F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 9 gennaio 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. FORONI AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 9 gennaio 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL'A.C. FORONI AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000 L'A.C. Foroni, con lettera datata 20.11.2000, ha presentato reclamo avverso la validità della Assemblea Ordinaria della Divisione Calcio Femminile del 6.11.2000, esponendo che alle votazioni ha partecipato il Vice-Presidente dell'A.C.F. Hellas Oppeano Verona, Sig. Prato Antonio, il quale non aveva i requisiti per poter partecipare a detta Assemblea, perché colpito da sanzione disciplinare di inibizione per quattro mesi, come da Comunicato Ufficiale n. 17 del 3.11.2000. La reclamante ha fatto presente di essere venuta a conoscenza dell'accaduto soltanto il 21 novembre, perché il detto Comunicato Ufficiale n. 17 della Divisione Calcio Femminile sarebbe stato spedito soltanto il giorno 18 e non sarebbe stato ancora affisso nell'albo della Divisione. Rileva la Corte che il reclamo è inammissibile, essendo stato presentato oltre il quinto giorno successivo alla data in cui l'Assemblea è stata tenuta e senza che sia stata presentata riserva scritta prima della chiusura dei lavori (art. 2 comma 5 delle N.O.I.F.), come rettamente rilevato dalla Presidente della Divisione Calcio Femminile. Della tardività del reclamo, peraltro, è consapevole la società reclamante, la quale si giustifica, assumendo di essere venuta a conoscenza della sanzione inferta al Sig. Prato soltanto il 21 novembre. La Corte, per altro verso, ritiene che la giustificazione addotta dalla società non ha fondamento, perché, come si evince dalla annotazione in calce al Comunicato lo stesso, è stato "pubblicato in Roma ed affisso all'Albo della Divisione il 3.11.2000" e quindi tre giorni prima dell'Assemblea. Inoltre, il Comunicato venne ricevuto il 6 novembre dal Presidente della Commissione Verifica Poteri della Assemblea. La pubblicazione nell'Albo della Divisione, avvenuta tre giorni prima della data dell'Assemblea (il 3 novembre rispetto al giorno 6), costituisce valida presunzione di conoscenza da parte di tutti gli interessati, a norma dall'art. 12 comma 11 C.G.S., per cui a nulla rileva il fatto, dedotto dalla reclamante, e cioè di avere appreso della inibizione del Sig. Prato soltanto in epoca successiva e, peraltro, in via informale. Il reclamo è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la Corte Federale dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall'A.C. Foroni di Verona ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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