F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 11/CF del 21 maggio 2001 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., EX ART. 16 COMMA 1 C.G.S., SUL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA L.N.D., IN RAPPORTO ALLE NORME STATUTARIE E DI LEGGE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 11/CF del 21 maggio 2001 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., EX ART. 16 COMMA 1 C.G.S., SUL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA L.N.D., IN RAPPORTO ALLE NORME STATUTARIE E DI LEGGE II Commissario Straordinario della F.I.G.C., con nota 11 aprile 2001 Prot. n. 5701/CP/gb, ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi in sede interpretativa su quesiti di legittimità; a lui posti, del contenuto del Regolamento Elettorale deliberato, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, il 5 aprile 2001, in sostituzione del precedente, reso esecutivo dal Presidente Federale in data 25.10.2000 (Com. Uff. n. 53/A) e tuttora in vigore. Tale richiesta è avvenuta su segnalazione del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, dei Delegati eletti nell'ambito dello stesso Comitato per la partecipazione all'Assemblea Federale, nonché dei Delegati eletti allo stesso fine dalla Divisione Calcio a Cinque, i quali hanno fatto pervenire, prima ancora che il Commissario Straordinario provvedesse al controllo di conformità (art. 7, comma 2, dello Statuto Federale), vari esposti che sollevano dubbi sulla legittimità di alcune disposizioni del nuovo Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo della Lega. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a sua volta, ha controdedotto, confutando le critiche come sopra proposte e ribadendo la piena legittimità dél nuovo Regolamento, il quale, con le modifiche apportate a quello in vigore, dovrebbe costituire ottemperanza alle indicazioni date da questa Corte, col parere formulato nella seduta del 30 marzo 2001, in risposta a diverso quesito, posto sempre dal Commissario Straordinario, riguardante la legittimità del vigente Regolamento Elettorale in relazione all'att. 12, commi 2 e 7, dello Statuto Federale, il quale prevede la partecipazione al voto delle società del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per l'Assemblea Federale tramite la Lega Nazionale Dilettanti. In particolare i dubbi di legittimità proposti e concernenti il nuovo Regolamento in itinere sono così riassunti: a) pur essendo stato deliberato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, per. l'importanza dei contenuti e perché incide notevolmente, contrariamente al precedente, sulla rappresentatività delle varie componenti (Comitati e Divisioni) della Lega Dilettanti, doveva essere elaborato previa ampia e doverosa consultazione e non costituire proposta di una commissione di tre persone, peraltro portata con urgenza al Consiglio Direttivo senza il necessario conforto ed il più ampio contraddittorio, non solo nell'ambito della Organizzazione della Lega, ma anche in seno allo stesso Consiglio; b) l'attribuzione diretta al Settore Giovanile e Scolastico di sei Delegati per l'Assemblea Federale, così come prevista, potrebbe legittimarsi solo se il Settore Giovanile. entrasse a far parte degli organismi componenti la struttura istituzionale della Lega Nazionale Dilettanti, ma a tal punto sarebbe necessaria la modifica dello Statuto che; come il precédente, annovera il Settore Giovanile non già tra le componenti associative della Federazione bensì tra gli organi funzionali della F.I.G.C.; c) l'attuazione o "riserva" di sei Delegati, per l'Assemblea Federale, al Settore Giovanile e quindi ad organismo rientrante tra le "Funzioni Tecniche" della F.I.G.C., comporterebbe una sostanziale riduzione del peso elettorale della Lega Dilettanti previsto nel 35% dei voti totali dell'Assemblea Federale, riducendolo al 32% circa in violazione di quanto dispone l'art. 17, comma 2, dello Statuto; d) il nuovo Regolamento ammetterebbe (art. 2) all'Assemblea della Lega con diritto di voto non più le società iscritte nei Comitati e nelle Divisioni, come finora sempre previsto, ma solo i Delegati, nell'ambito di questi ultimi eletti per l'Assemblea Federale, con palese limitazione della più ampia espressione democratica da parte delle singole società addirittura nell'Assemblea della Lega;. e) la prevista redistribuzione tra le varie articolazioni della Lega Nazionale Dilettanti dei Delegati complessivamente alla stessa attribuiti in base ad un criterio puramente matematico (rapporto tra il numero delle società appartenenti ad ogni singola articolazione ed il numero complessivo di Delegati della L.N.D.), aggravata peraltro dall'attribuzione di ben sei Delegati al Settore Giovanile e Scolastico a scapito degli altri soggetti, senza tener conto della incidenza degli interessi e dell'importanza organizzativa nell'ambito della Lega di ciascun