F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 13/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIO- NI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PE- SCARA/PATERNO’ DEL 19.4.2003
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 13/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 17,
COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIO-
NI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PE-
SCARA/PATERNO’ DEL 19.4.2003
La Corte Federale è stata chiamata dal Presidente Federale a fornire “ interpretazione univoca
dell’art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia sportiva (ed ogni altra disposizione collegata),
oggetto di decisioni discordanti tra i diversi Organi di giustizia sportiva” e di “ potenziale conflitto di
competenza tra organi federali”, come segnalato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti
Serie C.
L’interpretazione che questa Corte è chiamata a dare deve muovere dall’esame congiunto dei
commi 3 e 13 del citato articolo 17, i quali, peraltro, disciplinano aspetti diversi della materia della
esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali inidonei a
determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa “interpretazione
unitaria”.
Ed invero, la norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica
per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell’articolo 17, che disciplina sia
il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità.
L’esegesi letterale della norma è alquanto agevole, anche alla luce di principi incontestati da tempo
fissati sia da questa Corte che dalla Commissione di Appello Federale. Il fondamentale criterio
regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo
Corte Federale C.U. n. 5/Cf stagione 2000/2001- il principio della separatezza delle varie
competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n. 2/Cf stagione
1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della
squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della
squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l’infrazione. La seconda cornice di
riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Camp ionato Italiano
Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n. 64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma
stabilisce che agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel
giorno in cui effettivamente si svolgono.
Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell’analisi testuale del comma 3 dell’articolo 17
in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di
gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della
necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta
punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava
al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è
manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in
grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il
comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione
in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore
squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione. Né l’interpretazione qui
effettuata potrebbe essere messa in crisi dall’altra che ritenesse che l’ambito di espiazione della
squalifica debba estranearsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della
condotta illecita e identificarsi piuttosto nell’ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza
del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e
globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi
l’ipostasi tra il “termine squadra” adoperato nella norma ed il diverso “termine società” che non può
essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial- imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria
rispetto alla fondamentale esigenza di continenza della sanzione al contesto agonistico della sua
maturazione. Ed allora alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava di cui al
comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il
precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore
nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita.
Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella
competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva
a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l’incontestabile effetto espiatorio della
pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso
della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione
della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente
ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore
nell’ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta
sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall’organo
disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione.
Altro è il quadro di riferimento della disposizione di cui al comma 13 dell’articolo 17. Essa
non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò
che attiene alla materia della esecuzione, e delle relative modalità oggettivo-temporali, della
sanzione.
La materia stessa deve, infatti, come prima visto, ritenersi esaurientemente e completamente
disciplinata dallo stesso comma 3, insuscettibile di deroga per effetto di una inammissibile lettura,
con esso incompatibile, del comma 13. Quest’ultima norma, infatti, da un canto assolve la funzione
di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3
l’inibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito
federale per il periodo della squalifica; d’altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca
conferma dell’univocità della interpretazione, nei termini appena illustrati, del comma 3 che precede,
in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipa
zione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovverossia “la squadra
nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il
provvedimento”. E’allora chiara l’unicità del disegno normativo scandito dai due commi in esame
della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo
applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare
ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui
è stato posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve, quindi, ritenersi del
tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata
tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell’ambito del
campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale;
parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo, ed eventualmente riformato
dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò
la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l’espiazione
della squalifica stessa.
Specularmente, ricorre l’ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto
il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorché il calciatore squalificato nella competizione
in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver
espiato la squalifica nel torneo di competenza.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal
Presidente Federale, esprime l’avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all’art.
17, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, debba ritenersi scontata a seguito della mancata
partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta
l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività
sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.
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