F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 14 novembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL’1.10.2000.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 14 novembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL'1.10.2000. Il Signor Danilo Filippini, dichiarandosi "legale rappresentante" della A.C. Pro Patria et Libertate con sede in Cugtiate Fabiasco, Via Filippini 54, ha proposto reclamo in data 3.10.2000 contro la validità dell'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Lombardia tenutasi il giorno 1.10.2000, nonché contro "ogni delibera assunta per non essere stata la società Pro Patria et Libertate regolarmente convocata...”, onde sentirne dichiarare l'annullamento. Nelle conclusioni del reclamo manca la precisa identificazione, salvo la richiesta di invalidazione dell'Assemblea, delle deliberazioni che dovrebbero essere soggette a richiesta di annullamento: tuttavia nella parte motiva possono rilevarsi i seguenti riferimenti: alla deliberazione 16.1.1999 (e non 16.10.1999 come erroneamente indicato) mediante la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pronunciando sulla contestazione al Filippini di violazione dall'art. 1 C.G.S., lo ritenne responsabile della stessa, ma ciononostante non applicò alcuna sanzione per non essere il Filippini medesimo tesserato, né tesserabite ai sensi dall'art. 36 comma 7 N.O.I.F .; alla deliberazione in grado dì appello, su gravame proposto dal Procuratore Federale, in data 20.5.1999, mediante la quale la C.A.F. confermò il "decisum" della Commissione Disciplinare La Corte osserva: il Sig. Danilo Filippini non è tesserato per la F.I.G.C., pur essendolo stato in passato, né tesserabile per effetto dall'art. 36, comma 7, delle N.O.I.F., così come già accertato dagli organi giurisdizionali della F.I.G.C. in premessa richiamati, con deliberazioni passate in cosa giudicata, ed in ultimo da quésta Corte (deliberazione 21.6.1999 pubblicata nel C.U. n. 20/Cf). II reclamante è quindi estraneo all'Ordinamento della F.I.G.C. ed all'Organizzazione Federale, come tale privo di ogni legittimazione a rappresentare società affiliate alla .F.I.G.C. e conseguentemente a proporre in nome e per conto delle stesse gravami e/o istanze che possano sollecitare interventi o provvedimenti amministrativi o giurisdizionali nell'ambito della stessa Organizzazione. Risulta peraltro che la società, che egli dichiara di rappresentare e precisamente l'A.C. Pro Patria et Libertate con sede a Cugliate Fabiasco, già affiliata alla F.I.G.C. in data 3 febbraio 1998 con iscrizione al Campionato di 3^ Categoria - stagione 1998/99, venne dichiarata inattiva in quanto non si iscrisse al Campionato di competenza per la stagione sportiva 1999/2000, con ciò venendosi a realizzare il présupposto della decadenza dell'affiliazione, come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lombardia 9.9.1999 n. 8, non reclamato. Quindi neppure la società avrebbe potuto avere e può avere legittimazione al reclamo per invalidazione dell'Assemblea 1.10.2000 cui non aveva diritto a partecipare. II proposto reclamo pertanto è addirittura irricevibile dagli Organi federali provenendo da persona e/o ente non solo privi di legittimazione, ma anche estranei all'Ordinamento Federale. Per questi motivi la Corte Federale dichiara irricevibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Danilo Filippini a nome e per conto dall'A.C. Pro Patria et Libertate con sede in Cugliate Fabiasco (Varese).
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