F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 45, COMMA 3, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (NAZIONALE) IN MATERIA DI RISARCIMENTO A CARICO DELLE SOCIETA’ PER DANNI ARRE- CATI DAL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEI PROPRI TIFOSI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 45, COMMA 3, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (NAZIONALE) IN MATERIA DI RISARCIMENTO A CARICO DELLE SOCIETA’ PER DANNI ARRE- CATI DAL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEI PROPRI TIFOSI Con nota del 16 dicembre 2002, il Presidente della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. esponeva che: 1. nell’ambito della controversia tra l’A.S. Formia Calcio e l’A.S. Tor Sapienza, sottoposta alla co- gnizione della Commissione stessa ed avente ad oggetto la richiesta, avanzata dalla prima Società nei confronti della seconda, di risarcimento dei danni al pullman della squadra parcheggiato nelle immediate adiacenze dell’impianto sportivo della convenuta, era preliminare l’accertamento della responsabilità di questa; 2. la questione era stata sostanzialmente affrontata e risolta in senso affermativo, alla stregua del re- ferto arbitrale, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio che, nel comminare alla A.S. Tor Sapienza l’ammenda di € 103,00, faceva “ obbligo alla medesima Società di risarcire i danni se richiesti e documentati ”; 3. la Commissione Vertenze Economiche non aveva rilevato dall’esame degli atti alcun comporta- mento omissivo a carico della convenuta, sicché il provvedimento disciplinare del Giudice Sporti vo si sarebbe posto come unica (ed estranea all’accertamento della Commissione) fonte di respon sabilità patrimoniale; 4. la fattispecie in questione avrebbe solo potuto essere risolta alla luce dell’art. 43, terzo comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva che attribuisce alla C.V.E. la competenza a giudicare su tutte le controversie di natura economica tra società “comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’articolo. 11”. Alla luce dell’esposizione che precede, la C.V.E., nel duplice intento di ottenere l’indicazione dell’esatta interpretazione della norma federale disciplinatrice delle proprie attribuzioni (art. 45, terzo comma, citato) e di prevenire il possibile contrasto tra pronunce di organi federali, ha chiesto al Presidente Federale di investire questa Corte: il che è avvenuto con nota del 13 gennaio 2003. Ciò premesso, la Corte rileva che la questione sottoposta alla propria interpretazione si risolve sostanzialmente nell’individuare le attribuzioni assegnate dalle norme federali rispettivamente alla C.V.E. ed ai Giudici Sportivi. Quanto al primo Orga, è agevole osservare che la Commissione ha competenza, ai sensi dell’art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall’8 novembre 2002), a giudicare sulle controverse di natura economica tra le società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni di cui all’art. 11. Quest’ultima norma concerne la responsabilità delle società per fatti violenti, laddove risulti violato il divieto di cui al primo comma dell’art. 10 (che fa obbligo alle società di non contribuire, con interventi finanziari o con altre attività, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi organizzati e non, di propri sostenitori). L’accertamento di questa responsabilità – che ha natura disciplinare, come si arguisce chiaramente dal terzo comma della stessa, che stabilisce le sanzioni, appunto disciplinari, irrogabili per la fattispecie – rientra nella competenza dei Giudici Sportivi. Dal coordinamento tra queste norme emerge l’ambito di rispettiva competenza della C.V.E. e dei Giudici Sportivi con riferimento ad un medesimo fatto violento, anche produttivo di danni patrimoniali ad una società. E’ chiaro che l’aspetto disciplinare - quello, cioè, regolato dall’art.11 - è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, che procederà all’accertamento della relativa responsabilità attraverso la ricostruzione storico-materiale dei fatti (quali risultano dagli atti e documenti ammissibili in sede federale) destinata a far stato anche negli eventuali altri procedimenti traenti origine dalla medesima vicenda. Sono, invece, di esclusiva competenza della C.V.E., per effetto del citato art. 45, l’accerta- mento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società secondo i principi, nell’am bito ed ai fini dell’eventuale risarcimento dei danni, pur nella cornice dei fatti accertati in sede di giudizio disciplinare e vincolanti quanto al loro materiale svolgimento senza precostituzione di qualsivoglia giudizio nella prospettiva della responsabilità di cui si tratta. In conclusione, ed in risposta ai quesiti interpretativi sottoposti, questa Corte esprime l’avviso che solo la C.V.E.- e non anche il Giudice Sportivo - sia competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, in materia risarcitoria, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l’avviso che i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno.
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