F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 novembre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA L’APPLICABILITA’ DEI TER- MINI PREVISTI PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CON PRECEDENTE RAPPORTO SCADUTO, DI CUI AL PUNTO 4 DEL C.U. N. 31/A DEL 14.5.2002, AI CALCIATORI PROFESSIONISTI SVINCOLATI D’AUTORITA’, EX ART. 110, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER MANCATA AMMISSIONE DELLE SOCIETA’ DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 novembre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA L’APPLICABILITA’ DEI TER- MINI PREVISTI PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CON PRECEDENTE RAPPORTO SCADUTO, DI CUI AL PUNTO 4 DEL C.U. N. 31/A DEL 14.5.2002, AI CALCIATORI PROFESSIONISTI SVINCOLATI D’AUTORITA’, EX ART. 110, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER MANCATA AMMISSIONE DELLE SOCIETA’ DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA PREMESSO Il Presidente Federale chiede di conoscere il parere della Corte federale sul quesito se quanto contemplato dal paragrafo 4 lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 31/A del 14 maggio 2002, per i calciatori con contratto scaduto, sia applicabile anche ai calciatori che si siano trovati privi di contratto per effetto della non ammissione al campionato di competenza della loro società. Il predetto comunicato ufficiale, infatti, amplia il periodo di tesseramento dei calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto (c.d. calciatori disoccupati), ammettendone il tesseramento dal 1° luglio 2002 al 31 marzo 2003, al fine di agevolarne la collocazione nel mondo del lavoro. Nel quesito si richiama la Circolare della F.I.F.A. n. 818 del 12 settembre 2002 e si rileva che è sorto dubbio interpretativo sulla possibilità di consentire il tesseramento fino al 31 marzo 2003 anche ai calciatori svincolati per i summenzionati motivi. CONSIDERATO La Corte federale ritiene che al quesito debba essere data risposta affermativa. La disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 31/A del 14 maggio 2002 risponde ad un favor nei confronti del calciatore che abbia visto cessare il proprio rapporto e si trovi, pertanto, disoccupato. E’ ben vero che la disposizione del predetto comunicato letteralmente si riferisce al calciatore con contratto “scaduto”. Ma è altrettanto vero che, analogicamente, lo stesso principio deve trovare applicazione al caso in cui il rapporto con la precedente società sia cessato per ragioni diverse dalla scadenza del termine. In particolare, la medesima ratio si riscontra nelle ipotesi di cui all’art. 110 delle N.O.I.F., ipotesi che configurano un caso di risoluzione del rapporto per fatto che, oltre tutto, non è imputabile al calciatore. Deve concludersi quindi, anche in coerenza con la Circolare F.I.F.A n. 818 del 12 settembre 2002, che la previsione del citato C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 sulla proroga al 31 marzo 2003 del termine per il tesseramento si applica anche al calciatore svincolato d’autorità a norma dell’art. 110 delle N.O.I.F.. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che la previsione del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 si applichi anche al calciatore svincolato d’autorità, a norma dell’art. 110 delle N.O.I.F, per eventi riguardanti la società di precedente appartenenza e che detto calciatore possa quindi essere tesserato entro il 31 marzo 2003.
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