F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 13/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 13/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO
ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO
AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI
L’art. 25 del Codice di giustizia sportiva, concerne nte le Commissioni disciplinari, contiene
talune disposizioni la cui formulazione ha indotto il Presidente Federale, a ciò sollecitato dal
Comitato Interregionale, a chiedere un parere interpretativo alla Corte Federale.
Il comma 4 dell’art. 25 dispone che le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui
fatti denunciati da Organi federali; il comma successivo prescrive che “il deferimento per la posizio-
ne irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il
quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiu
sura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce”.
In relazione a tali disposizioni, il Presidente Federale chiede di conoscere se “possa intervenire
il deferimento per posizione irregolare di calciatori, decorsi i termini rispettivamente di 15 e 7
giorni richiamati dal comma 5 dell’art. 25”.
Ciò posto, la Corte ritiene che non vi è dubbio che i predetti termini siano perentori.
A tale conclusione si perviene sia in virtù della norma di cui all’art. 34, comma 6, del Codice
di giustizia sportiva, che espressamente dispone che “tutti i termini previsti dal presente codice sono
perentori”, che alla luce del fondamento della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze
di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa
rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine.
In conseguenza, il deferimento effettuato trascorsi quindici giorni dalla gara alla quale ha
partecipato il calciatore in posizione irregolare ovvero sette giorni dalla chiusura del campionato o
del torneo è intempestivo e la Commissione disciplinare adita lo dovrà dichiarare irricevibile e no n
potrà esaminarlo nel merito.
Questa soluzione, affatto incontestabile, lascia peraltro aperto un ulteriore problema, che
costituisce il nucleo del quesito sottoposto alla Corte Federale: quello dei rapporti tra i termini in
questione e dell’eventuale sovrapposizione di un termine all’altro, nel senso che si potrebbe sostenere
che il deferimento, non avvenuto nel termine di quindici giorni dalla gara, possa essere effettuato
entro il termine di sette giorni dalla conclusione del campionato o del torneo.
Una siffatta tesi, pur se in astratto consentita dalla formulazione non perpiscua della norma -
che adopera l’espressione “comunque” che, in via generale, significa “in ogni caso” -, è del tutto
inaccettabile, perché, alla stregua dei comuni canoni ermeneutici, l’interpretazione letterale va
coniugata con una interpretazione che tenga conto anche della “intenzione del legislatore” (art. 12
delle preleggi), ossia del fondamento della disposizione e delle finalità con essa perseguite.
A tale riguardo, da un lato va rilevato che, sotto il profilo letterale, l’espressione “comunque”
ha anche un significato avversativo, nel senso di “tuttavia”; dall’altro, vanno richiamate le
considerazioni precedenti, relative alle esigenze di stabilità che impongono che le situazioni
concernenti i risultati della gara siano quanto prima consolidati e non restino in sospeso per un
periodo più lungo di quello strettamente necessario per l’accertamento della regolarità delle gare
stesse.
D’altronde la perentorietà del termine di quindici giorni dalla gara entro cui procedere al
deferimento verrebbe vanificata qualora si consentisse di procedere al deferimento sempre e per tutte
le gare del campionato o torneo entro sette giorni dalla chiusura dello stesso.
In conseguenza, la risposta al quesito non può essere che nel senso che il termine perentorio
per il deferimento è di quindici giorni dalla disputa della gara e che tale termine si riduce a sette
giorni dalla chiusura del campionato (o del torneo) nel caso in cui sia intervenuta detta chiusura.
Alla risposta, in tal senso, al quesito interpretativo la Corte ritiene di aggiungere la
raccomandazione ai competenti Organi Federali di provvedere - ove lo ritengano - alla
riformulazione, in maniera più chiara, della disposizione in esame, prevedendo anche, se del caso,
termini e decorrenze specifici per situazioni particolari (quali le gare Play-off e Play-out, etc.).
P.Q.M.
La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente
Federale, esprime il parere che la norma di cui all’art. 25, comma 5, C.G.S. vada interpretata nel
senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori debba essere effettuato entro il
termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si
riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la
predetta chiusura.
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