F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 25 ottobre 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE PER OTTENERE, A NORMA DEL NUO VO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPO- RANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO S.P.A.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 25 ottobre 2002 – pubbl. su www.figc.it
ISTANZA DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE PER OTTENERE, A NORMA DEL NUO
VO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPO-
RANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN
QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE
AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO S.P.A.
Con ricorso del 30 agosto 2002, diretto anche al Presidente Federale, il Sig. Raffaele
Auriemma, premesso di aver subito, in data 2.11.2000, la sanzione della preclusione a ricoprire la
carica di Dirigente e ad assumere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate
dalla F.I.G.C, comminatagli dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C per effetto dello svolgimento delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società Giorgione Calcio S.p.A., dichiarata fallita, e di aver visto rigettata nel maggio precedente
la richiesta di grazia, chiedeva che questa Corte riesaminasse la propria “situazione” in conseguenza
della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. che, in combinato disposto con l’art.
14 del Codice di Giustizia Sportiva, ha eliminato la sanzione perpetua, quale quella inflittagli, trasformandola
in pena temporanea secondo quanto previsto dalla seconda delle norme appena citate.
Nel ricorso veniva anche sottolineato, nel richiamare la precedente istanza di grazia, che era
stata scontata una sanzione di durata pari a ventidue mesi.
Ciò premesso, la Corte rileva la propria incompetenza a provvedere sul ricorso, evidentemente
inteso a conseguire l’effetto della conversione in temporanea di una pena originariamente
prevista come perpetua.
Al riguardo è da osservare che, se è vero che lo jus superveniens costituito dalla modifica
dell’art. 21 delle N.O.I.F. nel senso più garantista appena citato è, proprio per la sua portata favorevole
al condannato, immediatamente applicabile alla fattispecie, per effetto dell’immediata recezione
nell’Ordinamento federale di norme regolatrici di rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione
sotto il profilo sanzionatorio, è altrettanto vero che, secondo i principi del diritto comune non suscettibili
di deroghe nell’Ordinamento sportivo, spetta al Giudice che ha irrogato la pena in sede di
cognizione rideterminarne entità e durata laddove, come nel caso di specie, sopravvengano modifiche
normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio. Sotto questo aspetto va affermata
la competenza della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C.
Ma, anche a voler qualificare il ricorso in questione come volto alla reiterazione della
precedente domanda di grazia, non potrebbe pervenirsi alla invocata pronuncia di merito sotto l’assorbente
profilo che il presupposto logico di tale domanda è quello di una avvenuta concreta determinazione
della pena, all’evidente scopo di valutare sia la congruità del periodo già scontato che la
ricorrenza del requisito della durata minima di relativa espiazione.
Ma, come prima detto, sarà il giudice competente ad effettuare la rideterminazione della
pena inflitta al ricorrente alla luce della nuova normativa, sicchè l’eventuale rinnovazione della
domanda di grazia non potrà che conseguire a tale evento, in assenza del quale manca qualsivoglia
materia di intervento anche consultivo di questa Corte.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sull’istanza come in epigrafe proposta dal
Sig. Auriemma Raffaele, dichiara la propria incompetenza.
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