F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 12/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIO- NI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PE- SCARA/PATERNO’ DEL 19.4.2003

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 12/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIO- NI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PE- SCARA/PATERNO’ DEL 19.4.2003 La Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime l’avviso che la squalifica per una o più gio rnate di gara, di cui all’art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.
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