di Lega coi poteri conferitigli
dell'art. 11, comma 4/a, del Regolamento della L.N.D.
La dedotta mancata ampia consultazione della base stante l'importanza dell'argomento pone
un problema di critica politica all'interno della Lega non anche di legittimità.
Inoltre, a fronte della espressa previsione della norma statutaria (art. 12 comma 2) la "riserva" di
Delegati a favore delle società del Settore Giovanile non contrasta con lo Statuto, poiché si tratta di
una modalità per dare rappresentatività alle stesse, volontariamente e spontaneamente
esprimibili dalla Lega Dilettanti secondo sua discrezionale valutazione da esprimersi nei limiti più
sopra accennati.
La ventilata violazione dall'art. 17, comma I, dello Statuto, non è allo stato proponibile
perché la stessa potrebbe essere dedotta unicamente con apposita impugnativa alla Corte se
all'approvazione definitiva del nùovo Regolamento seguisse la cónvocazione di una assemblea per
la ridesignaaione dei "Delegati" pei l'Assemblea Federale, prima della scadenza quadriennale senza
giustificato motivo, tenuto altresì presente che le Assemblee in occasione delle quali i Delegati
vennero designati non sono state impugnate e nessuna pronuncia di illegittimità è finora intesvenuta
sulla disciplina attuale concernente la.rappresentatività delle società del Settore Giovanile per
I'Assembleà Federale.
Infine non appare illegittimo neppure I'art. 2 del proposto nuovo Regolamento per la parte
che escluderebbe la'ràppresentanza diretta delle società di Lega. Dilettanti nell'Assemblea Generale
della Lega, prevedendo la nuova norma soló quella a mezzo di Delegati designati, così come per
I'Assemblea Federale.
Anche se criticabile 1'innovaziane perché esclude per 1a prima volta una più ampia espressione
democratica della base sempre consentita dalle precedenti e finora ancora vigenti norme, tuttavia la
regola della elezione indiretta rientra pur sempre nel princípio di democraticità e d'altra parte, sotto
il profilo pratico, il grande incremento del nuxnero delle società associate verificatosi con l'andar
del tempo può aver reso più difficoltoso lo svolgitnentò delle Assemblee della Lega, con aumento
del rischio di violazioni regolamentari anche involontarie durante il procedimento, tenuto conta
anche delle dimensioni dei mezzi e delle strutture organizzative.
P.Q.M.
la Corte Federale, sulla richiesta come in epigrafe pròposta dal Commissario Straordínario della
F.I.G.C., ritiene che nello schema di Regolamento; in corso di perfezionamento, non possano essere
ritenute legittime le disposizioni di cui all'att. 3, ultimo comma, ed all'att. 10 in quanto prevedono,
tra gli altri, come sistema di votazione quello della acclamazione.
Inoltre, la formazióne della tabella di ripartizione dei Delegati per l'Assemblea Federale (art. 7)
appare travalicare i limiti della ragionevolezza nella parte in. cui determinà il numero dei Delegati
esclusivamente. con riferimento ai numero delle Società rappresentate, senza prendere in
considerazione altri elementi quali, ad esempio, 1'importanza.organizzariva dei Comitati.
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