F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 15 marzo 2001 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., DI INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 9, COMMA 9, E 12, COMMA 6; C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 15 marzo 2001 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., DI
INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 9, COMMA 9, E 12,
COMMA 6; C.G.S.
Con lettera 27.2.2001 il Commissario Straordinario della F.I.G.C.; a seguito di istanza della
Lega Professionisti Serie C, ha posto quesito a questa Corte per conoscere l'esatta interpretazione
del combinato disposto degli ant. 9, comma 9; e 12, comma 6 (e 3) del Codice di Giustizia Sportiva:
"se il generale principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia ed altre competizioni possa
soffrire eccezioni in relazione a situazioni contingenti, che di per sé non eluderebbero l'applicabilità
della sanzione, seppure nella stagione successiva, ma sempre in Coppa Italia, atteso che appare
anche quanto meno estremamente difficile ipotizzare situazione di effettiva impunità derivante da
successivi trasferimenti".
Si tratta quindi di accertare quali siano le modalità ed i termini di esecuzione delle sanzioni
di squalifica, per infrazioni commesse dal calciatore in occasione della partecipazione a gare di
Coppa Italia, mèdiante corretto procedimento interpretativo delle norme surrichiamate.
Con precedente assunto questa Corte ha già avuto modo di affermare che dai disposti di cui
all'att. 9 comma 9, punti 1 e 3, discende senza possibilità di dubbio che il Codice di Giustizia
Sportiva pone un collegamento necessario fra il tipo di competizione in occasione della quale
l'illecito è stato commesso, od a cui l'illecito fa comunque riferimento, e la competizione nella quale
la sanzione deve essere scontata.
In particolare, la disciplina del Codice di Giustizia Sportiva lascia chiaramente intendere che
la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla quale l'illecito è stato
commesso.
Tale generale principio non appare in alcun modo derogato dal disposto di cui al successivo
art. 12, comma 6;.il quale, quanto alle sanzioni di squalifica o di inibizione che non sia
stato,possibile, in tutto o in parte, eseguire nell'annata (rectius: stagione sportiva) in cui sono state
irrogate, dispone che vadano scontate nella stagione o nelle stagioni.successive.
Vi è 1'ulteriore precisazione che, ai fini dell'esecuzione; quando si tratti di sanzioni inflitte nelle
gare di Coppa Italia, non vale la distinzione contenuta nell'att. 9, comma 9, ultima parte. del punto
1, e ciò all'evidente fine di consentire, allargandone l'ambito di applicazione, l'esecuzione della
sanzione anche in competizioni di Coppa Italia organizzate da Lega diversa da quella cui
apparteneva la società al.momento dell'irrogazione.
E' sorto. però problema interpretativo a causa del disposto di cui all'ultimo periodo del
.citato comma 6 dall'art. 12, laddove si disciplina l'ipotesi in cui il calciatore o il tesserato abbiano
cambiato società, anche nel corso della stessa.stagione sportiva.
Va.premesso che appare evidente la necessità di disciplina di tale ipotesi, non contemplata
dalle disposizioni che la precedono, in quanto, diversamente, risulterebbe inapplicabile la regola di
cui al precedente comma 3 e cioè che le sanzioni vanno.scontate nelle gare della stessa società per
la quale il calciatore giocava quando è stata commessa l'infrazione.
Opportunamente quindi la disposizione. in esame afferma che, in deroga alla regola dettata
dell'art. 3, il calciatore sconta la sanzione nelle giornate in cui disputa. gare ufficiali la prima
squadra della nuova società di appartenenza.
Non pare a questa Corte, così interpretate le soprariferite disposizioni, che esse introducano
in qualche modo deroga al generale principio che le sanzioni subite in gare di Coppa Italia debbono
essere scontate in competizioni di Coppa Italia; tanto meno pare che dalle suddette disposizioni si
possa.evincere la regola secondo la quale la sanzione relativa ad.infrazioni di Coppa Italia, nel caso
di impossibilità di esecuzione in gare della stessa competizione; possano o debbano essere scontate
in gare ufficiali.
Quest'ultima parte del comma 6 costituisce in primo luogo, come si è visto, integrazione di
quanto dispone il primo periodo dello stesso comma che non disciplina l'ipotesi. di cambio di
società da parte del.calciatore nel corso della stagione o di quelle successive. .
In secondo luogo, se una deroga vi è espressa, come lo è, essa concerne esclusivamente il
comma 3 che stabilisce che le sanzioni vanno scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale
il calciatore giocava e quindi non sembra proprio che quest'ultima parte del comma 6, modifichi in
parte qua il generale principio della separatezza delle competizioni ai fini dell'esecuzione delle
sanzioni di squalifica o infrazione.
Senonché il quesito posto. dal Commissario Straordinario, nella sua
complessa.formulazione, pare denunciare la preoccupazione di una "effettiva impunità derivante da
successivi trasferimenti" nel caso che la società, per la quale il calciatore è tesserato; non disputasse
le competizioni di Coppa Italia.
Infatti; interpretata la norma nel modo .più sopra riferito, se la società precedente, o nuova
che sia, non partecipasse a quella competizione, il calciatore non potrebbe mai scontare, in tutto o in
parte, la sanzione della squalifica.
Questa Corte non ritiene che la paventata evenienza possa porsi a presidio interpretativo
delle norme in esame fino al punto di consentire, in via residuale, l'esecuzione della squalifica nelle
gare ufficiali, in deroga non espressa e non rinvenibile in alite disposizioni, del principio di
separatezza delle competizioni.
Non è dubbio che potrebbe verificarsi, anche se il primo periodo del comma 6 prevede la
possibilità di esecuzione della sanzione non solo nella successiva ma anche in tutte le successive stagioni sportive, .un ritardo dell'esecuzione, in contrasto col principio di una immediatezza dell'afflittività della sanzione per una concreta sua efficacia, o, addirittura, l'impunità del calciatore;
ma tali inconvenienti possono essere prevenuti o evitati solo mediante l'intervento del Legislatore sportivo con diversa formulazione della norma che, allo stato, non consente una interpretazione che
operi una sua estensione in palese contrasto con quanto essa ha voluto esprimere ed ha espresso.
Quanto sopra considerato per le competizioni di Coppa Italia vale anche per quelle di Coppa
Regioni, assoggettate quanto ad esecuzione delle sanzioni alla stessa disciplina: .
Per questi motivi la Corte Federale, sulla richiesta del Commissario Straordinario della
F.I.G.C. come sopra proposta, emette la seguente pronuncia interpretativa:
Il principio della separatezza delle competizioni di Coppa Italia o Coppa Regioni, da un lato,
ed altre gare ufficiali. diverse dalle precedenti, già espressamente affermato da questa Corte (Coni:
Uff. n. 2/Cf - Riunione 17 luglio 1998); trova applicazione, ai fini della esecuzione della sanzione
disciplinare della squalifica, anche nel caso in cui il calciatore sanzionato abbia cambiato società, in
quanto l'art. 12, comma.6, C.G.S., ultima pure; non deroga al soprarichiamato principio di
separatezza (art. 9, comma 9, C.G.S.), ma al principio enunciato nel comma 3 della stessa norma,
secondo il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della
squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l'infrazione.
Conseguentemente, la disciplina dell'esecuzione delle predette sanzioni va rinvenuta nei criteri
generali previsti nel citato art. 9, comma 9, C.G.S..