F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 C.G.S. IN MATERIA DI SANZIONI DA COMMINARE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI CALCIATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 C.G.S. IN MATERIA DI SANZIONI DA COMMINARE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI CALCIATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE La richiesta formulata dal Presidente Federale alla Corte Federale è in relazione al seguente quesito, sollevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D.: se in caso di partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare, oltre alla applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara (art. 7 comma 5 C.G.S.) siano o meno applicabili le sanzioni aggiuntive previste dagli artt. 8 e 9 (sanzioni a carico della società e di tesserati: dirigente accompagnatore, calciatore). La Commissione Disciplinare ritiene che, nel caso di specie, vada sempre inflitta la sola sanzione della perdita della gara, non ritenendo altresì applicabili le sanzioni previste dagli artt. 8 e 9 C.G.S., come invece ritenuto dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale medesimo. A sostegno della propria interpretazione (non condivisa dal suddetto Organo di giustizia sportiva), la Commissione Disciplinare rileva che l'art. 7 comma 5 prevede l'applicazione della sola sanzione della perdita della gara (norma da ritenersi speciale rispetto ai successivi artt. 8 e 9) ed aggiunge che, allorquando il Législatore Sportivo ha inteso affermare l'applicabilità delle sanzioni di cui all'artt. 8 a fatti contemplati nell'artt. 7 lo ha espressamente previsto (art. 7 comma 1 C.G.S.). La Commissione Disciplinare, infine, afferma che la propria interpretazione non esclude che in ipotesi di particolare gravità (condotte dolose preordinate a schierare calciatori in posizione irregolare etc), possano applicarsi ulteriori sanzioni, ma soltanto se le violazioni ricadono sotto la previsione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S.. La Corte Federale ritiene perfettamente compatibili le norme di cui agli artt, 7, 8 e 9 C.G.S... Non v'è dubbio che la partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare (perché squalificato o comunque senza titolo) non avviene casualmente, ma soltanto a seguito di un comportamento illegittimo del dirigente addetto e dello stesso calciatore, in quanto entrambi non possono ignorare la realtà. Così comportandosi, essi non osservano le norme federali e la loro condotta non è certo conforme ai principi della lealtà è probità sportiva sanciti dall'art. l. La Corte, quindi, ritiene che, a prescindere dalle considerazioni formali addotte dalla Commissione Disciplinare, in ogni caso debbano essere applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9, ricorrendo, comunque, anche se non specificatamente contestata, la violazione dall'art. l, che detta i doveri e gli obblighi dei soggetti dell'Ordinamento federale. A tale conclusione, in un certo senso, aderisce la Commissione Disciplinare che ritiene applicabili anche gli artt. 8 e 9, ma soltanto in ipotesi di particolare gravità, ipotesi che la Corte ritiene, comunque, sempre sussistere quando la società "fa partecipare", deliberatamente, a gare calciatori in.posizione irregolare. Una conferma della compatibilità delle norme in esame, si ricava dal testo dell'art. 8, che, dopo avere elencato (comma 1) le sanzioni che possono essere irrogate alle società, al comma 2 così dispone: "Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dell'art. 7 del presente Codice." La Corte Federale, decidendo quindi sulla richiesta formulata dal Presidente Federale con nota 5.1490/GG, rende l'interpretazione che, in caso di partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare, debbono essere irrogate le sanzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 C.G.S., trattandosi di norme tra loro compatibili. Pertanto, la Corte Federale emette la seguente pronuncia interpretativa sulla richiesta del Presidente Federale come sopra proposta: dichiara le sanzioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva compatibili e quindi cumulabili."
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