F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 117 DELLE N.O.I.F. CON RIFE RIMENTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA CALCIATORI E SOCIETA’ ESTERE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1,
LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 117 DELLE N.O.I.F. CON RIFE
RIMENTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA CALCIATORI E SOCIETA'
ESTERE
PREMESSO
Con nota del 22 marzo 2002, prot. n. 5.650/CP/ez, del Presidente della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, è stato chiesto il parere della Corte federale sul quesito "se il calciatore (comunitario e
non), che abbia risolto il proprio rapporto all'estero, possa tesserarsi secondo le prescrizioni del C.U.
68/01 e pertanto dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002".
Il quesito è posto con riferimento alla vicenda sottoposta alla F.I.G.C. dall'A.C. Pro Sesto,
che, con istanza del 25/26 febbraio 2002, ha chiesto il tesseramento del calciatore Stefano Eranio, già
tesserato per la società inglese Derby County, con contratto sottoscritto il 4 agosto 2001, ma risolto
consensualmente in data 8 ottobre 2001.
La richiesta di parere della Corte federale richiama le disposizioni di cui ai punti 4 e 7 del
C.U. della F.I.G.C. n. 68 in data 21 giugno 2001 ed all'articolo 117 delle N.O.I.F..
CONSIDERATO
Il punto 4 del C.U. della F.I.G.C. n. 68 in data 21 giugno 2001 dispone che "il tesseramento di
calciatore professionista, con precedente rapporto scaduto o risolto ai sensi dell'articolo 117 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. può essere effettuato dal 2 luglio 2001 al 30 aprile
2002".
L'articolo 117 delle N.O.I.F. riguarda la risoluzione del rapporto contrattuale "…nei casi
previsti dal contratto tipo di cui all'accordo collettivo con l'Associazione di Categoria, nonché dalle
presenti norme".
Dal combinato delle due disposizioni potrebbe trarsi la conclusione che la "finestra" dal 2
luglio 2001 al 30 aprile 2002 per il tesseramento dei calciatori professionisti con precedente rapporto
scaduto o risolto non si applichi ai calciatori con contratto risolto sì, ma concluso all'estero.
Tale conclusione è, tuttavia, contraddetta nel caso di specie da due ordini di considerazioni.
Innanzitutto il capo 7 del C.U. n.68, pure richiamato, prescrive che "per quanto non
espressamente previsto, si applica ai calciatori stranieri (comunitari) la normativa relativa ai
calciatori italiani in quanto compatibile". In secondo luogo, a maggior ragione, deve trovare
applicazione il citato capo 7 del C.U. n. 68 a favore di calciatore italiano che, come nel caso di
Stefano Eranio, abbia sottoscritto un contratto con società sportiva di altro Paese membro dell'Unione
europea. A ciò si aggiunge la considerazione che il rinvio del citato punto 4 del C.U. n. 68 della
F.I.G.C. all'articolo 117 delle N.O.I.F. può essere letto non come richiamo alla fattispecie esclusiva
ivi prevista, che non può che riguardare calciatori che hanno sottoscritto il contratto tipo di cui
all'Accordo collettivo stipulato in Italia con l'Associazione di Categoria, ma anche come richiamo
alla fattispecie ivi astrattamente prevista: la risoluzione contrattuale avvenuta con certi requisiti.
Non v'è, dunque, ragione per escludere dalla previsione i contratti e le relative risoluzioni che
rispondono alla stessa tipologia, ancorché non conclusi in Italia.
Quanto, invece, alle posizioni contrattuali con atleti extracomunitari, cui accenna la richiesta
di parere menzionando possibili discriminazioni a danno di questi ultimi, ritiene la Corte che il
quesito debba porsi con riferimento all'intero quadro normativo attinente a detti atleti, non potendo la
valutazione della possibile discriminazione essere compiuta se non considerando l'intera disciplina
del rapporto degli atleti medesimi. E tale complessiva ricostruzione deve tenere conto degli aspetti
anche concreti di quest'ultimo rapporto, sui quali potrà in seguito riferire la Federazione anche con
riferimento a situazioni concrete diverse da quella che ha dato luogo alla presente richiesta di parere e
specificamente chiarendo le ragioni per le quali nel capo 7 del citato C.U. 68 il riferimento ai
calciatori stranieri sia stato integrato, sia pure con inciso tra parentesi, con il puntuale riferimento a
calciatori "comunitari".
In conclusione il parere della Corte va espresso in termini favorevoli all'applicazione del
punto 4 del C.U. n. 68 al calciatore Eranio.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale di interpretazione della norma
in epigrafe riportata, esprime l'avviso che il calciatore che abbia risolto il proprio rapporto all'estero
possa tesserarsi secondo le prescrizioni del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 68 del 21.6.2001.
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