F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DEL TREPUZZI CALCIO DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA INERENTI I MEC- CANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DEL TREPUZZI CALCIO DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA INERENTI I MEC- CANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 Con istanza del 12 giugno 2002 l’U.S. Trepuzzi Calcio, partecipante nella stagione sportiva 2001/2002 al Campionato Regionale di Promozione, Girone B, chiedeva a questa Corte l’interpretazione delle norme applicabili alla determinazione, effettuata dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia con deliberazione del 23 maggio precedente, dei criteri per le promozioni alla Serie superiore. Ciò premesso, è da rilevare che il ricorso alla Corte federale, ai sensi dell’art. 32, 5° comma, dello Statuto, può essere proposto da ogni tesserato o affiliato della F.I.G.C. per la tutela dei diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale. Ora, nel caso di specie, la società ricorrente ben avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 11, 4° comma, lett. q), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impugnare davanti al Consiglio Direttivo centrale l’atto che si assume lesivo della propria posizione, e cioè la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia. Difettando il carattere della residualità del rimedio in questa sede perseguito, l’istanza va dichiarata inammissibile. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sull’istanza come in epigrafe proposta dal Trepuzzi Calcio di Trepuzzi (Lecce), la dichiara inammissibile.
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