F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DEL- LA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECA- DUTO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 23,
COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DEL-
LA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECA-
DUTO
La richiesta formulata dal Presidente Federale, su sollecitazione del Presidente della Lega
Professionisti Serie C, intende conoscere la corretta interpretazione, resa dalla Corte Federale, del
dettato del quarto comma dell’art. 23 dello Statuto della Federazione, che ha ad oggetto l’elezione e
la composizione del Consiglio Federale.
In particolare si chiede di conoscere se, dalle operazioni di scrutinio relative alle elezioni
suppletive per la nomina di un nuovo consigliere federale (cui si deve procedere nel caso in cui
nelle consultazioni generali il primo dei non eletti non abbia riportato un quinto dei voti),
debba emergere o meno una graduatoria riguardante i non eletti, da utilizzare per l’eventuale
sostituzione di altro consigliere, in caso di altra decadenza.
Al fine di rispondere al quesito proposto occorre muovere dalla analisi della norma in
esame.
Il testo dell’art. 23, quarto comma, del vigente Statuto federale così recita testualmente:
“L’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, nonché da parte degli atleti e dei tecnici,
avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva, secondo i
regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle
Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della
F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali
predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione
rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, a seguito
di comunicazione da parte della Lega o della associazione interessata, l’automatica decadenza dalla
carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti,
purché abbia ottenuto un quinto dei voti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità”.
Alla luce di tali disposizioni è, quindi, necessario enucleare la ratio del sistema elettorale
dettato per la sostituzione di un consigliere federale decaduto.
Dalla lettura della normativa statutaria in esame si desume che la sostituzione del consigliere
federale si realizza sulla base di un duplice metodo di individuazione del sostituto.
Il primo, di carattere generale, si applica soltanto quando nella consultazione svolta per la
elezione del Consiglio Federale il primo candidato non eletto abbia conseguito un numero di voti
superiori al quinto dei voti; in tal caso si procede alla sostituzione del consigliere federale decaduto
attraverso la sostituzione del medesimo con il primo candidato non eletto che abbia - come detto -
conseguito, nelle elezioni generali, almeno un quinto dei voti.
Nell’ipotesi in cui il primo candidato non eletto non abbia ottenuto il quinto dei voti, non
può procedersi allo scorrimento della graduatoria inserendo in Consiglio il primo dei non eletti, ma
è necessario indire elezioni specifiche finalizzate alla sostituzione del consigliere decaduto.
Poiché tali ultime consultazioni hanno carattere eccezionale e tendono - come detto - allo
specifico obiettivo di sostituire il consigliere mancante, esse valgono esclusivamente per la
sostituzione del consigliere federale decaduto o dimessosi.
Alla luce della precedente considerazione appare evidente che non debba stendersi la
graduatoria degli altri candidati non eletti, non potendosi attingere ad essa per la eventuale
sostituzione di altri consiglieri federali dimessi o decaduti; in tale ipotesi, è necessario indire nuove
elezioni suppletive.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata,
esprime l’avviso che le elezioni suppletive per la sostituzione di un Consigliere federale decaduto
esauriscono i propri effetti con la sostituzione del Consigliere medesimo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DEL- LA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECA- DUTO"