F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 21 dicembre 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D’AGRI AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 21 dicembre 2001 – pubbl. su www.figc.it
RECLAMO DELL’A.C. CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITA’
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000
RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITA’
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000
RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D’AGRI AVVERSO LA VALIDITA’
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000
Premesse
Con i reclami, riuniti, relativi alla stagione 2000/2001, le società A.S Sporting Villa
D’Agri, S.C. F.S.T. Rionero, e A.C. Confindustria hanno presentato reclamo contro le
operazioni relative all’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Basilicata della Lega
Nazionale Dilettanti, del 5 novembre 2000, lamentando che nel corso di detta riunione si
sarebbero verificate irregolarità tali da inficiare la validità dell’Assemblea medesima.
In particolare le predette società hanno dedotto i seguenti motivi di irregolarità:
1. il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti non è stato pubblicato sul
Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Basilicata ed è stato spedito
alle società, a mezzo posta ordinaria, pochi giorni prima dello svolgimento
dell’Assemblea. Inoltre nell’ordine del giorno l’elezione era riferita a sei
componenti, e cioè uno in più rispetto a quelli in carica, senza autorizzazione
della Lega e con inaspettata sorpresa per chi volesse contrapporre una lista
alternativa;
2. le candidature non sono state debitamente pubblicizzate;
3. la convocazione sarebbe stata accompagnata da una serie di artifici volti a
predeterminare il “bacino elettorale” gradito al presidente uscente ed alla lista
corrispondente, anche con modalità intimidatorie;
4. irregolare costituzione dell’ufficio di presidenza, per la designazione a
segretario della riunione di un collaboratore del Comitato e con invadenza
nelle operazioni del segretario del Comitato Regionale Basilicata, non titolato
a tali adempimenti;
5. irregolarità nell’esercizio della verifica dei poteri;
6. falsità delle firme apposte sulle deleghe;
7. irregolare svolgimento delle operazioni di voto;
8. svolgimento dell’Assemblea in un clima di intimidazione;
9. redazione irregolare delle schede di voto tale da mettere in dubbio se esse
esprimano realmente il voto di aventi diritto.
È stata acquisita la relazione in data 20 agosto 2001 dell’Ufficio Indagini della
F.I.G.C., in esito agli accertamenti effettuati da quest’ultimo su mandato della Corte
Federale.
Le reclamanti A.S Sporting Villa D’Agri, S.C. F.S.T. Rionero e A.C. Confindustria,
acquisita copia dei richiesti atti assembleari, hanno prodotto memoria illustrativa dei reclami
con il patrocinio dell’avv. Giovanni Pellegrino.
Considerazioni
2.
Quanto alla mancata pubblicazione del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
ed alla sua spedizione in termini troppo ravvicinati alla data della convocazione
dell’Assemblea, alla “serie di artifici” pre-elettorali che sarebbero stati posti in essere, si
tratta di eventi rispetto ai quali la lesione di diritti o poteri è stata evidenziata come possibile,
ma senza indicazione dei concreti effetti negativi prodotti.
Per quanto concerne la funzione di Segretario svolta da un soggetto diverso dal
Segretario del Comitato Regionale, va rilevato che, a parte ogni questione circa
l’applicabilità nella specie della disposizione che prevede che le funzioni di Segretario
dell’Assemblea siano svolte dal Segretario del Comitato, nel caso in esame l’investitura
quale Segretario dell’Assemblea del signor Capitanio Giuseppe è avvenuta, come si rileva
dal verbale, ad opera dell’Assemblea stessa, per acclamazione, il che rientra sicuramente tra i
poteri sovrani dell’Assemblea e non costituisce, comunque, elemento idoneo ad inficiare, di
per sé, le deliberazioni adottate.
Quanto alla mancata pubblicità delle candidature, si tratta di aspetto che di per sé non
sembra costituire illegittimità, né sono indicate le disposizioni cui tale pubblicità dovrebbe
essere ricollegata. Allo stesso modo, non è indicato lo specifico pregiudizio derivante
dall’indicazione nell’ordine del giorno di un numero di componenti superiore a quello
precedente, a parte la sorpresa ed il possibile “piazzamento” degli avversari.
2. Più delicati sono, invece, gli aspetti dedotti con gli altri motivi di reclamo.
Ed infatti, detti ulteriori motivi attengono tutti alle operazioni elettorali, nonché alle
attività propedeutiche e successive a queste ultime. Si assumono dalle reclamanti violazioni
che inficerebbero la regolarità dell’Assemblea, consistendo in modalità operative gravemente
lesive dei diritti dei partecipanti all’Assemblea stessa.
Data tale gravità e la stessa insistenza delle reclamanti perché si accerti con il
maggior dettaglio possibile il comportamento degli uffici preposti alle richiamate operazioni,
appare necessario richiedere all’Ufficio Indagini un completamento dell’istruttoria, volto, in
particolare, ad accertare:
a) con riferimento al rilascio delle deleghe e con eventuale interpello delle società
deleganti, se le modalità di rilascio, quali la diversità di calligrafia, la mancanza
della data ed altro, siano riconducibili solo ad una modalità di compilazione
affrettata oppure alla redazione da parte di soggetti non autorizzati dai legittimi
aventi diritto al voto;
b) con riferimento alle modalità di espressione del voto e con eventuale specifico
interpello sul punto degli addetti agli uffici preposti alla direzione ed alla verifica
delle operazioni, quali siano state in positivo le modalità seguite per compiere le
operazioni in tempi apparentemente incompatibili con un ordinato andamento
delle operazioni medesime;
c) quali modalità siano state complessivamente seguite per la verbalizzazione delle
predette operazioni.
Pertanto, pronunciando parzialmente sui reclami riuniti di cui all’epigrafe, rigetta i
motivi di reclamo di cui ai numeri da 1 e 4 delle premesse. Sospesa la pronuncia sui restanti
motivi, dispone un supplemento di istruttoria da parte dell’Ufficio Indagini nei sensi di cui
alla motivazione.
Per questi motivi, la Corte Federale, sui reclami come sopra proposti, così decide:
RESPINGE i primi quattro motivi addotti dalle società reclamanti;
- DISPONE un supplemento di istruttoria da espletarsi tempestivamente da parte
dell’Ufficio Indagini.
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