F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 13/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIO- NI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PE- SCARA/PATERNO’ DEL 19.4.2003

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 13/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIO- NI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PE- SCARA/PATERNO’ DEL 19.4.2003 La Corte Federale è stata chiamata dal Presidente Federale a fornire “ interpretazione univoca dell’art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia sportiva (ed ogni altra disposizione collegata), oggetto di decisioni discordanti tra i diversi Organi di giustizia sportiva” e di “ potenziale conflitto di competenza tra organi federali”, come segnalato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C. L’interpretazione che questa Corte è chiamata a dare deve muovere dall’esame congiunto dei commi 3 e 13 del citato articolo 17, i quali, peraltro, disciplinano aspetti diversi della materia della esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali inidonei a determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa “interpretazione unitaria”. Ed invero, la norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell’articolo 17, che disciplina sia il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità. L’esegesi letterale della norma è alquanto agevole, anche alla luce di principi incontestati da tempo fissati sia da questa Corte che dalla Commissione di Appello Federale. Il fondamentale criterio regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo Corte Federale C.U. n. 5/Cf stagione 2000/2001- il principio della separatezza delle varie competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n. 2/Cf stagione 1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l’infrazione. La seconda cornice di riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Camp ionato Italiano Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n. 64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma stabilisce che agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel giorno in cui effettivamente si svolgono. Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell’analisi testuale del comma 3 dell’articolo 17 in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione. Né l’interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall’altra che ritenesse che l’ambito di espiazione della squalifica debba estranearsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell’ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l’ipostasi tra il “termine squadra” adoperato nella norma ed il diverso “termine società” che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial- imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di continenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita. Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l’incontestabile effetto espiatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell’ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall’organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione. Altro è il quadro di riferimento della disposizione di cui al comma 13 dell’articolo 17. Essa non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò che attiene alla materia della esecuzione, e delle relative modalità oggettivo-temporali, della sanzione. La materia stessa deve, infatti, come prima visto, ritenersi esaurientemente e completamente disciplinata dallo stesso comma 3, insuscettibile di deroga per effetto di una inammissibile lettura, con esso incompatibile, del comma 13. Quest’ultima norma, infatti, da un canto assolve la funzione di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3 l’inibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica; d’altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca conferma dell’univocità della interpretazione, nei termini appena illustrati, del comma 3 che precede, in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipa zione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovverossia “la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. E’allora chiara l’unicità del disegno normativo scandito dai due commi in esame della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stato posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve, quindi, ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell’ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale; parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo, ed eventualmente riformato dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l’espiazione della squalifica stessa. Specularmente, ricorre l’ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorché il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espiato la squalifica nel torneo di competenza. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime l’avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all’art. 17, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.
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