F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 21 gennaio 2002 – pubbl. su www.figc.it 1. QUESITO SULL’ INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 22 DELLO STATUTO FEDERALE SULLA NECESSITA’ CHE I COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE FACCIANO PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 21 gennaio 2002 – pubbl. su www.figc.it 1. QUESITO SULL’ INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 22 DELLO STATUTO FEDERALE SULLA NECESSITA’ CHE I COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE FACCIANO PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE Il quesito che viene posto concerne l’interpretazione del primo comma dell’art. 22 dello Statuto della Federazione. Tale disposizione è del seguente testuale tenore: Il “Comitato di Gestione è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti eletti e da un rappresentante per ciascuna Lega e per ciascuna Componente tecnica designato all’inizio di ogni quadriennio olimpico.” In particolare occorre accertare se i componenti del Comitato di Gestione debbano far parte del Consiglio Federale, ovvero possano essere designati soggetti non consiglieri federali. Ad avviso della Corte Federale la lettera e la ratio della norma sono nel senso che i componenti del Comitato di Gestione debbano necessariamente far parte del Consiglio Federale: tale convincimento è confortato dalle considerazioni che seguono. 1. L’art. 4 dello Statuto prevede che sono organi della Federazione: “a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) i Vice-Presidenti; d) il Comitato di gestione; e) il Consiglio Federale f) il Collegio dei Revisori dei Conti.” Il Comitato di Gestione è poi menzionato sia nell’art. 15, che nell’art. 22. La prima norma elenca le Funzioni di Gestione della Federazione e, per ciò che consente il Comitato di Gestione, puntualizza che “il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all’approvazione del Consiglio federale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, su proposta del Presidente federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull’andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C., e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno”. L’altra norma (art. 22), come si è precisato all’inizio, ne individua la composizione al primo comma; peraltro con il secondo comma si ribadiscono le funzioni del Comitato di Gestione e si precisa ancora che “il Comitato di Gestione coadiuva il Presidente federale nell’adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l’ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazione, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio Federale; esprime al Consiglio Federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società costituita per la gestione del patrimonio immobiliare della F.I.G.C. e per la prestazione di servizi, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza.” 2. Dalle riportate disposizioni è possibile dedurre che il Comitato di Gestione è sostanzialmente lo strumento esecutivo della Federazione e segnatamente del Consiglio Federale di cui attua le determinazioni. Le funzioni del Comitato di Gestione sono simmetricamente collegate con quelle del Consiglio Federale. Trattasi in definitiva di organo conformato sul modello organizzativo sia della struttura societaria (v. art. 2381 cod. civ.) sia della struttura pubblicistica degli enti locali, (v. art. 4 L. 5 aprile 1951 n. 203) quanto meno prima delle innovazioni apportate con la legge 8 giugno 1990 n. 142 e quindi con il T.U. 18 agosto 2000 n. 267. In entrambe le ipotesi ora richiamate è previsto che l’organo esecutivo sia composto di soggetti che facciano parte del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio Comunale. Non si rinviene alcun valido elemento ostativo ad offrire della norma in esame la stessa chiave di lettura desumibile dai casi ora riportati. Del resto, la appartenenza dei componenti dell’organo esecutivo anche all’organo da cui le determinazioni da attuare provengono, appare una regola conseguente alla esigenza di assicurare da un lato omogeneità degli interventi e dall’altro di evitare la possibilità che l’organo di esecuzione possa, attraverso la costituzione di una diversa maggioranza, vanificare le decisioni adottate dall’organo deliberante. 3. Conclusivamente la Corte Federale è del parere che i componenti del Comitato di Gestione così come individuato dall’art. 22, I comma, dello Statuto siano individuati tra coloro che fanno parte del Consiglio Federale; ne consegue che all’inizio di ogni quadriennio olimpico ciascuna Lega e ciascuna Componente tecnica designerà tra i componenti del Collegio Federale quale soggetto dovrà far parte del Comitato di Gestione.
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