F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DEL- LA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECA- DUTO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DEL- LA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECA- DUTO La richiesta formulata dal Presidente Federale, su sollecitazione del Presidente della Lega Professionisti Serie C, intende conoscere la corretta interpretazione, resa dalla Corte Federale, del dettato del quarto comma dell’art. 23 dello Statuto della Federazione, che ha ad oggetto l’elezione e la composizione del Consiglio Federale. In particolare si chiede di conoscere se, dalle operazioni di scrutinio relative alle elezioni suppletive per la nomina di un nuovo consigliere federale (cui si deve procedere nel caso in cui nelle consultazioni generali il primo dei non eletti non abbia riportato un quinto dei voti), debba emergere o meno una graduatoria riguardante i non eletti, da utilizzare per l’eventuale sostituzione di altro consigliere, in caso di altra decadenza. Al fine di rispondere al quesito proposto occorre muovere dalla analisi della norma in esame. Il testo dell’art. 23, quarto comma, del vigente Statuto federale così recita testualmente: “L’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, a seguito di comunicazione da parte della Lega o della associazione interessata, l’automatica decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, purché abbia ottenuto un quinto dei voti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità”. Alla luce di tali disposizioni è, quindi, necessario enucleare la ratio del sistema elettorale dettato per la sostituzione di un consigliere federale decaduto. Dalla lettura della normativa statutaria in esame si desume che la sostituzione del consigliere federale si realizza sulla base di un duplice metodo di individuazione del sostituto. Il primo, di carattere generale, si applica soltanto quando nella consultazione svolta per la elezione del Consiglio Federale il primo candidato non eletto abbia conseguito un numero di voti superiori al quinto dei voti; in tal caso si procede alla sostituzione del consigliere federale decaduto attraverso la sostituzione del medesimo con il primo candidato non eletto che abbia - come detto - conseguito, nelle elezioni generali, almeno un quinto dei voti. Nell’ipotesi in cui il primo candidato non eletto non abbia ottenuto il quinto dei voti, non può procedersi allo scorrimento della graduatoria inserendo in Consiglio il primo dei non eletti, ma è necessario indire elezioni specifiche finalizzate alla sostituzione del consigliere decaduto. Poiché tali ultime consultazioni hanno carattere eccezionale e tendono - come detto - allo specifico obiettivo di sostituire il consigliere mancante, esse valgono esclusivamente per la sostituzione del consigliere federale decaduto o dimessosi. Alla luce della precedente considerazione appare evidente che non debba stendersi la graduatoria degli altri candidati non eletti, non potendosi attingere ad essa per la eventuale sostituzione di altri consiglieri federali dimessi o decaduti; in tale ipotesi, è necessario indire nuove elezioni suppletive. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l’avviso che le elezioni suppletive per la sostituzione di un Consigliere federale decaduto esauriscono i propri effetti con la sostituzione del Consigliere medesimo.
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