F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 117, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. IN ORDINE AL NUOVO TESSERAMEN- TO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI SUSSEGUENTE A RISOLUZIONE DEL PRE- CEDENTE RAPPORTO CONTRATTUALE PER RECESSO UNILATERALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 117, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. IN ORDINE AL NUOVO TESSERAMEN- TO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI SUSSEGUENTE A RISOLUZIONE DEL PRE- CEDENTE RAPPORTO CONTRATTUALE PER RECESSO UNILATERALE Con ricorso del 9 luglio 2002, la Ternana Calcio S.p.A. esponeva che il precedente 20 giugno la Commissione Tesseramenti aveva dichiarato irricevibile la richiesta di giudizio della Lega Nazionale Professionisti, in merito ai tesseramenti dei calciatori Antonio Langella e Marek Kozminski, rispettivamente da parte delle società Cagliari Calcio S.p.A. e Ancona Calcio S.p.A., militanti nello stesso Campionato di Serie B cui essa partecipava. La Ternana Calcio dubitava della validità dei tesseramenti in quanto avvenuti nel corso della medesima stagione nella quale i calciatori avevano risolto unilateralmente il vincolo che li legava ad altre società professionistiche, e ciò in violazione dell’art. 117, 6° comma, delle N.O.I.F.. Alla luce della decisione di irricevibilità - per difetto dei presupposti di cui all’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, sotto il profilo che la concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente aveva esaurito il procedimento amministrativo di tesseramento - pronunciata dalla Commissione Tesseramenti, contro la quale riconosceva di non aver proposto impugnazione, la ricorrente chiedeva a questa Corte pronuncia interpretativa dell’art. 117, 6° comma citato. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella prospettiva resa palese dalla presente richiesta di interpretazione, il fine in concreto perseguito dalla ricorrente è quello di recuperare la preclusione all’impugnazione contro la decisione della Commissione Tesseramenti attraverso una pronuncia di questa Corte dagli effetti sostanzialmente coincidenti con quelli rescindenti che si sarebbero potuti conseguire con tale impugnazione (e ciò a prescindere dalla questione della sussistenza o meno della legittimazione all’impugnativa in capo alla società Ternana, la quale, pur avendo un interesse indiretto, era sostanzialmente terza rispetto alla vicenda che coinvolgeva i suddetti calciatori e le rispettive società). Invero il ricorso non si limita a postulare una pronuncia che, in via generale ed astratta, attribuisca alla norma, della cui interpretazione si tratta, la portata e gli effetti che le sono propri, ma pretende, attraverso l’antecedente logico dell’interpretazione nel senso da essa fatto valere ( e non in modo perplesso, come si richiederebbe in casi del genere, ma soggettivamente certo), di rimuovere le conseguenze sfavorevoli della sostanziale conferma della validità dei tesseramenti di cui si parla. Ora, è evidente che si tratta di una richiesta che mira ad eludere gli effetti preclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottosi nell’Ordinamento federale e, quindi, a stravolgere la natura solo sussidiaria del ricorso a questa Corte ai sensi dell’art. 32, 5° comma, dello Statuto per la tutela di diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Per i suesposti motivi, la Corte federale, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni, lo dichiara inammissibile ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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