F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 21 dicembre 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DEL SIG. FATTORE ALDO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DEL 14.07.2001
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 21 dicembre 2001 – pubbl. su www.figc.it
RECLAMO DEL SIG. FATTORE ALDO AVVERSO LA REGOLARITA’
DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DEL 14.07.2001
Con ricorso in data 18 luglio 2001 inviato alla Corte Federale, al Commissario Straordinario
della F.I.G.C. e al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il Sig. Aldo Fattore ha impugnato atti
che così vengono descritti nel ricorso stesso: “1) l’Assemblea del Comitato Regionale Abruzzo
convocata con C.U. n. 62 del 27.6.2001, per il giorno 14.7.2001 recante al n. 3 dell’ordine del
giorno “Elezione dei delegati Assembleari effettivi e supplenti per l’Assemblea Federale della
F.I.G.C. del 26.7.2001; 2) l’elezione dei Delegati Assembleari effettivi e supplenti per l’Assemblea
Federale F.I.G.C. del 26.7.2001”. Alla Corte Federale veniva richiesto di dichiarare: “a) nullità e/o
l’annullamento dell’Assemblea del 14.7.2001 del Comitato Regionale Abruzzo; b) invalida e/o
invalidità della elezione dei Delegati Assembleari effettivi e supplenti per Assemblea Federale della
F.I.G.C. del 26.7.2001.”
Il Sig. Fattore assumeva di essere stato eletto alla carica federale di Delegato Assembleare
effettivo in data 3 novembre 2000 nell’Assemblea del Comitato Regionale Abruzzo svoltasi in
Montesilvano; osservava inoltre che la durata della carica federale di Delegato sarebbe di quattro
anni. Ne conseguiva, a detta del ricorrente, che la convocazione di Assemblee dei Comitati
Regionali della Lega Nazionale Dilettanti per altra designazione di Delegati Assembleari per
Assemblea Federale non sarebbe legittima prima della scadenza del mandato.
Il reclamo è inammissibile perché irrituale.
Per un principio generale dell’Ordinamento sportivo, consacrato tra l’altro nell’art. 22
comma 1, lett. f)/f2 del Codice di Giustizia Sportiva, tutti i reclami avverso la validità delle
assemblee o delle relative delibere debbono essere inviati, nei termini prescritti, alle parti interessate
e specificamente “al Presidente dell’organo che ha convocato l’Assemblea ed al Presidente
Federale”.
Nella specie, come si è detto, il ricorso risulta inviato alla Corte Federale, al Commissario
Straordinario della F.I.G.C. ed al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; non v’è traccia di
alcuna comunicazione effettuata al Presidente del Comitato Regione Abruzzo.
Inoltre, la richiamata norma impone il “…versamento della tassa di cui all’art. 29, comma 8,
…” mentre nella specie il versamento non è stato effettuato.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi, la Corte Federale, decidendo sul reclamo come sopra proposto dal Sig.
Fattore Aldo, lo dichiara inammissibile per irritualità.