F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 11/CF del 18 aprile 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 10, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C., IN RELAZIONE AD ATTIVITA’ SPECIFICA SVOLTA DAI DIRIGENTI FEDERALI, SU INCARICO DELLA FEDERAZIONE, DIVERSA DA QUELLA ESPLETATA IN QUA LITA’ DI DIRIGENTE FEDERALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 11/CF del 18 aprile 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 10, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C., IN RELAZIONE AD ATTIVITA’ SPECIFICA SVOLTA DAI DIRIGENTI FEDERALI, SU INCARICO DELLA FEDERAZIONE, DIVERSA DA QUELLA ESPLETATA IN QUA LITA’ DI DIRIGENTE FEDERALE PREMESSO Il Presidente della F.I.G.C., con nota 16 aprile 2003, n. 1604.1, ha chiesto il parere di questa Corte federale sul quesito se, vigendo l’esclusione di compensi o retribuzioni per l’incarico di dirigente federale, a norma dell’articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F., sia possibile prevedere la corresponsione di compensi o retribuzioni ai dirigenti federali per attività specifiche dagli stessi svolte in favore della Federazione, diverse da quelle espletate in qualità di dirigente federale. Ciò anche in considerazione della novità introdotta dal decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, che ha reso obbligatoria la presenza in Consiglio Federale, in rappresentanza delle rispettive ca tegorie, di atleti e tecnici che potrebbero svolgere per la Federazione anche altre attività. CONSIDERATO L’articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F., nel definire la figura dei dirigenti federali, quali soggetti che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare, sancisce anche la gratuità di dette funzioni. Esse sono, appunto, non retribuite. Si tratta, evidentemente, di incarichi di tipo onorario, legati, secondo la tradizione, allo svolgimento delle attività di determinazione della volontà della Federazione, come nel caso della preposizione ad organismi federali, o alla composizione di organi collegiali, che svolgono funzioni preparatorie delle decisioni di detti organismi o di controllo successivo. La gratuità, essendo legata a tale particolare e tassativa individuazione e connotazione di attività, non si estende alle altre attività, specificamente svolte in favore della Federazione. Una conferma di detta interpretazione è costituita dalla previsione del decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, citato nella richiesta di parere, atteso che sarebbe palese la disparità di trattamento che deriverebbe a carico delle categorie di atleti e tecnici, se questi, investiti di incarichi di rappresentanza delle categorie nel Consiglio federale, perdessero il diritto alla retribuzione della loro attività principale. Con l’occasione, la Corte federale raccomanda che detta facoltà di attribuire ai dirigenti federali gli ulteriori incarichi di cui trattasi sia esercitata con particolare cautela, in rela zione a comprovate e specifiche esigenze della federazione. A tale riguardo, tenuto anche conto delle innovazioni apportate con il decreto legislativo n. 242 del 1999, può ipotizzarsi una integrazione, nei sensi anzidetti, delle disposizioni contenute nell’ art. 10 delle N.O.I.F.. P. Q. M. la Corte federale esprime il parere che l’articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F. non osta alla corresponsione di compensi o retribuzioni ai soggetti che, pur rivestendo la carica di dirigente federale ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1, svolgano a favore della Federazione ulteriori e specifiche attività.
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