Comitato o Divisione, in ispecie nei confronti dei Comitato Interregionale (riduzione da 9 a 3) non perseguirebbe esigenze di giustizia sostanziale con alterazione degli equilibri di rappresentatività, a favore del Settore Giovanile e con esorbitanza delle indicazioni e degli indirizzi espressi dalla Corte Federale col suo parere del 30 marzo 2001; f) possibile violazione dell'art. 17, comma 1 (in relazione al comma 7), dello Statuto Federale nell'ipotesi di immediata attuazione del Regolamento mediante una prevista immediata convocazione di Assemblea per l'elezione dei Delegati in vista di quella prossima Federale. Si verrebbero cioè a vulnerare i diritti associativi acquisiti dai Delegati in carica, prima della scadenza del quadriennio dalla loro nomina. Così riassunti i motivi di censura, la Corte osserva: 1°) La Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti da un lato ed il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale dall'altro, sostengono contrapposte interpretazioni del parere della Corte emesso nella seduta del 30 marzo 2001, relativamente alla legittimità, del Regolamento Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti, approvato il 25.10.2000, con riferimento al disposto di cui all'art. 12, commi 2 e 7, dello Statuto Federale. Si rende perciò necessario un intervento chiarificatore della portata di quel parere col quale, è bene precisare, non si è inteso riconoscere (tanto meno pronunciare) nullità o illegittimità di alcuna disposizione contenuta nel vigente Regolamento. E' stato solo segnalato un vuoto normativo relativamente ad una necessaria disciplina puntuale e unitaria dell'esercizio di, elettorato attivo da patte delle società del Settore giovanile e Scolastico per l'Assemblea Federale nell'ambito delta Lega Nazionale Dilettanti: Infatti, come è dato anche di rilevare dalla memoria 20 aprile 2001 del Comitato Interregionale, parrebbe che la partecipazione delle società del Settore Giovanile sia stata realizzata con procedure non uniformi e comunque lasciate alla iniziativa dei vari Comitati, seguendo nel migliore.dei casi mediante-aggiustamenti le regole anteriori all'entrata in vigore del nuovo Statuto, In quello precedente non esisteva quella ponderazione dei voti dette singole componenti della Federazione, introdotta con l'attuale (art. 17). Pur nella identità dell'enunciazione del principio di partecipazione delle società del Settore Giovanile e Scolastico alle votazioni per l'Assemblea Federale sia nel precedente (art. 9, comma 2, ultimo periodo) ' come nel nuovo Statuto (art. 12, comma 2, ultimo periodo), allora non sorgeva problema per l'attuazione di tale partecipazione perché, osservato l'art, 14 comma 6, che disciplinava le modalità dei mandati collettivi per la Lega Dilettanti e per il Settore Giovanile, 1',art. -21 del Regolamento del Settore Giovanile, così come le correlative disposizioni del Regolamento della Lega Dilettanti, dettavano disciplina pér le separate e rispettive assemblee regionali elettive. All'Assemblea Federale partecipavano al voto sia i Delegati della Lega Dilettanti sia quelli del Settore Giovanile con pari diritti di espressione di voto. Il disposto dall'art. 9 comma 2 del precedente Statuto (letteralmente identico all'att. 12 comma 2 dell'attuale) trovava quindi applicazione solo ai fini del computo del quorun dei voti, necessario per l'approvazione di deliberazioni o per le elezioni, riferito a ciascuna Lega (art. 16, comma 2; art. 17, comma 7; art. 20, comma 4 del precedente Statuto) per cui appunto i Delegati delle società del Settore Giovanile facevano numero insieme a quelli dèlla Lega Dilettanti ai fini del calcolo del quorum. Con la nuova introdotta ponderazione dei voti (art. 17 comma 2) con riferimento esclusivo alle Leghe (oltre alla novità della partecipazione delle componenti tecniche) la reiterata previsione della partecipazione delle società del Settore Giovanile al voto per l'Assemblea Federale "nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti", non trova strumento idoneo nell'att. 21 del Regolamento del Settore e cioè nella possibilità di libera e separata designazione da parte dell'Assemblea del Comitato Regionale di Delegati propri da aggiungere a quelli. della Lega Dilettanti come attuato in precedenza, stante il numero chiuso di Delegati assegnati peraltro alla sola Lega Dilettanti. Devono pertanto ricercarsi modalità di partecipazione al voto nell'ambito della Lega Dilettanti, compatibili col limite numerico sopra ricordato e coi disposti dall'art. 17 comma 2 del vigente Statuto. Va precisato, per completezza, che la Corte non ha inteso affermare che la disciplina di elettorato attivo, da parte delle società del Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito della Lega Dilettanti, debba prevedere necessariamente una "riserva" di delegati a favore di quelle, perché per ottemperare al dettato