F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 14 novembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 6 DELLO STATUTO, DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 23 COMMA 1 DELLO STATUTO.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 1/CF del 14 novembre 2000 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 6
DELLO STATUTO, DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 1 DELLO
STATUTO.
La Corte Federale emette la seguente pronuncia interpretativa sulla richiesta del Presidente
Federale in ordine alla rappresentanza del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale nel
Consiglio Federale (art. 23, comma l, Statuto Federale):
"La Corte ritiene che l'art. 23, comma 1, dello Statuto Federale non preclude che come
rappresentante del Comitato Interregionale, tra gli otto componenti eletti dalla Lega Nazionale
Dilettanti alla carica di Consigliere Federale, possa essere designato anche il Presidente dello stesso
Comitato Interregionale.
Come risulta anche dell'art. 7 delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale
Dilettanti", il Consigliere Federale di competenza del Comitato Interregionale è eletto "tra uno dei
componenti il Consiglio direttivo del medesimo Comitato", fra cui certamente è compreso il
Presidente del Comitato stesso:
eletti dalla Lega stessa, senza alcuna particolare differenziazione né specifica autonomia
rispetto agli altri Consiglieri della stessa Lega e sotto la presidenza del rispettivo Presidente”.