F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 15 marzo 2001 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 8, 3° C.P.V., C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 15 marzo 2001 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 8, 3° C.P.V., C.G.S.
Con richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. del 27.2.2001, la Corte Federale
è stata investita della questione se le ammonizioni accumulate da un calciatore prima di essere trasferito a società di .altra Lega, e che di conseguenza si erano annullate ai sensi dall'art. 9 comma 8, 3° alinea, C.G.S., debbano ritenersi valide ad ogni effetto nel momento in cui il medesimo, in virtù delle normative vigenti, rientri in forza a società della precedente Lega.
In proposito, ritiene,questa Corte in generale che, le ammonizioni che non possano produrre effetti in base ai criteri di successione e di computo di cui al 1° alinea dall'art. 9 comma 8 siannullano al termine delle singole stagioni sportive.
Peraltro, le medesime ammonizioni,. ai sensi del 4° alinea dall'art. 9 comma 8, si annullano nel corso della stessa annata sportiva quando i calciatori vengano trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Si pone il problema del se le ammonizioni già annullate per effetto del trasferimento del
calciatore, possano considerarsi tuttavia ancora valide nell'ipotesi in cui, per effetto di un nuovo possibile trasfèrimento dello stesso calciatore, nell'ambito sempre della medesima annata sportiva,
il medesimo rientri in forza a società appartenente alla Lega nella quale ègli già militava: con la conseguenza che, in ragione di tale reviviscenza, le ammonizioni, già annullate, debbano .trovare applicazione nel corso dell'annata sportíva nella quale i più trasferimenti hanno avuto luogo.
La Corte ritiene non corretta una interpretazione favorevole a quest'ultima tesi, poiché
l'annullamento ex-lega délle sanzioni, per effetto del primo trasferimento; non si presta
ragionevolmente a configixrare una sorta di reviviscenza dei. provvedimenti sanzionatori, da
considerare invece - salvo espressa contraria previsione normativa in tal senso mancante
defnitivamente caducati.
Per questi motivi la Corte Federale, sulla richiesta .del Commissario..Straordinario della
F.I.G.C. come sopra proposta, esprime il parere che le ammonizioni, accumulate dal calciatore
prima di essere trasferito a società di altra Lega, debbano ritenersi caducate e prive di ogni effetto
nell'ipotesi di nuovo tesseramento con società appartenente alla precedente Lega.