F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 21 gennaio 2002 – pubbl. su www.figc.it QUESITO SULLA COMPATIBILITA’ DELLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO FEDERALE CON QUELLA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SETTORE TECNICO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 21 gennaio 2002 – pubbl. su www.figc.it
QUESITO SULLA COMPATIBILITA’ DELLA CARICA DI COMPONENTE DEL
CONSIGLIO FEDERALE CON QUELLA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL SETTORE TECNICO
Con il quesito in oggetto si chiede di conoscere se un componente del Consiglio Federale,
carica elettiva, possa essere nominato quale componente del Consiglio Direttivo del Settore
Tecnico.
Osserva la Corte che, ai fini della soluzione del quesito, vengono in considerazione gli articoli
11 e 26 dello Statuto della Federazione.
L’articolo 11 stabilisce che la F.I.G.C. svolge direttamente attività di studio e di qualificazione
per la diffusione ed il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio, avvalendosi di un apposito
Settore Tecnico, cui è preposto un Presidente con un Consiglio Direttivo.
Ne consegue che le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono
qualificabili come carica federale.
I requisiti di elegibilità e di compatibilità per la nomina a componente del Consiglio Direttivo
del Settore Tecnico sono, dunque, quelli previsti dal citato articolo 26 per le cariche federali.
Quest’ultima disposizione espressamente prevede che la qualifica di componente eletto è
incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Trattasi di incompatibilità che, ponendo un
divieto di accesso alle cariche federali, è di stretta interpretazione. Essa non può, dunque, estendersi
a cariche diverse da quelle elettive quale quella di componente del Consiglio Direttivo del Settore
Tecnico.
Conclusivamente, nessuna incompatibilità sussiste per la nomina di un componente del
Consiglio Federale a componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico.
E’ appena il caso di aggiungere che naturalmente, con riferimento alla deliberazione di nomina,
dovrà astenersi, allontanandosi dalla sala della riunione, il componente del Consiglio Federale
nominato a componente del Consiglio Direttivo.