F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 11 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO Il COMITATO REGIO NALE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTER- PRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 5 E 9 DELL’ART. 29 STES SO CODICE, IN ORDINE AD EVENTUALI IRREGOLARITA’ PROCEDURALI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 11 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO Il COMITATO REGIO NALE PIEMONTE - VALLE D’AOSTA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTER- PRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 5 E 9 DELL’ART. 29 STES SO CODICE, IN ORDINE AD EVENTUALI IRREGOLARITA’ PROCEDURALI Con nota del 16 gennaio 2003, inviata direttamente ed esclusivamente a questa Corte, il Co- mitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva la deliberazione della Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato chiamata a pronunciarsi, a seguito di rinvio da parte della Commissione d’Appello Federale, sul reclamo – dai primi Giudici originaria mente ritenuto inammissibile, sotto il profilo che era stato spedito al medesimo Organo che aveva emanato il provvedimento impugnato, con decisione annullata in ultima istanza in quanto l’appello era stato, comunque, rivolto anche al Comitato Regionale, al quale l’appellante aveva indirizzato il preannuncio di gravame – proposto dalla società C.G.F. Ricambi Auto avverso il risultato della gara disputata con la società HG Torino, per posizione irregolare di un calciatore. La Commissione Disciplinare, nel rilevare che non appariva condivisibile l’interpretazione data dalla C.A.F. all’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva, che si risolverebbe in una sostanziale abrogazione di tali disposizioni, deliberava, ai sensi dell’art. 22, primo comma, lettera a), dello stesso Codice, di trasmettere gli atti a questa Corte ai fini dell’interpretazione della norma citata “oggetto di discorde ed inconciliabile interpretazione”, e, in particolare, di chiedere che si stabilisse se la violazione procedurale in cui sarebbe incorsa l’originaria reclamante “costituisca mera irregolarità e non motivo di inammissibilità del reclamo”. Con la medesima deliberazione, la Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento fino alla pronuncia di questa Corte. Ciò premesso, la Corte rileva, in primo luogo, che la richiesta interpretativa è stata del tutto irritualmente proposta a questa Corte direttamente dall’Organo che l’ha promossa e non, secondo la disposizione dell’art. 22, primo comma, lettera. a), del Codice di Giustizia Sportiva, dal Presidente Federale, cui soltanto spetta il potere di delibazione preliminare – in seguito a segnalazione di qualsiasi Organo di Giustizia Sportiva – di ammissibilità e proponibilità della richiesta e, cioè, della sua riconducibilità ad una delle ipotesi previste dalla norma citata (ed in particolare, nella fattispecie, a quella dell’esistenza di “decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli organi in base a diverse interpretazioni di norme”). Ora, ferma restando l’irritualità appena illustrata, è evidente l’inammissibilità del quesito. Questo, infatti, lungi dal prospettare una genuina questione interpretativa (che postula, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esistenza di una situazione di oggettiva incertezza tra le varie possibili opzioni interpretative rese da organi titolari di potere equiordinato nel corso dell’attività di rispettiva competenza), si risolve in modo chiarissimo in una (inammissibile) contestazione della fondatezza della decisione adottata (del tutto conformemente, per quanto possa in questa sede rilevare, ad una consolidata e qui insindacabile giurisprudenza recuperatoria di impugnazioni scusabilmente e marginalmente sottrattesi al rigore del loro regime formale) dall’Organo superiore, alle cui statuizioni in sede di rinvio non avrebbe che potuto prestare doveroso ossequio e non spingersi perfino all’esercizio di un innominato potere di sospensione di un procedimento, scandito, piuttosto, dalla vincolatività della pronuncia del Giudice superiore. E’ agevole osservare che la Commissione remittente si è posta nell’indebita posizione di contraddittore frontale del Giudice sovraordinato, di fatto escludendo – attraverso la formulazione di un’apparente quesito interpretativo, ma nella sostanza limitandosi a dare per certa l’esattezza della propria tesi e quindi escludendo il presupposto della “res dubia”- l’obbligatoria osservanza del principio sistematico dello “stare decisis” ed indebitamente rimettendo in discussione il giudicato interno formatosi, per effetto della pronuncia della C.A.F., sull’ammissibilità del reclamo di cui si discute. A questa stregua, è manifesta l’inammissibilità del quesito. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti come in epigrafe formulata, la dichiara inammissibile.
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