F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 21 gennaio 2002 – pubbl. su www.figc.it 1. QUESITO SULL’ INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 22 DELLO STATUTO FEDERALE SULLA NECESSITA’ CHE I COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE FACCIANO PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 21 gennaio 2002 – pubbl. su www.figc.it
1. QUESITO SULL’ INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 22 DELLO STATUTO FEDERALE
SULLA NECESSITA’ CHE I COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE FACCIANO
PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE
Il quesito che viene posto concerne l’interpretazione del primo comma dell’art. 22 dello
Statuto della Federazione. Tale disposizione è del seguente testuale tenore: Il “Comitato di Gestione
è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti eletti e da un rappresentante per ciascuna
Lega e per ciascuna Componente tecnica designato all’inizio di ogni quadriennio olimpico.”
In particolare occorre accertare se i componenti del Comitato di Gestione debbano far parte del
Consiglio Federale, ovvero possano essere designati soggetti non consiglieri federali.
Ad avviso della Corte Federale la lettera e la ratio della norma sono nel senso che i componenti
del Comitato di Gestione debbano necessariamente far parte del Consiglio Federale: tale
convincimento è confortato dalle considerazioni che seguono.
1. L’art. 4 dello Statuto prevede che sono organi della Federazione: “a) l’Assemblea; b) il
Presidente;
c) i Vice-Presidenti; d) il Comitato di gestione; e) il Consiglio Federale f) il Collegio dei Revisori
dei Conti.”
Il Comitato di Gestione è poi menzionato sia nell’art. 15, che nell’art. 22.
La prima norma elenca le Funzioni di Gestione della Federazione e, per ciò che consente il
Comitato di Gestione, puntualizza che “il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente
federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle
previsioni della gestione, e lo sottopone all’approvazione del Consiglio federale entro il 31
dicembre di ciascun anno.
Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, su
proposta del Presidente federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull’andamento
della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla
F.I.G.C., e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno”.
L’altra norma (art. 22), come si è precisato all’inizio, ne individua la composizione al primo
comma; peraltro con il secondo comma si ribadiscono le funzioni del Comitato di Gestione e si
precisa ancora che “il Comitato di Gestione coadiuva il Presidente federale nell’adozione di tutti
gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l’ordinaria amministrazione; cura la
predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazione, nonché del bilancio consuntivo su
delega del Consiglio Federale; esprime al Consiglio Federale il proprio parere sulla nomina da
parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società
costituita per la gestione del patrimonio immobiliare della F.I.G.C. e per la prestazione di servizi,
con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico
finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo
conto della posizione delle società di appartenenza.”
2. Dalle riportate disposizioni è possibile dedurre che il Comitato di Gestione è sostanzialmente
lo strumento esecutivo della Federazione e segnatamente del Consiglio Federale di cui attua le
determinazioni. Le funzioni del Comitato di Gestione sono simmetricamente collegate con quelle
del Consiglio Federale.
Trattasi in definitiva di organo conformato sul modello organizzativo sia della struttura
societaria (v. art. 2381 cod. civ.) sia della struttura pubblicistica degli enti locali, (v. art. 4 L. 5
aprile 1951 n. 203) quanto meno prima delle innovazioni apportate con la legge 8 giugno 1990 n.
142 e quindi con il T.U. 18 agosto 2000 n. 267. In entrambe le ipotesi ora richiamate è previsto che
l’organo esecutivo sia composto di soggetti che facciano parte del Consiglio di Amministrazione
ovvero del Consiglio Comunale.
Non si rinviene alcun valido elemento ostativo ad offrire della norma in esame la stessa
chiave di lettura desumibile dai casi ora riportati.
Del resto, la appartenenza dei componenti dell’organo esecutivo anche all’organo da cui le
determinazioni da attuare provengono, appare una regola conseguente alla esigenza di assicurare da
un lato omogeneità degli interventi e dall’altro di evitare la possibilità che l’organo di esecuzione
possa, attraverso la costituzione di una diversa maggioranza, vanificare le decisioni adottate
dall’organo deliberante.
3. Conclusivamente la Corte Federale è del parere che i componenti del Comitato di Gestione
così come individuato dall’art. 22, I comma, dello Statuto siano individuati tra coloro che fanno
parte del Consiglio Federale; ne consegue che all’inizio di ogni quadriennio olimpico ciascuna Lega
e ciascuna Componente tecnica designerà tra i componenti del Collegio Federale quale soggetto
dovrà far parte del Comitato di Gestione.
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