F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 17 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE TTALIANA CALCIATORI, A NORMA DELL’ART: 32 COMMA 8 DELLO STATUTO, DI PRONUNClA SULLA NULLTTÀ, DEL COSIDETTO “DIRITTO DI VETO” DT CUI ALL’ART. 21 COMMA 7 DELLO STATUTO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 17 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DELL'ASSOCIAZIONE TTALIANA CALCIATORI, A NORMA
DELL'ART: 32 COMMA 8 DELLO STATUTO, DI PRONUNClA SULLA NULLTTÀ, DEL
COSIDETTO "DIRITTO DI VETO" DT CUI ALL'ART. 21 COMMA 7 DELLO
STATUTO
La Corte Federale; sulla richiesta dell'A.I.C. a norma dall'art. 32, comma 8, dello Statuto,
per una pronuncia dî nullità dall'art. 21 comma 7 dello stesso Statuto, dichiara la inammissibilità
dell'istanza come sopra proposta in quanto la norma procedurale richiamata non consente a questa
Corte di sancire l'illegittimità statutaria dì norme contenute nello stesso Statuto.
La Corte Federale rileva peraltro che l'istanza sarébbe comunque inaccoglibile, anche sulla
base di una valutazione ex comma 5 dall'art. 32 ("tutela dei diritti fondamentali personali o
associativi"). Invero,. in una organizzazione complessa e pluralistica quale la F.I.G.C. la fatela degli
interessi differenziati conviventi nella medesima organizzazione può essere legittimamente affidata
a meccanismi del tipo di quelli previsti dell'art. 2I comma 7 dello Statuto anche se eventualmente
diversi dall'attuale normativa.
P.Q.M.
la Corte Federale, pronunciando sulla richiesta come sopra proposta dall'Associazione Italiana
Calciatori, dichiara l'inammissibilità dell'istanza, in quanto la norma procedurale richiamata non
consente a questa Corte di sancire l'illegittimità statutaria di norme contenute nello stesso Statuto.
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