F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 25 ottobre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ ART. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE, SULL’ISTANZA DELL’A.S. PALAGIA- NELLO VOLTA AD OTTENERE, A NORMA DELL’ART. 19 COMMI 1 E 5 DEL CODI- CE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, LA COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.04.2003

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 25 ottobre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ ART. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE, SULL’ISTANZA DELL’A.S. PALAGIA- NELLO VOLTA AD OTTENERE, A NORMA DELL’ART. 19 COMMI 1 E 5 DEL CODI- CE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, LA COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.04.2003 La Corte federale, - rilevato che è pervenuta dal Presidente della F.I.G.C. richiesta di espressione di parere in ordine all’istanza con la quale l’A.S. Palagianello ha sollecitato la commutazione, con altra sanzione, del provvedimento di squalifica del proprio campo di gioco fino al 30 aprile 2003; - considerato che la citata sanzione venne inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia (C.U. n. 39 del 2.5.2002), in quanto al termine della gara Palagianello/Atletico Andria del 28.4.2002 alcuni dirigenti della società aprirono i cancelli degli spalti consentendo che il terreno di gioco fosse invaso da un gruppo di tifosi nonché da altri dirigenti inibiti, tra i quali il Presidente della società e l’allenatore della squadra, che insultavano, minacciavano e colpivano l’Arbitro con pugni alle spalle ed alla testa; che, nella circostanza, veniva colpito anche uno degli Assistenti dell’Arbitro ad opera del custode del campo; che, ancora, alcuni calciatori del Palagianello colpivano l’allenatore dell’Atletico Andria, intervenuto a protezione dell’Arbitro; - atteso che l’episodio in questione si connotò di particolare gravità in considerazione dell’elevato numero degli aggressori nonché della partecipazione di dirigenti della società; - considerato che la commutazione di una sanzione può essere disposta soltanto applicandone altra “di specie diversa” meno afflittiva di quella irrogata (art. 19, 1° comma, C.G.S.); - ritenuto che, in relazione all’affermata gravità del fatto, non è applicabile, in quanto certamente inadeguata, una sanzione meno afflittiva e di specie diversa da quella della squalifica del campo sulla richiesta del Presidente Federale come innanzi proposta in merito all’istanza dell’A.S. Palagia- nello di Palagianello (Taranto), esprime parere contrario all’accoglimento della richiesta di commu- tazione della sanzione irrogata.
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