F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 novembre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., NOVELLATO, CONCERNENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA’ DI SERIE A ALLE SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONA- LE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA IN RELAZIONE AL DEBUTTO NELLA MASSIMA SERIE DI GIOVANI CALCIATO RI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 novembre 2002 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 99
BIS DELLE N.O.I.F., NOVELLATO, CONCERNENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA
DOVUTO DALLE SOCIETA’ DI SERIE A ALLE SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONA-
LE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
IN RELAZIONE AL DEBUTTO NELLA MASSIMA SERIE DI GIOVANI CALCIATO
RI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO.
Il Presidente Federale ha avanzato richiesta di interpretazione dell’art. 99 Bis delle N.O.I.F.,
come introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con Comunicato
Ufficiale n. 47/A del 1° agosto 2002, che istituisce il premio alla carriera in favore delle società
della Lega Nazionale Dilettanti e di puro Settore Giovanile che hanno contribuito alla formazione di
giovani calciatori che debuttano in Serie A, ovvero che vengono convocati, con status di
professionista, in una Nazionale della F.I.G.C..
Detta richiesta è motivata dal fatto che la norma non prevede una disciplina transitoria in
ordine ai tesseramenti già in corso alla data di entrata in vigore (14 maggio 2002), né una disciplina
speciale per le società neo-promosse dalla Serie B alla Serie A.
La Corte federale, esaminato il caso, nel rilevare la delicatezza della questione e l’incertezza
sull’effettiva portata della norma, ritiene di dover procedere alla restituzione degli atti al Presidente
Federale per ulteriori approfondimenti della materia che non escludano il ricorso ad eventuali
modifiche normative.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata,
dispone la restituzione degli atti al Presidente federale.
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