F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELL’U.S.I. URBINELLI DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE MARCHE INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTI- VA 2001/2002
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it
ISTANZA DELL’U.S.I. URBINELLI DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE MARCHE INERENTI I
MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTI-
VA 2001/2002
Con istanza del 31 maggio 2002, la società U.S.I. Urbinelli chiedeva a questa Corte, ai sensi
degli articoli 32, 5° comma, dello Statuto federale e 22, 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva,
di interpretare la questione relativa alla legittimità della deliberazione con cui il Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale Marche aveva stabilito che “ la determinazione della squadra che avrebbe
acquisito il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza sarebbe dovuta
avvenire mediante il meccanismo di promozione dei Play-off ” piuttosto che attraverso lo spareggio
da disputarsi tra le due seconde classificate dei Gironi A e B.
Ciò premesso, è da rilevare che il ricorso alla Corte federale, ai sensi dell’art. 32, 5° comma,
dello Statuto, può essere proposto da ogni tesserato o affiliato della F.I.G.C. per la tutela dei diritti
fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale.
Ora, nel caso di specie, la società ricorrente ben avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 11, 4°
comma, lett. q), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impugnare davanti al Consiglio
Direttivo centrale l’atto che si assume lesivo della propria posizione, e cioè la deliberazione del Con
siglio Direttivo del Comitato Regionale Marche. Difettando il carattere della residualità del rimedio
in questa sede perseguito, l’istanza va dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sull’istanza come in epigrafe proposta dall’U.S.I. Urbinelli di
Montelabbate (Pesaro e Urbino), la dichiara inammissibile.
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