F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 6 DELLO STATUTO; DI PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA DISPOSIZIONE DELL’ART. 21 PUNTI 7 E 8 DELLO STATUTO IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 6 DELLO
STATUTO; DI PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA DISPOSIZIONE DELL'ART.
21 PUNTI 7 E 8 DELLO STATUTO IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE
A norma dell'articolo 32, punto 6, del vigente Statuto Federale, il Presidente della Federazione
Italiana Giuoco Calcio, ha proposto alla Corte Federale, in data 6 dicembre 2000, il seguente quesito
interpretativo:
"II Presidente Federale ,
premesso
- che in data 20 novembre 2000 si è celebrata l'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;
- che in tale occasione si è verificata la previsione di cui all'art. 21.8 dello Statuto in quanto, dopo quattro
successive votazioni, nessun candidato alla carica di Presidente Federale ha ottenuto le maggioranze
previste dell'art. 21.7 del medesimo Statuto;
- che, di conseguenza, è stata convocata, per il 18 dicembre 2000, l'ulteriore Assemblea Elettiva prevista
dal citato art. 21.8;
- che tale disposizione non fà alcun riferimento alle "quattro successive votazioni", come per contro
indicato, peraltro senza alcuna previsione di obbligatorietà, per la prima Assemblea;
tutto ciò premesso premessopremesso
chiede
a codesta Corte Federale di instaurare procedimento interpretativo per stabilire se l'Assemblea
programmata per il 18 dicembre 2000 debba fare obbligatoriamente luogo a quattro successive votazioni
per l'elezione del residente Federale."
Al fine di rispondere, esaurientemente, al sopra riportato quesito occorre muovere dall'analisi dei
punti 7 e 8 dello Statuto.
L'art. 21, posto al capo B, del Titolo terzo (La Struttura), regola la competenza e le modalità di
elezione del Presidente Federale e dei Vice-Presidenti,
Il punto 7, dell'articolo 21, dello Statuto, prevede: "L'elezione del Presidente federale avviene al
primo scrutinio quando un candidato riporti Ia maggioranza dei voti espressi dai Delegati componenti
l'Assemblea e consegue almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di
ciascuna Lega ed un terzo dei voti espressi dai Delegati della società ed associazioni di ciascuna Lega ed
un terzo dei voti espressi rispettivamente dai Delegati degli Atleti e dai Delegati dei Tecnici. Se tale
maggioranza non è conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più
elevata somma percentuale dei voti espressi. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti,
purché consègua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna
Lega e almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati di ciascuna componente tecnica".
II successivo punto 8, invece, prevede l'ipotesi in cui l'Assemblea dopo quattro successive
votazioni, non sia riuscita a nominare il Presidente, sulla base della maggioranza prevista dal precedente
comma.
Il punto 8 dell'articolo 21 ha il seguente contenuto: "Se nell' Assemblea elettiva anche in seguito
a quattro successive votazioni, nessun candidato alla carica di Presidente federale ottiene la maggioranza
prevista al comma 7 del presente articolo, il Presidente dell'Assemblea la dichiara chiusa e rimette il
verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale convoca entro 30 giorni una nuova
Assemblea. Qualora anche questa Assemblea abbia esito negativo, il Prèsidente federale uscente rimette
il verbale dell' Assemblea alla Giunta Nazionale del C.O.N.l.. In ogni caso il Presidente federale uscente
rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente o alla nomina
del Commissario. "
Tutto ciò premesso, in base al dettato dei punti 7 e 8 dell'articolo 21 dello Statuto è possibile, alla
Corte Federale, rendere la seguente pronuncia interpretativa a norma del punto 6 dall'art. 32 dello
Statuto:
"La seconda Assemblea Elettiva, prevista dal punto 8; dell'articolo 21 dello Statuto, in mancanza
di specificazioni al riguardo, deve essere considerata, in tutto e per tutto, analoga alla precedente; essa
deve, quindi, tenersi entro 30 giorni dalla prima e, per quanto attiene all'elezione
del Presidente, deve procedere alle votazioni previste dallo stesso punto 8 dell'articolo 21 fino ad un
massimo di quattro, per consentire il perseguimento della maggioranza qualificata, prevista dall'ultima
parte dell'articolo 21, punto 7. Ciò anche per consentire di evitare il ricorso al Commissariamento,
previsto nell'ultima parte dell'articolo 21, punto 8.
Invero, detto Commissariamento non può che considerarsi come ottima ratio una volta esperiti
tutti i tentativi possibili di nominare un vertice federale.
Pertanto, le norme sopra richiamate vanno interpretate nel senso più idoneo al perseguimento
della sopra richiamata finalità, fermo restando il potere del Presidente dell'Assemblea di verificare
all'atto di ogni successiva votazione la regolarità della stessa."
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