F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C.CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEM- BLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DEL- LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEM- BLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NA- ZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D’AGRI AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’AS- SEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it
RECLAMO DELL'A.C.CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEM-
BLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DEL-
LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000
RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEM-
BLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NA-
ZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000
RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D’AGRI AVVERSO LA VALIDITA’ DELL'AS-
SEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000
PREMESSO
Con i reclami riuniti relativi alla stagione sportiva 2000/2001, le società A.C. Confindustria,
S.C. F.S.T. Rionero e Sporting Villa d'Agri hanno presentato reclamo contro le operazioni relative
all'Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Basilicata del 5 novembre 2000, lamentando che
nel corso di detta Assemblea si sarebbero verificate irregolarità tali da inficiarne la validità.
In particolare le predette società hanno dedotto i seguenti motivi di irregolarità:
1° - il Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti non è stato pubblicato sul Comunicato
Ufficiale del Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti ed è stato spedito alle
società, a mezzo posta ordinaria, pochi giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Inoltre,
nell'ordine del giorno, l'elezione era riferita a sei componenti, e cioè uno in più rispetto a quelli in
carica, senza autorizzazione della Lega e con inaspettata sorpresa per chi volesse contrapporre una
lista alternativa;
2° - le candidature non sono state debitamente pubblicizzate;
3° - la convocazione sarebbe stata accompagnata da una serie di artifici volti a predeterminare il
"bacino elettorale" gradito al presidente uscente ed alla lista corrispondente, anche con modalità
intimidatorie;
4° - irregolare costituzione dell'ufficio di presidenza, per la designazione a segretario della riunione
di un collaboratore del Comitato e con invadenza nelle operazioni del segretario del Comitato
Regionale Basilicata, non titolato a tali adempimenti;
5° - irregolarità nell'esercizio della verifica poteri;
6° - falsità delle firme apposte sulle deleghe;
7° - irregolare svolgimento delle operazioni di voto;
8° - svolgimento dell'Assemblea in un clima di intimidazione;
9° - redazione irregolare delle schede di voto tale da mettere in dubbio se esse esprimano realmente il
voto di aventi diritto.
E' stata acquisita la relazione in data 20 agosto 2001 dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., in
esito agli accertamenti effettuati da quest'ultimo su mandato della Corte federale.
Le reclamanti A.C. Confindustria, S.C. F.S.T. Rionero e Sporting Villa d'Agri hanno prodotto
memoria illustrativa dei reclami con il patrocinio dell'avv. Giovanni Pellegrino.
Con decisione parziale in data 11 dicembre 2001, la Corte federale ha dichiarato infondati i
primi quattro motivi di reclamo, relativi alla mancata pubblicazione del Regolamento elettorale della
Lega Nazionale Dilettanti ed alla sua spedizione in termini troppo ravvicinati alla data di
convocazione dell'Assemblea, alla mancata pubblicità delle candidature, alla "serie di artifici" preelettorali,
nonché all'irregolare costituzione dell'ufficio di presidenza.
Con la stessa decisione, considerata la delicatezza degli aspetti dedotti con gli altri motivi di
reclamo, attinenti tutti alle operazioni elettorali, nonché alle attività propedeutiche e successive a
queste ultime, e consistenti nella deduzione di violazioni che, integrando modalità operative
gravemente lesive dei diritti dei partecipanti all'Assemblea, inficerebbero la regolarità dell'Assemblea
stessa, la Corte disponeva un completamento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Indagini, volto, in
particolare, ad accertare:
a) con riferimento al rilascio delle deleghe e con eventuale interpello delle società deleganti, se le
modalità di rilascio, quali la diversità di calligrafia, la mancanza della data ed altro, siano
riconducibili solo ad una modalità di compilazione affrettata oppure alla redazione da parte di
soggetti non autorizzati dai legittimi aventi diritto al voto;
b) con riferimento alle modalità di espressione del voto e con eventuale specifico interpello sul punto
degli addetti agli uffici preposti alla direzione ed alla verifica delle operazioni, quali siano state in
positivo le modalità seguite per compiere le operazioni in tempi apparentemente incompatibili con un
ordinato andamento delle operazioni medesime;
c) quali modalità siano state complessivamente seguite per la verbalizzazione delle predette
operazioni.
Con relazione in data 18 marzo 2002, n. 495/IN 2000-2001 al Capo dell'Ufficio Indagini della
F.I.G.C., il Collaboratore dell'Ufficio Indagini, col. Domenico Infante, espletando l'incarico
conferitogli con nota n. 1113/IP/mm del 31 gennaio 2001, dava conto degli adempimenti svolti come
supplemento istruttorio.
