F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 2 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ ART.22, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA REGOLAMENTARE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 2 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ ART.22, COMMA 1,
LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DI UNA
NORMA REGOLAMENTARE
La Corte federale in relazione alla nota del Presidente Federale, con la quale si chiede il
parere della Corte circa la perentorietà o meno dei termini indicati nel Comunicato Ufficiale n.
29/A, pubblicato il 14 maggio 2002, per la presentazione delle domande di “ripescaggio” e della
relativa documentazione, ai fini dell’ammissione ai Campionati di Serie C1 e C2, ritiene quanto
segue.
Il problema sottoposto all’esame della Corte, intanto è prospettabile, in quanto le
disposizioni contenute nel suindicato comunicato ufficiale non qualificano espressamente come
perentorio il termine del 16 luglio 2002 previsto per la presentazione delle domande.
Tuttavia la Corte ritiene che, sia per la dizione letterale adoperata nel comunicato (“entro e
non oltre il termine del 16 luglio 2002”) sia, soprattutto, per la ratio che presiede alla previsione di
tale termine, quest’ultimo non può che considerarsi perentorio.
Infatti, l’intero procedimento di ammissione ai campionati è scandito da una serie di termini,
tutti tra loro collegati, i quali, per loro natura, non possono che avere carattere perentorio, poiché
l’eventuale inosservanza anche di uno soltanto di essi sarebbe tale da produrre lo sconvolgimento
dell’intero procedimento, pregiudicando quella che deve considerarsi la finalità essenziale della
previsione dei termini, consistente nella tempestiva individuazione delle società da ammettere ai
campionati e, conseguentemente, nella definizione del quadro complessivo delle Serie e dei Gironi.
La ritenuta perentorietà del termine del 16 luglio 2002 comporta l’impossibilità di prendere
in considerazione le domande proposte successivamente alla scadenza del termine predetto.