F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 9 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 117 DELLE N.O.I.F. CON RIFE- RIMENTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA CALCIATORI E SOCIETA’ ESTERE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 9 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 117 DELLE N.O.I.F. CON RIFE- RIMENTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA CALCIATORI E SOCIETA' ESTERE La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale di interpretazione della norma in epigrafe riportata, esprime l'avviso che il calciatore che abbia risolto il proprio rapporto all'estero possa tesserarsi secondo le prescrizioni del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 68 del 21.6.2001.
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