CONSIDERATO
1. I reclami risultano fondati con riferimento alle censure rivolte alle modalità di
riconoscimento dei rappresentanti e dei delegati delle società titolari del diritto di voto, nonché con
riguardo all'ammissione di questi ultimi alle operazioni di voto. Si tratta di operazioni entrambe
decisive per assicurare la certezza del procedimento elettorale, sicché l'accertamento della loro
violazione è assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, quale quella dell'autenticità delle
firme apposte sulle deleghe o dello svolgimento dell'Assemblea in un clima di intimidazione o ancora
della redazione irregolare delle schede di voto e di irregolare scrutinio.
2. Irregolare esercizio della verifica poteri.
Risulta confermato che buona parte dei soggetti delegati al voto sono stati riconosciuti a
prescindere dall'esibizione dei documenti di riconoscimento e sulla base della conoscenza personale.
Tuttavia, anche tale forma di riconoscimento deve essere effettuata in modo tale da assicurare
determinate garanzie. In particolare, proprio la costituzione di una Commissione per la verifica dei po
teri imponeva che il riconoscimento con tale modalità fosse riferito alla Commissione o, almeno, ad
un suo componente.
Al contrario, risulta dagli atti del procedimento, atti non idoneamente contraddetti dal
supplemento di istruttoria e dalla conseguente relazione del 18 marzo 2002, che il riconoscimento
personale avvenne in gran parte ad opera del segretario della Commissione, sig. Rocco Picciano, che
ha svolto una funzione ben maggiore del semplice ausilio al Presidente.
Nonostante le dichiarazioni rese nel supplemento di istruttoria da quest'ultimo, dall'avv.
Pasquale Ciola, che ha affermato di avere svolto personalmente l'attività di identificazione dei
rappresentanti e delegati in qualità di Presidente della Commissione Verifica Poteri, e dagli avvocati
Giuseppe Carlucci e Angelo Maria Esposito, componenti della stessa Commissione, che hanno
confermato la dichiarazione del presidente, resta il fatto che dette dichiarazioni sono contraddette da
quanto dichiarato nella precedente istruttoria dallo stesso Picciano, dall'avv. Esposito, dal sig. Giuzio,
dalla sig.ra Gelleni e dal sig. Greco. Essendo queste ultime dichiarazioni state rese in data più
ravvicinata agli eventi descritti e provenendo da soggetti aventi diverso ruolo e diverso atteggiamento
nei confronti dell'esito della votazione, esse risultano essere più attendibili.
Ne consegue che le operazioni di verifica dei poteri, nelle quali è compresa l'identificazione
personale dei delegati da parte della Commissione, sono state condotte non regolarmente.
3. Passando, ora, alla fase successiva della consegna delle schede per la votazione, deve
premettersi che pacificamente le operazioni di verifica poteri, che si concludevano con la consegna di
un badge agli accreditati i quali dovevano poi appuntarlo sul bavero della giacca, si svolsero in sala
distante da quella dell'assemblea.
All'ingresso di quest'ultima il sig. Sabia era incaricato di far entrare nella sala coloro che
erano provvisti di badge. Peraltro, da un lato lo stesso Sabia non ha escluso che "qualche persona non
legittimata ad accedere alla sala, perché sprovvista di badge sia potuta entrare quando si è verificata
la ressa all'ingresso", dall'altro lo stesso addetto al controllo attesta che erano muniti di badge anche
altri "invitati".
Va aggiunto che, pacificamente, all'atto della distribuzione delle schede elettorali, il
presidente Ciola non procedeva ad altra attività di identificazione in quanto, come conferma la
relazione istruttoria supplementare, "in precedenza le operazioni di verifica poteri erano servite ad
accreditare i rappresentanti…".
Non v'era tuttavia alcuna certezza che le schede fossero, in tale situazione, effettivamente
consegnate agli aventi diritto, sia perché il mezzo di identificazione era per sua natura mobile (il
badge), sia perché alla sala venivano ammessi anche altri "invitati" muniti di badge, sia perché non è
escluso che altri soggetti non aventi titolo siano entrati nella sala.
Le modalità sopra descritte rendono viziato il procedimento elettorale e, come già in
precedenza richiamato, imponendo la rinnovazione delle elezioni, esentano la Corte dalla verifica
delle ulteriori censure mosse dai reclamanti.
In conclusione, i reclami vanno accolti con riferimento alle censure sopra indicate, restando
assorbite le rimanenti censure.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sui reclami come in epigrafe proposti dall'A.C. Confindustria di
Potenza, dalla S.C. F.S.T. Rionero di Rionero in Vulture (Potenza) e dallo Sporting Villa d'Agri di
Villa d'Agri (Potenza), così decide:
- dichiara l'invalidità dell'Assemblea Regionale Ordinaria delle Società del Comitato Regionale
Basilicata tenutasi il 5 novembre 2000;
- ordina la restituzione delle tasse versate.
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