F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 25 ottobre 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE PER OTTENERE, A NORMA DEL NUO VO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPO- RANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO S.P.A.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 25 ottobre 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE PER OTTENERE, A NORMA DEL NUO VO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPO- RANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO S.P.A. Con ricorso del 30 agosto 2002, diretto anche al Presidente Federale, il Sig. Raffaele Auriemma, premesso di aver subito, in data 2.11.2000, la sanzione della preclusione a ricoprire la carica di Dirigente e ad assumere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C, comminatagli dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per effetto dello svolgimento delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Giorgione Calcio S.p.A., dichiarata fallita, e di aver visto rigettata nel maggio precedente la richiesta di grazia, chiedeva che questa Corte riesaminasse la propria “situazione” in conseguenza della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. che, in combinato disposto con l’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, ha eliminato la sanzione perpetua, quale quella inflittagli, trasformandola in pena temporanea secondo quanto previsto dalla seconda delle norme appena citate. Nel ricorso veniva anche sottolineato, nel richiamare la precedente istanza di grazia, che era stata scontata una sanzione di durata pari a ventidue mesi. Ciò premesso, la Corte rileva la propria incompetenza a provvedere sul ricorso, evidentemente inteso a conseguire l’effetto della conversione in temporanea di una pena originariamente prevista come perpetua. Al riguardo è da osservare che, se è vero che lo jus superveniens costituito dalla modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. nel senso più garantista appena citato è, proprio per la sua portata favorevole al condannato, immediatamente applicabile alla fattispecie, per effetto dell’immediata recezione nell’Ordinamento federale di norme regolatrici di rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione sotto il profilo sanzionatorio, è altrettanto vero che, secondo i principi del diritto comune non suscettibili di deroghe nell’Ordinamento sportivo, spetta al Giudice che ha irrogato la pena in sede di cognizione rideterminarne entità e durata laddove, come nel caso di specie, sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio. Sotto questo aspetto va affermata la competenza della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Ma, anche a voler qualificare il ricorso in questione come volto alla reiterazione della precedente domanda di grazia, non potrebbe pervenirsi alla invocata pronuncia di merito sotto l’assorbente profilo che il presupposto logico di tale domanda è quello di una avvenuta concreta determinazione della pena, all’evidente scopo di valutare sia la congruità del periodo già scontato che la ricorrenza del requisito della durata minima di relativa espiazione. Ma, come prima detto, sarà il giudice competente ad effettuare la rideterminazione della pena inflitta al ricorrente alla luce della nuova normativa, sicchè l’eventuale rinnovazione della domanda di grazia non potrà che conseguire a tale evento, in assenza del quale manca qualsivoglia materia di intervento anche consultivo di questa Corte. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sull’istanza come in epigrafe proposta dal Sig. Auriemma Raffaele, dichiara la propria incompetenza.
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