statutario è sufficiente assicurare, regolamentandola, una partecipazione di tali società ad assemblee regionali unitarie da indire, ad esempio, dai Comitati Regionali della L.N.D. con diritto di voto e di proposizione limitata di candidature a "Delegati" per l'Assemblea Federale. La "riserva", poi, di un certo numero di delegati a favore della società del Settore non appare di per sè illegittima rispetto alla disposizione Statutaria che afferma soltanto il generale principio di partecipazione, lasciandone ai regolamenti le modalità nel rispetto dei principi di democrazia interna. A tal fine non andrà trascurato ed anzi dovrà formare oggetto di particolare ponderazione il rispetto dell'equilibrio di rappresentatività all'interno della Lega, poiché la fissazione del numero di Delegati che dovessero attribuirsi alle società del Settore Giovanile comporta certamente la riduzione e quindi la rinuncia ad altrettanti Delegati da parte della società di Lega Dilettanti, i cui effetti provocherebbero evidentemente una redistribuzione fra i Comitati di Lega da effettuarsi secondo criteri di razionalità ed equità. E' dubbio poi che la futura regolamentazione possa trovar sede soltanto nel Regolamento Elettorale della Lega, dopodiché non vi è alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione tra la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore Giovanile e Scolastico; più aderente alla distinzione delle due componenti federali previste nello Statuto, sarebbe la contemporanea modifica dall'art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile per adeguarlo appunto alla nuova disciplina, modifica che richiede l'intervento del Consiglio Federale e, in mancanza, del Commissario Straordinario. 2°) La richiesta di parere del Commissario Straordinario in ordine alla legittimità del nuovo Regolamento Elettorale appare propedeutica al controllo di conformità ed ha quindi finalità di prevenzione di quel possibile conflitto (art. 7, comma 2, dello Statuto) che, allo stato, non può essere ancora insorto. La Corte è quindi investita della competenza più generale prevista dell'art. 32, comma 6, escluso il potere di annullamento, in quanto l'iter di approvazione del nuovo Regolamento Elettorale oggetto di esame non è perfezionato e quindi come tale non può ancora essere oggetto di annullamento in quanto norma non ancora esistente. Potendo peraltro la Corte rilevare anche d'ufficio, in qualunque momento, l'esistenza di possibili illegittimità di norme e atti posti in essere da organi federali anche al fine di prevenirle, deve subito opinarsi per l'illegittimità della prevista modalità di espressione di voto "per acclamazione", posto peraltro su un piano paritetico con le altre espressioni di voto, per alzata di mano e mediante scrutinio segreto (art. 3 ultimo camma e art. 10). Infatti nessuna funzione dell'Assemblea di Lega e delle Assemblee dei Comitati e Divisioni sia che riguardi elezioni o designazione di persone, sia che riguardi approvazione di atti di rendiconto, può rimettersi ad una espressione di voto plebiscitaria, incontrollata ed incontrollabile certamente in contrasto con gli universali e accettati principi di corretta manifestazione della volontà assembleare. Così pure non può limitarsi l'adozione di elezione per scrutinio segreto quando lo richieda l'interessato se si tratta di elezione di persona. Appare inoltre viziata da irragionevolezza, e come tale lesiva dei principi di rappresentatività, la "riserva" di sei Delegati a favore delle società del Settore Giovanile e Scolastico, con riduzione di pari entità del numero di quelli riservati al Comitato Interregionale, ed inoltre, la redistribuzione eseguita del numero di Delegati disponibile sulla base esclusiva di una asserita proporzionalità col numero delle società di ciascun Comitato e Divisione. Postochè si voglia insistere col metodo della "riserva" di un certo numero di Delegati alle Società del Settore Giovanile e Scolastico, criterio prevalente deve essere quello "guida" che si rinviene nell'art. 17 comma 2, dello Statuto, laddove infatti nella ponderazione del voto in relazione al numero delle società appartenenti alle singole Leghe, si privilegia la maggiore consistenza economico-societario delle stesse e principalmente il ruolo esercitato dalle società nell'attività sportiva con riferimento all'importanza del Campionato. Infatti vi si stabilisce che il peso elettorale delle Leghe professionistiche è pari a quello della Lega Dilettanti, nonostante l'entità numerica delle società associate a quest'ultima sia infinitamente superiore a quella delle associate alle Leghe Professionistiche. Così pure nell'ambito delle Leghe Professionistiche, secondo il Regolamento Elettorale emanato dal Consiglio Federale, la ponderazione del voto della Lega Nazionale Professionisti è pari a quello della Lega Professionisti Serie C nonostante che quest'ultima abbia un