F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 novembre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA’ DELLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE CON QUELLA DI VICE PRESIDEN- TE VICARIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 novembre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA’ DELLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE CON QUELLA DI VICE PRESIDEN- TE VICARIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI Con nota del 18 novembre 2002, il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte di esprimere parere circa la compatibilità della carica di Consigliere federale con quella di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti. Con riferimento al quesito, la Corte osserva quanto segue. In primo luogo va rilevato che, come è noto, le norme che limitano o escludono, in termini di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, etc., l’accesso o la permanenza in cariche istituzionali sono, nel diritto comune e nell’ordinamento federale, di stretta interpretazione, e, come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica. In secondo luogo, è da osservare che il secondo comma dell’art. 26 dello Statuto federale stabilisce che “la qualifica di componente eletto degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva”. Ora, se la disposizione in parola inequivocabilmente attribuisce, in ragione della natura e delle attribuzioni, carattere di organo federale centrale al Consiglio federale, essa nulla dice circa la nozione di “altra carica federale elettiva”. Al fine di individuare la nozione stessa soccorre il successivo comma terzo, il quale stabilisce che “le cariche di Presidente e Vice Presidente federale sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva, di Lega o di società od associazione. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta Nazionale del CONI”. Duplice è l’indicazione che si trae dalla disposizione in esame. Innanzitutto, e decisivamente, si deduce, dal tenore letterale della norma e della relativa formula espressiva, che quelle delle Leghe, delle società o delle associazioni non sono cariche federali: ciò perché esse vengono esplicitamente tenute distinte dalle cariche federali stesse, citate separatamente e preliminarmente rispetto alle altre tre, che sono, invece, accomunate dalla circostanza della loro provenienza da organismi (Leghe, società, associazioni) privi della qualifica di federale. L’altra indicazione è che, relativamente alla carica di Consigliere, viene esplicitamente sancita, oltre quella generale di cui al secondo comma prima citato, l’incompatibilità esclusivamente con la carica di componente della Giunta Nazionale del CONI, e nessun altra. Conclusivamente, è agevole porre in rilievo che nessuna norma federale (né, per quanto possa in questa sede interessare, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti) sancisce in qualsiasi forma il tipo di incompatibilità di cui si tratta, mentre è prevista altra incompatibilità (quella tra la carica di Consigliere federale e l’altra di componente della Giunta Nazionale del CONI); va esclusa, del resto, per le ragioni prima indicate, la natura di carica federale a quelle delle Leghe (ed in particolare di Vice Presidente della Lega Nazionale Professionisti). Va, pertanto, espresso il parere nel senso che non è prevista dall’ordinamento federale e, quindi, non sussiste, incompatibilità tra la carica di Consigliere federale e quella di Vice Presidente eletto della Lega Nazionale Professionisti. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che non sussiste incompatibilità tra la carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti e quella di Consigliere federale.
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