F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELLA A.C. NONESENONE AVVERSO LA VALIDITA’ DELLA ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTEVALLE D’AOSTA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 4.11.2000

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELLA A.C. NONESENONE AVVERSO LA VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTEVALLE D'AOSTA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 4.11.2000 II Sig. Roberto Trinchero, Presidente dall'A.C. Nonesenone, società aderente al Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, ha proposto reclamo ai sensi dall'art. 15 (rectius 16) lettera 2 del Codice di Giustizia Sportiva, avverso la validità dell'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva tenutasi il 4.11.2000, chiedendo che la votazione per l'elezione del Presidente e del Direttivo del Comitato Regionale suindicato, "venga invalidata per l'inosservanza delle norme che regolano la formazione del corpo elettorale", per i seguenti motivi: 1) "inoperatività" del regolamento riguardante la normativa che consente ad ogni società della Lega Nazionale Dilettanti, avente diritto al voto, di delegare altra società avente diritto al voto, in quanto detto regolamento sarebbe stato applicato senza aver ottenuto il preventivo parere favorevole di conformità della F.I.G.C.; ai sensi dall'art. 7, comma secondo, Statuto Federale; votazione, sono state ritirate dagli incaricati dei vari Comitati Provinciali presso il Comitato stesso o presso le società, debitamente firmate, ma senza indicazione alcuna della società delegata. II Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta ha puntualmente controdedotto, sostenendo l'infondatezza del reclamo. II reclamo è infondato per una pluralità di ragioni. Con il primo motivo si sostiene l'invalidità dell'Assemblea del 4.11.2000 e delle conseguenti delibere, in quanto le nuove norme procedurali concernenti le modalità di partecipazione al voto nelle elezioni dei Comitati Regionali della F.I.G.C., modificate con Comunicato Ufficiale n. 17 della.Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in data 25 ottobre 2000, a quell'epoca non erano efficaci non avendo ottenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio "il parere favorevole di conformità ai sensi dall'art. 7, comma 2, dello Statuto Federale". Le argomentazioni svolte dall'esponente a sostegno delle tesi suindicate non hanno pregio alcuno. E', infatti, certo, come risulta dall'esame della documentazione in atti, che le citate norme procedurali; pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 17 della L.N.D. datato 25 ottobre 2000, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dall'esponente, hanno immediatamente ottenuto il parere formale di conformità da parte della F.I.G.C. e da questa ufficialmente pubblicizzato mediante il proprio Comunicato Ufficiale n. 53/A in data 25 ottobre 2000, cioè lo stesso giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti. E' infondato anche il secondo motivo con il quale vengono lamentate presunte irregolarità nella consegna e nell'uso delle deleghe. Siccome ciò che conta nell'atto collegiale è la maggioranza (principio maggioritario), occorre fare la cosiddetta prova della resistenza che non darebbe risultati utili per la reclamante, considerata la netta prevalenza dei voti riportati dagli organi eletti {i delegati presenti in Assemblea superano abbondantemente il numero di un terzo delle società aventi diritto al voto; il Presidente del Comitato Regionale è stato eletto con 433 voti contro 117 su un totale di 556 votanti!...) e non contestati. Tuttavia, ai fini della completezza, la Corte ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di Serino Giorgio (non sottoscritta) è generica e priva di qualsiasi prova. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni sottoscritte dai Sigg.ri Franzi Pasquale, Mensi Giuseppe; Giuliana Antonino e Schippo Franco. Né va trascurato di considerare le perplessità che derivano dalle dichiarazioni dei Sigg.ri Fusco Salvatore e Furnari Antonino per i quali si dubita addirittura della rispondenza delle qualifiche sportive rivestite e/o dichiarate. Da quanto sopra detto e considerato discende che il reclamo proposto dal Sig. Roberto Trinchero a nome e per conto dall'A.C. Nonesenone deve essere respinto. Per questi motivi la Corte Federale respinge il reclamo come innanzi proposto dell'A.C. Nonesenone di None (Torino) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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