F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 21 dicembre 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. ATLETICO BORGO 1993 AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIAROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL’1.11.2000 RECLAMO DEL F.C. CASTELDEBOLE 1966 AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIAROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL’1.11.2000

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 21 dicembre 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. ATLETICO BORGO 1993 AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIAROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL’1.11.2000 RECLAMO DEL F.C. CASTELDEBOLE 1966 AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIAROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL’1.11.2000 Premesse Con i reclami, riuniti relativi alla stagione 2000/2001, le società F.C. Casteldebole 1966 e A.C. Atletico Borgo 1993 hanno presentato reclamo contro le operazioni relative all’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Emilia Romagna, del 1° novembre 2000, lamentando che nel corso di detta riunione si sarebbero verificate irregolarità tali da inficiare la validità dell’Assemblea medesima. In particolare le predette società hanno dedotto i seguenti motivi di irregolarità: 1. irregolare convocazione dell’assemblea, avvenuta con comunicato ufficiale datato 21 ottobre 2000, ma, che, in realtà, sarebbe stato affisso all’Albo del Comitato Regionale solo in data 24 ottobre 2000 e reso noto alle società a mezzo posta nella stessa data del 24 ottobre. Sarebbe stato quindi violato il disposto dell’articolo 5 delle Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D. in base al quale la pubblicazione della convocazione deve intervenire almeno 16 giorni prima della data fissata, ridotto dall’articolo 13 delle disposizioni transitorie alla metà. Il termine scadeva quindi il 23 ottobre 2000. Oltre tutto la convocazione tardiva sarebbe stata finalizzata ad impedire o quanto meno ritardare la presentazione delle candidature alternative a quelle organizzate dall’attuale “gestione” del Comitato. Sarebbe, infine, irregolare la convocazione perché non approvata dalla F.I.G.C., che vi avrebbe provveduto nella riunione del Consiglio Federale del 2 novembre; 2. irregolarità dell’ordine del giorno che non indica il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, né il numero dei Delegati assembleari effettivi. Tale situazione di incertezza era tale da determinare gravi difficoltà nell’organizzazione di liste alternative, tanto più che il numero dei Consiglieri di un Comitato Regionale della L.N.D. è variabile da cinque a undici (art. 16, comma 1, I, d); 3. gravi irregolarità nella verifica dei poteri, con particolare riferimento all’accreditamento in assemblea ed all’ammissione al voto di numerosi Delegati, sprovvisti di documento di riconoscimento, né conosciuti dai componenti la Commissione di Verifica dei Poteri, né dai dipendenti del Comitato; 4. non corrispondenza delle singole persone fisiche presenti all’assemblea all’identità dichiarata alla Commissione di Verifica dei Poteri e da quest’ultima attestata; 5. mancato raggiungimento del quorum minimo previsto in seconda convocazione (art. 2 delle norme procedurali). Il quorum di un terzo delle società aventi diritto al voto sarebbe stato raggiunto soltanto attraverso la presenza dichiarata, ma non veritiera, di numerosi Delegati; 6. irregolare svolgimento delle operazioni di voto, senza alcuna garanzia della segretezza del voto medesimo, in violazione dell’art. 8, comma 10, del Regolamento della L.N.D. e dell’art. 11 delle Norme Procedurali delle Assemblee delle L.N.D. Il ritiro delle schede di votazione e il conseguente deposito nelle urne sarebbe stato effettuato alla rinfusa, senza accertamento dell’identità delle persone che effettuavano il ritiro. È stata acquisita la relazione in data 20 agosto 2001 dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., in esito agli accertamenti effettuati da quest’ultimo su mandato della Corte Federale. Considerazioni 1. Vanno dichiarati infondati i primi due motivi di reclamo. Quanto alla tempestività di convocazione dell’assemblea, è stato accertato dall’Ufficio Indagini che il comunicato è stato affisso all’Albo alle ore 12,00 del giorno 21. Poiché il motivo di reclamo deduce che sarebbe stata violata la tempistica prevista per la “pubblicazione” dell’ordine del giorno, il rilievo è contraddetto dai fatti. Né varrebbe aggiungere che in realtà il rilievo andava letto nel senso che doveva essere rispettato il termine sopra richiamato anche con riferimento alla comunicazione diretta e personale della convocazione. Lo stesso motivo di reclamo, infatti, non si spinge a richiedere che la convocazione debba essere ricevuta nel rispetto del termine medesimo né le disposizioni invocate impongono che vi debba essere comunicazione personale e con un preavviso di almeno otto giorni “liberi”. Quanto alla predisposizione dell’ordine del giorno, deve osservarsi che le violazioni, per inficiare la validità della seduta, devono essere tali da impedire il raggiungimento del risultato. Ora, la mancata specificazione del numero dei consiglieri da eleggere non impediva alle società convocate di conoscere le finalità della riunione e di accertare anche con altri mezzi il dato mancante. Inoltre viene dedotta la violazione e la possibilità in astratto che un tale comportamento potesse nuocere alla formazione di liste alternative, ma non è stato congruamente dimostrato che in concreto un tale effetto si sia verificato. Ne consegue che con riferimento alle norme richiamate non risulta esservi stata violazione. 2. Più delicati sono, invece, gli aspetti dedotti con gli altri motivi di reclamo. Ed infatti, detti ulteriori motivi attengono tutti alle operazioni elettorali, nonché alle attività propedeutiche e successive a queste ultime. Si assumono dalle reclamanti violazioni che inficerebbero la regolarità dell’Assemblea, consistendo in modalità operative gravemente lesive dei diritti dei partecipanti all’Assemblea stessa. Data tale gravità e la stessa insistenza delle reclamanti perché si accerti con il maggior dettaglio possibile il comportamento degli uffici preposti alle richiamate operazioni, appare necessario richiedere all’Ufficio Indagini un completamento dell’istruttoria, volto, in particolare, ad accertare: a) con riferimento al rilascio delle deleghe e con eventuale interpello delle società deleganti, se le modalità di rilascio, quali la diversità di calligrafia, la mancanza della data ed altro, siano riconducibili solo ad una modalità di compilazione affrettata oppure alla redazione da parte di soggetti non autorizzati dai legittimi aventi diritto al voto; b) con riferimento alle modalità di espressione del voto e con eventuale specifico interpello sul punto degli addetti agli uffici preposti alla direzione ed alla verifica delle operazioni, quali siano state in positivo le modalità seguite per compiere le operazioni in tempi apparentemente incompatibili con un ordinato andamento delle operazioni medesime; c) quali modalità siano state complessivamente seguite per la verbalizzazione delle predette operazioni. Pertanto, pronunciando parzialmente sui reclami riuniti di cui all’epigrafe, rigetta i motivi di reclamo di cui ai nn. 1 e 2 delle premesse. Sospesa la pronuncia sui restanti motivi, dispone un supplemento di istruttoria da parte dell’Ufficio Indagini nei sensi di cui alla motivazione. Per questi motivi, la Corte Federale, sui reclami come sopra proposti, così decide: - RESPINGE i primi due motivi addotti dalle Società reclamanti; - DISPONE un supplemento di istruttoria da espletarsi tempestivamente da parte dell’Ufficio Indagini.
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