numero di associate enormemente superiore a quello della prima. Analogo criterio andrebbe quindi adottato quando si volesse ricorrere alla cosiddetta "riserva" del numero di Delegati a favore della società del Settore Giovanile con contemporaneo recupero di egual numero dai Comitati e dalle Divisioni. In particolare, da un lato, nella determinazione del numero di Delegati assegnandi alle società di Settore Giovanile dovrà tenersi presente i1 carattere pressoché residuale della prescrizione statutaria della loro partecipazione alle votazioni per l'Assemblea Federale, dall'altro lato, che la conseguente riduzione dell'attuale consistenza numerica dei Delegati assegnati ai singoli Comitati e Divisioni della Lega dovrà avvenire non soltanto in base all'entità numerica delle società associate a ciascun Comitato o Divisione, il che potrebbe giustificarsi solo tra i Comitati posti sullo stesso piano funzionale, ma principalmente col rispetto del ruolo tecnico - sportivo - economico quando si tratti del Comitato Interregionale, il cui maggiore rilievo rispetto agli altri Comitati ed alle Divisioni non solo è statutariamente affermato e riconosciuto quando si è stabilito che ha diritto alla designazione di un Consigliere Federale (art. 23 comma 1), ma è anche insito nella sua struttura, accertabile mediante il semplice raffronto fra l'art. 14 e l'art. 16 del Regolamento della Lega Dilettanti. 3°) Le critiche mosse al proposto nuovo Regolamento sintetizzate nella premessa, per quanto non trovino già risposta o accoglimento nelle sopra fatte considerazioni, non sono condivisibili. Così l'iter. seguito per l'approvazione non è viziato di illegittimità perché il testo normativo è stato approvato, sia pure a maggioranza, dal Consiglio Direttivo di Lega coi poteri conferitigli dell'art. 11, comma 4/a, del Regolamento della L.N.D. La dedotta mancata ampia consultazione della base stante l'importanza dell'argomento pone un problema di critica politica all'interno della Lega non anche di legittimità. Inoltre, a fronte della espressa previsione della norma statutaria (art. 12 comma 2) la "riserva" di Delegati a favore delle società del Settore Giovanile non contrasta con lo Statuto, poiché si tratta di una modalità per dare rappresentatività alle stesse, volontariamente e spontaneamente esprimibili dalla Lega Dilettanti secondo sua discrezionale valutazione da esprimersi nei limiti più sopra accennati. La ventilata violazione dall'art. 17, comma I, dello Statuto, non è allo stato proponibile perché la stessa potrebbe essere dedotta unicamente con apposita impugnativa alla Corte se all'approvazione definitiva del nùovo Regolamento seguisse la cónvocazione di una assemblea per la ridesignaaione dei "Delegati" pei l'Assemblea Federale, prima della scadenza quadriennale senza giustificato motivo, tenuto altresì presente che le Assemblee in occasione delle quali i Delegati vennero designati non sono state impugnate e nessuna pronuncia di illegittimità è finora intesvenuta sulla disciplina attuale concernente la.rappresentatività delle società del Settore Giovanile per I'Assembleà Federale. Infine non appare illegittimo neppure I'art. 2 del proposto nuovo Regolamento per la parte che escluderebbe la'ràppresentanza diretta delle società di Lega. Dilettanti nell'Assemblea Generale della Lega, prevedendo la nuova norma soló quella a mezzo di Delegati designati, così come per I'Assemblea Federale. Anche se criticabile 1'innovaziane perché esclude per 1a prima volta una più ampia espressione democratica della base sempre consentita dalle precedenti e finora ancora vigenti norme, tuttavia la regola della elezione indiretta rientra pur sempre nel princípio di democraticità e d'altra parte, sotto il profilo pratico, il grande incremento del nuxnero delle società associate verificatosi con l'andar del tempo può aver reso più difficoltoso lo svolgitnentò delle Assemblee della Lega, con aumento del rischio di violazioni regolamentari anche involontarie durante il procedimento, tenuto conta anche delle dimensioni dei mezzi e delle strutture organizzative. P.Q.M. la Corte Federale, sulla richiesta come in epigrafe pròposta dal Commissario Straordínario della F.I.G.C., ritiene che nello schema di Regolamento; in corso di perfezionamento, non possano essere ritenute legittime le disposizioni di cui all'att. 3, ultimo comma, ed all'att. 10 in quanto prevedono, tra gli altri, come sistema di votazione quello della acclamazione. Inoltre, la formazióne della tabella di ripartizione dei Delegati per l'Assemblea Federale (art. 7) appare travalicare i limiti della ragionevolezza nella parte in. cui determinà il numero dei Delegati esclusivamente. con riferimento ai numero delle Società rappresentate, senza prendere in considerazione altri elementi quali, ad esempio, 1'importanza.organizzariva dei Comitati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it